Art. 2
In vigore dal 29 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2086/2004 (GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1).
ALLEGATO
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
N.
Titolo
IFRS 3
Aggregazioni aziendali
IFRS 4
Contratti assicurativi
IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IAS 36
Riduzione durevole di valore delle attività
IAS 38
Attività immateriali
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3
Aggregazioni aziendali
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Identificazione di un’aggregazione aziendale
Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità controllate congiuntamente
Trattamento contabile
Applicazione del metodo dell’acquisto
Identificazione dell’acquirente
Costo di una aggregazione aziendale
Rettifiche al costo di un’aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri
Allocazione del costo di un’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte
Attività e passività identificabili dell’acquisito
Attività immateriali dell’acquisito
Passività potenziali dell’acquisito
Avviamento
Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi
Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente
Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale
Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale
Informazioni integrative
Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore
Avviamento rilevato precedentemente
Avviamento negativo rilevato precedentemente
Attività immateriali rilevate precedentemente
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
Applicazione retroattiva limitata
Sostituzione di altre disposizioni
FINALITÀ
1.
Il presente IRFS ha lo scopo di definire l’informativa di bilancio di una entità che intraprenda una aggregazione aziendale. In particolare, stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto. L’acquirente, pertanto, rileva le attività, le passività, e le passività potenziali identificabili dell’acquisito ai relativi fair value (valori equi) alla data di acquisizione e rileva, inoltre, l’avviamento che, invece di essere ammortizzato, viene successivamente sottoposto ad una verifica per valutare la riduzione di valore.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2.
Salvo quanto illustrato al paragrafo 3, le entità devono applicare il presente IFRS nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali.
3.
Il presente IFRS non si applica a:
(a)
aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una joint venture.
(b)
aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune.
(c)
aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità a scopo mutualistico.
(d)
aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una entità che redige il bilancio, unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale (ad esempio, le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano unicamente per contratto, costituendo una società di capitali con duplice quotazione).
Identificazione di un’aggregazione aziendale
4.
Un’aggregazione aziendale consiste nell’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola entità, l’acquirente, ottiene il controllo di una o più attività aziendali distinte, l’acquisito. Se un’entità ottiene il controllo di una o più entità diverse dalle attività aziendali, l’accorpamento di tali entità non costituisce una aggregazione aziendale. Quando un’entità acquisisce un gruppo di attività o di attivi netti che non costituiscono un’attività aziendale, questa deve allocare il costo dell’assieme alle singole attività e passività identificabili dell’assieme in base ai relativi fair value (valore equo) alla data di acquisizione.
5.
Un’aggregazione aziendale può essere effettuata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere. Può inoltre comportare l’acquisto, da parte di un’entità, del capitale di un’altra entità, l’acquisto dell’attivo netto di un’altra entità, l’assunzione delle passività di un’altra entità o l’acquisto di parte dell’attivo netto di un’altra entità che, aggregata, costituiscono una o più attività aziendali. L’aggregazione può essere realizzata tramite l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, il trasferimento di denaro, di altre disponibilità liquide o di altre attività, oppure tramite una loro combinazione. L’operazione può avvenire tra i soci delle entità che si aggregano o tra un’entità e i soci di un’altra entità. Può comportare la costituzione di una nuova entità che controlli le entità che partecipano all’aggregazione o l’attivo netto trasferito oppure la ristrutturazione di una o più entità che partecipano all’aggregazione.
6.
Un’aggregazione aziendale può dare luogo ad un legame partecipativo tra capogruppo e controllata nel quale l’acquirente è la controllante e l’acquisito una controllata dell’acquirente. In tali circostanze, l’acquirente applica il presente IFRS al suo bilancio consolidato. Esso rileva la propria interessenza nell’acquisito come partecipazione in una controllata in qualsiasi bilancio separato pubblicato (vedere IAS 27 Bilancio consolidato e separato).
7.
Un’aggregazione aziendale può prevedere l’acquisto dell’attivo netto di un’altra entità, incluso l’eventuale avviamento, oppure l’acquisto del capitale dell’altra entità. Una tale aggregazione non si traduce in un legame analogo a quello tra controllante e controllata.
8.
Rientrano nella definizione di aggregazione aziendale, e quindi nell’ambito di applicazione del presente IFRS, le aggregazioni aziendali in cui un‘entità ottiene il controllo di un’altra entità ma la data di ottenimento del controllo (ossia la data di acquisizione) non coincide con la data o le date di acquisto di una interessenza partecipative (ossia la data o le date dello scambio). Tale situazione si può verificare, ad esempio, quando una partecipata stipula accordi di riacquisto di azioni con alcuni dei suoi investitori e, di conseguenza, il controllo della partecipata cambia.
