Art. 8
Relazione annuale
In vigore dal 3 feb 2005
Relazione annuale
1. Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente l'anno civile precedente, la quale comprende in particolare:
a)
l'indicazione del grado di realizzazione degli obiettivi di ciascuna delle azioni comprese nel programma, misurato in riferimento agli indicatori di cui all', paragrafo 2, lettera c);
b)
i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;
c)
i dati relativi agli importi effettivamente erogati per la realizzazione delle azioni del programma, sulla base dei criteri definiti dagli Stati membri, quali ad esempio il numero di beneficiari, il numero di animali ammessi al pagamento, le superfici che hanno fruito di un pagamento o il numero di aziende interessate;
d)
i dati relativi all'esecuzione finanziaria di ciascuna delle azioni comprese nel programma;
e)
le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;
f)
le osservazioni dello Stato membro in merito all'attuazione del programma.
2. La relazione del 2006 reca una valutazione dell'impatto del programma sull'allevamento e sull'economia agricola della regione interessata.
Storico versioni
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