Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 2005
Per il secondo trimestre del 2005, il quantitativo massimo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli d'importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato: a) al 29 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B; b) al 29 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B; c) al 29 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C; d) al 29 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.
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