Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 gen 2005
1.   In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, i rimborsi dell'IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono contabilizzati nel SEC 95 come Altri trasferimenti correnti (D7) o Trasferimenti in conto capitale (D9), e non come se si trattasse di IVA deducibile. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’espressione «soggetti imponibili» ha il medesimo significato dell’espressione «soggetti passivi», utilizzata nell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE e la nozione di attività esenti è da intendersi come l’insieme delle attività elencate all’articolo 13 di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:116:oj#art-1