Art. 26
Controlli ufficiali
In vigore dal 23 feb 2005
Controlli ufficiali
1. Fatta salva la direttiva 96/23/CE (16), gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell'osservanza del presente regolamento, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.
2. Tali controlli consistono, in particolare, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti e dei loro rispettivi livelli di residui. I controlli in questione sono condotti anche presso i punti di distribuzione ai consumatori.
Storico versioni
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