Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 gen 2005
Per le offerte comunicate dal 21 al 27 gennaio 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 29,25 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 44 000 t.
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