Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 feb 2005
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna: 22 unità Francia: 16 unità Italia: 2 unità b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 24 unità Francia: 10 unità Portogallo: 6 unità Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
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