Art. 31
Informazioni trasmesse dagli Stati membri
In vigore dal 23 feb 2005
Informazioni trasmesse dagli Stati membri
1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 31 agosto di ogni anno, le seguenti informazioni relative al precedente anno civile:
a)
i risultati dei controlli ufficiali di cui all', paragrafo 1;
b)
gli LD applicati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo di cui all' e del programma comunitario di controllo di cui all';
c)
informazioni riguardanti la partecipazione dei laboratori di analisi della Comunità alle prove interlaboratorio comunitarie di cui all', paragrafo 3, e ad altre prove interlaboratorio pertinenti per le combinazioni antiparassitario/prodotti definite per campionamento nell'ambito dei programmi nazionali di controllo;
d)
informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli di cui alla lettera a);
e)
ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate.
2. Le misure di attuazione relative alla presentazione di informazioni da parte degli Stati membri possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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