Art. 3 · Presentazione del programma

Art. 3

Presentazione del programma

In vigore dal 3 feb 2005
Presentazione del programma Il progetto di programma per il 2005 è presentato alla Commissione per approvazione nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Qualsiasi modifica del programma per gli anni seguenti è presentata alla Commissione per approvazione entro il 15 settembre dell'anno precedente l'anno civile in cui si intende attuare il programma.
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