Art. 43
Parere scientifico dell'Autorità
In vigore dal 23 feb 2005
Parere scientifico dell'Autorità
La Commissione o gli Stati membri possono chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi misura in materia di valutazione dei rischi ai sensi del presente regolamento. La Commissione può specificare il termine per l'emissione di tale parere.
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