Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 gen 2005
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a: a) 0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di riso o di rotture di riso; b) 0,00 EUR/t per la fecola di patata.
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