Art. 27 · Campionamento

Art. 27

Campionamento

In vigore dal 23 feb 2005
Campionamento 1.   Ciascuno Stato membro preleva un numero e una serie sufficiente di campioni, affinché i risultati ottenuti siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo. Tale prelievo di campioni è effettuato il più vicino possibile al luogo di distribuzione, per consentire di adottare qualsiasi conseguente misura esecutiva. 2.   I metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE (17) sono determinati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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