9.
Il presente IFRS non specifica la contabilizzazione per i partecipanti a joint venture (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture).
Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità controllate congiuntamente
10.
Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali controllate congiuntamente si intende un’aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima, sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.
11.
Un gruppo di soggetti deve essere considerato che eserciti il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità. Pertanto, un’aggregazione aziendale non rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio.
12.
Un’entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di informativa finanziaria previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità partecipanti all’aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché un’aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune.
13.
La percentuale della quota di pertinenza di terzi in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato del gruppo ai sensi dello IAS 27 non è rilevante ai fini di determinare se a un’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune.
Trattamento contabile
14.
Tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto.
15.
In base al metodo dell’acquisto, un’aggregazione aziendale è considerata dal punto di vista dell’entità aggregante identificata come l’acquirente. L’acquirente acquista attività nette e rileva le attività acquisite e le passività e passività potenziali assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente dall’acquisito. La misurazione delle attività e delle passività dell’acquirente non è influenzata dall’operazione, come non lo sono le eventuali ulteriori attività o passività dell’acquirente rilevate come conseguenza dell’operazione, in quanto non sono oggetto dell’operazione.
Applicazione del metodo dell’acquisto
16.
Il metodo dell’acquisto prevede le seguenti fasi:
(a)
identificazione di un acquirente;
(b)
determinazione del costo dell’aggregazione aziendale;
e
(c)
allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte.
Identificazione dell’acquirente
17.
Per tutte le aggregazioni aziendali deve essere individuato un acquirente. L’acquirente è l’entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti.
18.
Poiché il metodo dell’acquisto considera un’aggregazione aziendale dal punto di vista dell’acquirente, tale metodo presume che una delle parti dell’operazione possa essere identificata come acquirente.
19.
Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Si presume che un aggregante abbia ottenuto il controllo su un altro aggregante quando acquisisce più della metà dei diritti di voto di tale altra entità, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo. Anche quando una delle entità aggreganti non acquisisce più della metà dei diritti di voto di un’altra aggregante, è possibile che abbia ottenuto il controllo di tale altra entità se, in seguito all’aggregazione, ottiene:
(a)
il potere su più della metà dei diritti di voto dell’altra entità in virtù di un accordo con altri investitori;
o
(b)
il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo;
o
(c)
il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità;
o
(d)
il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità.
20.
Anche se in taluni casi può essere difficile identificare un acquirente, normalmente ci sono situazioni che ne evidenziano l’esistenza. Per esempio:
(a)
se il fair value (valore equo) di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell’altra entità aggregante, l’entità con il fair value (valore equo) maggiore è, con ogni probabilità, l’acquirente;
(b)
se l’aggregazione aziendale avviene mediante uno scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l’entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività è, con ogni probabilità, l’acquirente;
e
(c)
se l’aggregazione aziendale consente alla direzione di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell’entità risultante dall’aggregazione, l’entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l‘acquirente.
21.
In un’aggregazione aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative, l’entità che emette le interessenze partecipative è di norma l’acquirente. Tuttavia, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti per determinare quale tra le entità aggreganti abbia il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità (o delle altre entità) al fine di ottenere i benefici dalle sue (o dalle loro) attività. In alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l’acquirente è l’entità le cui interessenze partecipative sono state acquisite e l’acquisito è l’emittente. Tale situazione può verificarsi quando, ad esempio, un’entità non quotata predispone la propria ‘acquisizione’ da parte di un’entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l’entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata dal punto di vista giuridico è considerata l’acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività. In genere l’acquirente è l’entità di maggior dimensione; tuttavia, i fatti e le circostanze connessi a un’aggregazione indicano, a volte, l’acquisizione di un’entità di maggior dimensione da parte di un’entità minore. Ai paragrafi B1-B15 dell’Appendice B sono fornite indicazioni relative alla contabilizzazione delle acquisizioni inverse.
22.
Quando al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità con l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima della costituzione della stessa, deve essere identificata come l’acquirente sulla base delle evidenze disponibili.
23.
