Art. 11
Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR
In vigore dal 23 feb 2005
Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR
1. L'Autorità emette un parere motivato a norma dell' quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda.
In casi eccezionali in cui è necessario effettuare valutazioni più dettagliate, il termine di cui al primo comma può essere prorogato a sei mesi dalla data di ricevimento di una domanda valida.
2. Qualora l'Autorità richieda informazioni supplementari, la scadenza indicata nel paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui vengono fornite le informazioni richieste. Le sospensioni sono soggette all'.
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