Art. 1 · «Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “baby-beef” e allo zucchero»;

Art. 1

«Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “baby-beef” e allo zucchero»;

In vigore dal 28 feb 2005
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue: 1) l’ è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, diversi da quelli di cui alle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1604 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, beneficiano delle concessioni di cui all’articolo 4.»; 2) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, sono soggette ai seguenti contingenti tariffari a dazio zero: a) 1 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari dell’Albania; b) 12 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina; c) 180 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo». 3) L’articolo 6 è modificato come segue: a) il titolo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “baby-beef” e allo zucchero»; b) è aggiunto il comma seguente: «Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del 19 giugno 2001, nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (*1).». (*1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16)."
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