Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 2005
In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, il contributo finanziario nazionale complementare, per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto all’ non supera 100 000 EUR, può ammontare al massimo a 250 000 EUR.
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