Art. 2
Meccanismi di mercato
In vigore dal 7 mar 2005
Meccanismi di mercato
1. Per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di acquisto e all'aiuto da versare ai distillatori, indicati rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 27, paragrafo 11, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno della campagna vitivinicola per la quale è corrisposto il prezzo di acquisto.
2. Per la distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di acquisto e all'aiuto da versare ai distillatori, indicati rispettivamente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 28, paragrafo 5, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno della campagna vitivinicola per la quale è corrisposto il prezzo di acquisto.
3. Per la distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola per l'approvvigionamento del mercato dell'alcol per usi commestibili, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto primario e al prezzo minimo, indicati rispettivamente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 29, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno del mese in cui è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto.
4. Per la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo minimo interviene il primo giorno del mese in cui è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto.
5. Per l'aiuto da versare agli elaboratori di vini alcolizzati, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, il fatto generatore del tasso di cambio coincide con quello relativo alla corrispondente misura di distillazione.
6. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto da versare per l'uso di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati a scopi di arricchimento, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, interviene il primo giorno del mese in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento.
7. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto da versare per l'uso di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, interviene il primo giorno di ciascun mese in cui vengono effettuate operazioni di arricchimento.
Storico versioni
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