Art. 32
Relazione annuale sui residui di antiparassitari
In vigore dal 23 feb 2005
Relazione annuale sui residui di antiparassitari
1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 1, l'Autorità elabora una relazione annuale sui residui di antiparassitari.
2. L'Autorità include nella relazione annuale informazioni riguardanti almeno quanto segue:
a)
un'analisi dei risultati dei controlli di cui all', paragrafo 2;
b)
un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio;
c)
un'analisi dei rischi cronici e acuti per la salute dei consumatori dovuti ai residui di antiparassitari;
d)
una valutazione dell'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari, basata sulle informazioni fornite alla lettera a) e su ogni altra pertinente informazione disponibile, incluse le relazioni presentate ai sensi della direttiva 96/23/CE.
3. Se uno Stato membro non ha fornito le informazioni di cui all', nell'elaborare la relazione annuale l'Autorità può ignorare le informazioni relative a tale Stato membro.
4. Il modello della relazione annuale può essere deciso secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
5. L'Autorità presenta la relazione annuale alla Commissione entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.
6. La relazione annuale può includere un parere sugli antiparassitari da includere nei futuri programmi.
7. L'Autorità rende pubblica la relazione annuale nonché le eventuali osservazioni espresse dalla Commissione o dagli Stati membri.
Storico versioni
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