Art. 3
In vigore dal 30 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 24).
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO VIII
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
PARTE A: Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume contingentale
(in tonnellate, peso netto)
Dazio contingentale
09.1383
0409 00 00
Miele naturale
dall’1.1 al 31.12.2005
500
Esenzione
dall’1.1 al 31.12.2006
750
dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
1 000
09.1382
0603 10
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi
dall’1.1 al 31.12.2005
2 000
Esenzione
dall’1.1 al 31.12.2006
2 250
dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
2 500
09.1384
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi
dall’1.1 al 31.12
500
Esenzione
09.1385
0806 10 10
Uve da tavola fresche
dall’1.2 al 14.7.2005
1 000
Esenzione
dall’1.2 al 14.7.2006
1 500
dall’1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.2 al 14.7
2 000
09.1381
0810 10 00
Fragole fresche
dall’1.11.2004 al 31.3.2005
1 680
Esenzione
dall’1.11.2005 al 31.3.2006
2 500
dall’1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall’1.11 al 31.3
3 000
09.1386
1509 10
Olio d’oliva vergine
dall’1.1 al 31.12.2005
2 000
Esenzione
dall’1.1 al 31.12.2006
2 500
dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
3 000
PARTE B: Quantitativi di riferimento
Numero d’ordine
Codice NC
Suddivisione Taric
Designazione delle merci
Periodo del quantitativo di riferimento
Volume del quantitativo di riferimento
(in tonnellate, peso netto)
Dazio del quantitativo di riferimento
18.0310
0702 00 00
Pomodori, freschi o refrigerati
dall’1.12.2004 al 31.3.2005
1 750
Esenzione (1)
dall’1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.3
2 000
18.0320
0709 30 00
Melanzane, fresche o refrigerate
dall’15.1 al 30.4
3 000
Esenzione
18.0330
ex 0709 60
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati:
dall’1.1 al 31.12
1 000
Esenzione
0709 60 10
Peperoni
0709 60 99
Altro
18.0340
0709 90 70
Zucchine, fresche o refrigerate
dall’1.12 al 28/29.2
300
Esenzione (1)
18.0350
0805 10 20
Arance fresche
dall’1.1 al 31.12
25 000
Esenzione (1)
ex 0805 10 80
10
18.0360
ex 0805 20 10
05
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi
dall’1.1 al 31.12
500
Esenzione (1)
ex 0805 20 30
05
ex 0805 20 50
07, 37
ex 0805 20 70
05
ex 0805 20 90
05, 09
18.0370
ex 0805 50 10
10
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi
dall’1.1 al 31.12
800
Esenzione (1)
18.0380
0807 19 00
Meloni (esclusi i cocomeri), freschi
dall’1.11 al 31.5
10 000
Esenzione»
(1) L’esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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