Art. 7
In vigore dal 24 gen 2005
Un contributo del Fondo può essere impiegato per un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento dei Fondi strutturali, soltanto se l'importo ottenuto sommando la cifra che rappresenta il 40 % dell'importo del contributo del Fondo e la cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell'operazione.
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