Art. 2
In vigore dal 30 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 12).
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.
(4) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2003 (GU L 112 del 6.5.2003, pag. 9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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