Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 2005
Per il secondo trimestre del 2005, il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, ai fini del rilascio dei titoli d'importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato: — al 29 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B, — al 29 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.
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