Art. 12 · Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità

Art. 12

Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità

In vigore dal 23 feb 2005
Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità 1.   Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, entro un termine di dodici mesi dalla data dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, o dalla data di esclusione da quest'ultimo, l'Autorità presenta alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato, basato in particolare sulla pertinente relazione di valutazione predisposta ai sensi della direttiva 91/414/CEE e concernente: a) gli LMR vigenti per tale sostanza attiva stabiliti agli allegati II e III del presente regolamento; b) la necessità di fissare nuovi LMR per tale sostanza attiva o la sua inclusione nell'allegato IV del presente regolamento; c) i fattori specifici di trasformazione di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento che possono essere necessari per tale sostanza attiva; d) gli LMR che la Commissione può considerare di iscrivere nell'allegato II e/o nell'allegato III del presente regolamento e gli LMR che possono essere soppressi per tale sostanza attiva. 2.   Per le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il parere motivato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è espresso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
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