Art. 48 · Abrogazione e adeguamento della legislazione

Art. 48

Abrogazione e adeguamento della legislazione

In vigore dal 23 feb 2005
Abrogazione e adeguamento della legislazione 1.   Le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all', secondo comma. 2.   Nella direttiva 91/414/CEE, , paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal seguente testo: «f) ove opportuno, i livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti agricoli interessati dall'uso di cui all'autorizzazione sono fissati o modificati a norma del regolamento (CE) n. 396/2004 (*1).
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