Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 gen 2005
Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente alle disposizioni dell'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo»). Nell’assegnazione del contributo il Fondo conferisce la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone d’entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»), istituito in conformità dell’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il contributo viene impiegato in modo da contribuire a un durevole progresso economico e sociale delle zone interessate. Esso non è utilizzato in sostituzione di altre spese pubbliche o private.
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