Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 gen 2005
Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea». 2) È inserito il seguente articolo: «Articolo 21 quater 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento concernenti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia nonché il presidente, i membri e il cancelliere del Tribunale di primo grado si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. 2.   Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica è pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16, terzo scatto (A*16, terzo scatto fino al 30 aprile 2006): — presidente : 104 %, — membri : 100 %, — cancelliere : 90 %. 3.   L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è pari a: — presidente : 554 EUR, — membri : 500 EUR, — cancelliere : 400 EUR. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica e i presidenti delle sezioni di tre giudici percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 500 EUR al mese.».
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