Art. 34 · Sanzioni

Art. 34

Sanzioni

In vigore dal 23 feb 2005
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili nei casi di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme nonché le relative modifiche.
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