Art. 9
Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità
In vigore dal 23 feb 2005
Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità
1. Dopo aver ultimato la relazione di valutazione, lo Stato membro la trasmette alla Commissione. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri e trasmette la domanda, la relazione di valutazione e il relativo fascicolo all'Autorità.
2. L'Autorità accusa ricevuta della domanda dandone immediatamente comunicazione scritta al richiedente, allo Stato membro di valutazione e alla Commissione. La ricevuta indica la data di ricevimento della domanda ed i documenti che l'accompagnano.
Storico versioni
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