Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 gen 2005
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2005. Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati prima del 1o aprile 2005 conformemente alle disposizioni applicabili. Spetta all’operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.
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