Art. 30 · Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari

Art. 30

Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari

In vigore dal 23 feb 2005
Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari 1.   Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale. I programmi sono basati sul rischio e volti in particolare a valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza della legislazione in vigore. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi: a) i prodotti da sottoporre a campionamento; b) il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare; c) gli antiparassitari da analizzare; d) i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare, i) le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare; ii) il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri; iii) il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale; iv) il programma di controllo comunitario; e v) i risultati dei precedenti programmi di controllo. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'Autorità i programmi nazionali aggiornati di controllo dei residui di antiparassitari, di cui al paragrafo 1, almeno tre mesi prima della fine di ogni anno civile. 3.   Gli Stati membri partecipano al programma comunitario di controllo di cui all'. Essi pubblicano su Internet, su base annuale, tutti i risultati della sorveglianza nazionale sui residui. Qualora gli LMR vengano superati, gli Stati membri possono rendere noti i nomi dei dettaglianti, dei distributori o dei produttori interessati.
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