Art. 29 · Programma comunitario di controllo

Art. 29

Programma comunitario di controllo

In vigore dal 23 feb 2005
Programma comunitario di controllo 1.   La Commissione elabora un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale che specifica i campioni da inserire nei programmi nazionali di controllo e tiene conto dei problemi riscontrati in relazione all'osservanza degli LMR stabiliti nel presente regolamento, allo scopo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione dell'attuale legislazione. 2.   Il programma comunitario di controllo è adottato e aggiornato ogni anno secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Il progetto di programma comunitario di controllo è presentato al comitato di cui all', paragrafo 1, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:396:oj#art-29