Art. 1
In vigore dal 25 feb 2005
1. Per i contratti conclusi nel 2005, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:
a)
per tutti i contratti:
—
17,92 EUR per le spese fisse di ammasso,
—
0,33 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,
—
un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 2,25 %;
e
b)
102,60 EUR per i contratti conclusi sulla scorta delle domande ricevute dall’organismo d’intervento anteriormente al 1o luglio 2005.
2. L’organismo d’intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.
Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente. A partire dal momento in cui la Commissione comunica agli Stati membri che i quantitativi richiesti hanno raggiunto le 80 000 tonnellate, gli Stati membri sono tenuti a comunicare quotidianamente alla Commissione, entro le 12 (ora di Bruxelles), i quantitativi oggetto delle domande presentate il giorno prima.
3. La Commissione sospende l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2 non appena constati che i quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera b), hanno raggiunto le 110 000 tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:331:oj#art-1