Art. 35 · Misure di emergenza

Art. 35

Misure di emergenza

In vigore dal 23 feb 2005
Misure di emergenza Se da nuove informazioni o dal riesame delle informazioni esistenti risulta che taluni residui di antiparassitari o taluni LMR disciplinati dal presente regolamento possono nuocere alla salute umana e degli animali e richiedere quindi l'adozione di misure immediate, si applicano gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. Nel caso dei prodotti freschi il limite di tempo a disposizione della Commissione per prendere la sua decisione è ridotto a sette giorni.
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