Art. 6

Art. 6

In vigore dal 24 gen 2005
1.   La Commissione amministra i contributi. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità: a) un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di gestione, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione del contributo; b) un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi; c) un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione. 2.   Prima di versare una rata la Commissione esegue una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Qualora dalla valutazione risulti che il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il versamento di una delle rate, tale versamento è sospeso. La Commissione riesamina tale decisione sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo e riprende i versamenti non appena siano ritenuti giustificati.
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