Art. 45
Procedura del comitato
In vigore dal 23 feb 2005
Procedura del comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:396:oj#art-45