Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 feb 2005
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così rettificato. 1) Nell’articolo 13, paragrafo 8, lettera d), la data del «31 maggio» è sostituita dalla data del «15 giugno». 2) Nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, i termini «articolo 14, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 15, paragrafo 2». 3) Il testo dell’articolo 65, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le azioni o le omissioni sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. Qualora l’azienda, la superficie, l’unità di produzione o l’animale in questione siano stati trasferiti a un agricoltore successivamente all’infrazione, tale agricoltore viene ritenuto egualmente responsabile se prosegue l’infrazione nei casi in cui avrebbe potuto individuarla e porvi termine.».
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