Art. 1
«Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “baby-beef” e allo zucchero»;
In vigore dal 28 feb 2005
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, diversi da quelli di cui alle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1604 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, beneficiano delle concessioni di cui all’articolo 4.»;
2)
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, sono soggette ai seguenti contingenti tariffari a dazio zero:
a)
1 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari dell’Albania;
b)
12 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;
c)
180 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo».
3)
L’articolo 6 è modificato come segue:
a)
il titolo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “baby-beef” e allo zucchero»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del 19 giugno 2001, nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (*1).».
(*1)
GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16)."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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