Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2005
Per le offerte comunicate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,44 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 35 000 t.
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