Art. 19 · Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi

Art. 19

Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi

In vigore dal 23 feb 2005
Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi È vietato trasformare e/o miscelare a fini di diluizione con i medesimi o con altri prodotti, i prodotti di cui all'allegato I che non siano conformi all', paragrafo 1, o all' allo scopo di immetterli in commercio come alimenti o mangimi o somministrarli ad animali.
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