Analogamente, quando a un’aggregazione aziendale partecipano più di due entità aggreganti, una delle entità esistenti prima dell’aggregazione deve essere identificata come l’acquirente sulla base delle evidenze disponibili. Per determinare l’acquirente in tali casi è necessario considerare, tra gli altri elementi, quale delle entità aggreganti ha avviato l’aggregazione e se le attività o i ricavi di una delle entità aggreganti sono significativamente maggiori di quelli delle altre.
Costo di una aggregazione aziendale
24.
L’acquirente deve determinare il costo di una aggregazione aziendale come la somma complessiva di:
(a)
i fair value (valori equi), alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito;
e inoltre
(b)
qualunque costo direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale.
25.
La data di acquisizione è la data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo sull’acquisito. Quando l’acquisizione viene realizzata con un’unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione. Tuttavia, per un’aggregazione aziendale possono essere necessarie più operazioni di scambio, ad esempio nel caso in cui viene realizzata in varie fasi con acquisti successivi di azioni. In tal caso:
(a)
il costo dell’aggregazione è il costo complessivo delle singole operazioni;
e
(b)
la data dello scambio è la data di ciascuna operazione di scambio (ossia la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell’acquirente), mentre la data di acquisizione è la data in cui l’acquirente ottiene il controllo sull’acquisito.
26.
Le attività cedute e le passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito, in base alle disposizioni di cui al paragrafo 24, devono essere misurate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data dello scambio. Pertanto, se il regolamento di tutto o di parte del costo di un’aggregazione aziendale è differito, il fair value (valore equo) di tale componente differita deve essere determinato attualizzando gli importi liquidabili ai rispettivi valori attuali alla data dello scambio, tenendo conto dei probabili premi o sconti all’atto del regolamento.
27.
Il prezzo di borsa alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato rappresenta la prova migliore del fair value (valore equo) dello strumento e deve, perciò, essere usato, salvo in alcune rare circostanze. Altri parametri e metodi di valutazione devono essere considerati unicamente nelle rare circostanze in cui l’acquirente può dimostrare che il prezzo di borsa alla data dello scambio rappresenta un indicatore non attendibile del fair value (valore equo) e che gli altri parametri e metodi di valutazione consentono di ottenere una misurazione più attendibile del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale. Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato. Se il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile o se non esiste un prezzo di borsa per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente, il fair value (valore equo) di tali strumenti potrebbe, per esempio, essere stimato con riferimento alla relativa interessenza proporzionale nel fair value (valore equo) dell’acquirente o con riferimento alla interessenza proporzionale nel fair value (valore equo) dell’acquisito ottenuta, a seconda di quale sia quella più palesemente evidente. Il fair value (valore equo) alla data dello scambio di attività monetarie cedute ai partecipanti al capitale dell’acquisito come alternativa agli strumenti rappresentativi di capitale, può anche costituire un parametro valutativo del fair value (valore equo) complessivo ceduto dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito. Devono, comunque, essere considerati tutti gli aspetti dell’aggregazione, inclusi i fattori significativi che influenzano le negoziazioni. Ulteriori linee guida sulla determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sono presentate nello IAS 39 Strumenti finanziari:
Rilevazione e valutazione.
28.
Il costo di una aggregazione aziendale include le passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito. Le perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito di un’aggregazione non sono passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo sull’acquisito pertanto, non costituiscono parte del costo dell’aggregazione.
29.
Il costo di un’aggregazione aziendale comprende qualunque costo direttamente attribuibile all’aggregazione, quali i compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l’aggregazione. I costi generali amministrativi, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni e gli altri costi che non possono essere direttamente attribuiti alla specifica aggregazione di cui si esegue la contabilizzazione, non sono inclusi nel costo dell’aggregazione: essi sono rilevati come costi quando sostenuti.
30.
I costi per la negoziazione e l’emissione di passività finanziarie costituiscono parte integrante dell’operazione di emissione delle passività, anche quando le passività sono emesse al fine di realizzare un’aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all’aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un’aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 39, tali costi devono essere inclusi nella misurazione iniziale della passività.
31.
Analogamente, i costi per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale costituiscono parte integrante dell’operazione di emissione di capitale, anche quando gli strumenti rappresentativi di capitale sono emessi al fine di realizzare un’aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all’aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un’aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative, tali costi riducono i corrispettivi dell’emissione di capitale.
Rettifiche al costo di un’aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri
32.
Se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell’aggregazione subordinate ad eventi futuri, l’acquirente deve includere l’importo di tali rettifiche nel costo dell’aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente.
