Art. 46 · Misure di attuazione

Art. 46

Misure di attuazione

In vigore dal 23 feb 2005
Misure di attuazione Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e, se del caso, tenendo conto del parere dell'Autorità, possono essere adottate o modificate le seguenti misure: a) le misure di attuazione intese a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento; b) le date di cui all', all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 5; c) i documenti tecnici di orientamento destinati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento; d) le disposizioni specifiche riguardanti i dati scientifici richiesti per la fissazione degli LMR.
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