Art. 1
In vigore dal 4 feb 2005
1. Ogni domanda di titoli di importazione, presentata nel mese di gennaio 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è soddisfatta integralmente.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ammontano a 66 495 capi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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