Art. 15 · Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III

Art. 15

Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III

In vigore dal 23 feb 2005
Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III 1.   Il regolamento di cui all', paragrafo 1: a) stabilisce LMR nuovi o modificati e li iscrive nell'allegato II del presente regolamento, se le sostanze attive figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; oppure b) se le sostanze attive non figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e se non figurano nell'allegato II del presente regolamento, stabilisce o modifica LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento; oppure c) nei casi menzionati all', stabilisce LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento. 2.   Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. Tuttavia, qualora uno o più Stati membri lo richiedano, esso può essere mantenuto per un anno supplementare, in attesa della conferma che sono stati intrapresi gli studi scientifici necessari a sostegno di una domanda per la fissazione di un LMR. Qualora sia presentata tale conferma, l'LMR provvisorio è prorogato per due anni, a condizione che non siano stati individuati problemi di sicurezza inaccettabili per i consumatori.
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