Art. 2 · Controllo e registrazione della temperatura

Art. 2

Controllo e registrazione della temperatura

In vigore dal 12 gen 2005
Controllo e registrazione della temperatura 1.   I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati. 2.   A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente. Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell’adozione del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi. 3.   Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate dall’operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.
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