Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 2005
Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo massimo autorizzato, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, per le domande di titoli per l’importazione di banane per il secondo trimestre del 2005, è fissato al: a) 29 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori tradizionali; b) 29 % dell’assegnazione specifica comunicata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori non tradizionali.
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