Art. 4
Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato
In vigore dal 23 feb 2005
Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato
1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all', paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.
2. L'allegato I è per la prima volta definito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e riveduto ove necessario, in particolare su richiesta di uno Stato membro.
Storico versioni
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