Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 gen 2005
Per le offerte comunicate dal 14 al 20 gennaio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,80 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 83 100 t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:99:oj#art-1