Art. 7 · Modalità di presentazione delle domande di LMR

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande di LMR

In vigore dal 23 feb 2005
Modalità di presentazione delle domande di LMR 1.   Nella domanda relativa ad un LMR, il richiedente deve inserire i seguenti dettagli e documenti: a) nome e indirizzo del richiedente; b) una presentazione del fascicolo della domanda comprendente: i) una sintesi della domanda; ii) le motivazioni principali; iii) un indice della documentazione; iv) una copia della BPA pertinente che si applica all'uso specifico di quella sostanza attiva; c) una rassegna completa di tutte le preoccupazioni sollevate nella letteratura scientifica disponibile sul prodotto fitosanitario e/o i suoi residui; d) i dati elencati negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE concernenti le prescrizioni relative ai dati per la fissazione di LMR per antiparassitari, compresi, se del caso, dati tossicologici e dati relativi ai metodi analitici abituali utilizzati nei laboratori di controllo nonché i dati relativi al metabolismo dei vegetali e degli animali. Tuttavia, se dati pertinenti sono già pubblicamente disponibili, in particolare quando una sostanza attiva è già stata valutata a norma della direttiva 91/414/CEE o se esiste un CXL e tali dati sono stati presentati dal richiedente, uno Stato membro può utilizzare anche tali informazioni per valutare una domanda. In tal caso la relazione di valutazione deve contenere una motivazione dell'utilizzo o non utilizzo di tali dati. 2.   Ove necessario, lo Stato membro di valutazione può invitare il richiedente a presentare informazioni supplementari rispetto a quelle richieste nel paragrafo 1, entro un termine da esso fissato. In nessun caso tale periodo può essere superiore a due anni.
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