Art. 2
In vigore dal 17 feb 2005
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna: 22 unità
Francia: 16 unità
Italia: 2 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna: 24 unità
Francia: 10 unità
Portogallo: 6 unità
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Storico versioni
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