Art. 2
In vigore dal 18 feb 2005
1. Per poter essere prese in considerazione a norma dell', le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 marzo 2005.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 14 marzo 2005, gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell', paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale sono rilasciati certificati di restituzione utilizzabili dal 1o aprile 2005, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1520/2000.
Storico versioni
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