Art. 34
Sanzioni
In vigore dal 23 feb 2005
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili nei casi di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme nonché le relative modifiche.
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