Art. 5
Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR
In vigore dal 23 feb 2005
Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR
1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall', paragrafo 2, lettere a), c) e d), del presente regolamento.
2. L'allegato IV è definito per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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