33.
Un accordo di aggregazione aziendale può consentire rettifiche al costo dell’aggregazione subordinate a uno o più eventi futuri. La rettifica può, per esempio, essere subordinata al mantenimento o al raggiungimento di un livello specifico di profitti negli esercizi futuri o al prezzo di mercato degli strumenti emessi che viene mantenuto. In genere è possibile stimare l’importo di tali rettifiche al momento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione, senza compromettere l’attendibilità delle informazioni, seppure con un minimo grado di incertezza. Se non si verificano eventi futuri rilevanti ai fini delle rettifiche o se la stima deve essere rivista, il costo dell’aggregazione aziendale deve essere rettificato di conseguenza.
34.
Tuttavia, quando un accordo di aggregazione aziendale prevede tale rettifica, la stessa non è inclusa nel costo dell’aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione se non è probabile o se non può essere determinata attendibilmente. Se successivamente la rettifica diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo addizionale deve essere trattato come una rettifica al costo dell’aggregazione.
35.
In alcune circostanze, all’acquirente può essere richiesto di effettuare un pagamento successivo a favore del venditore come indennizzo per una riduzione del valore delle attività cedute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi o delle passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito. Questo avviene quando, ad esempio, l’acquirente garantisce il prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti di debito emessi come parte del costo dell’aggregazione aziendale e deve emettere ulteriori strumenti rappresentativi di capitale o strumenti di debito al fine di reintegrare il costo originariamente stabilito. In tali casi, non viene rilevato alcun incremento nel costo dell’aggregazione aziendale. Nel caso degli strumenti rappresentativi di capitale, il fair value (valore equo) del pagamento addizionale è compensato da una riduzione di pari importo del valore attribuito agli strumenti emessi inizialmente. Nel caso di strumenti di debito, il pagamento aggiuntivo è considerato come una riduzione del premio o un incremento dello sconto sull’emissione iniziale.
Allocazione del costo di un’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte
36.
L’acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un’aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi fair value (valori equi) a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, che devono essere rilevate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Qualsiasi differenza così rilevata tra il costo dell’aggregazione aziendale e l’interessenza dell’acquirente al fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-57.
37.
L’acquirente deve rilevare separatamente le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito alla data di acquisizione solo se, a tale data, esse soddisfano i criteri seguenti:
(a)
nel caso di un’attività diversa da un’attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici connessi affluiscano all’acquirente ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente;
(b)
nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente;
(c)
nel caso di un’attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente.
38.
Il conto economico dell’acquirente deve riconoscere gli utili e le perdite dell’acquisito successivi alla data di acquisizione, rilevando i ricavi e i costi dell’acquisito in base al costo dell’aggregazione aziendale sostenuto dall’acquirente. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata, dopo la data di acquisizione, nel conto economico dell’acquirente e riferita alle attività ammortizzabili dell’acquisito, deve basarsi sui fair value (valori equi) di tali attività ammortizzabili alla data di acquisizione, ossia il loro costo per l’acquirente.
39.
Il metodo dell’acquisto viene applicato a partire dalla data di acquisizione, ossia dalla data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo sull’acquisito. Poiché per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attività, non è necessario che un’operazione sia conclusa, o formalmente perfezionata, affinché l’acquirente ottenga il controllo. Nel determinare il momento in cui l’acquirente ha ottenuto il controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti a un’aggregazione aziendale.
40.
Poiché l’acquirente rileva le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito che soddisfano le condizioni per la rilevazione, di cui al paragrafo 37, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, le quote di pertinenza di terzi nell’acquisito sono determinate in proporzione alla relativa interessenza nei fair value (valori equi) netti di tali elementi. I paragrafi B16 e B17 dell’Appendice B forniscono una guida per la determinazione dei fair value (valori equi) di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito allo scopo di allocare il costo di una aggregazione aziendale.
Attività e passività identificabili dell’acquisito
41.
Secondo quanto previsto al paragrafo 36, l’acquirente rileva separatamente come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione solo le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito esistenti alla data di acquisizione e che soddisfano i criteri per la rilevazione di cui al paragrafo 37. Pertanto:
(a)
l’acquirente deve rilevare le passività per cessare o ridurre le attività dell’acquisito come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione solo se l’acquisito, alla data di acquisizione, ha in essere una passività per la ristrutturazione rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali;
e
(b)
l’acquirente, all’atto di allocare il costo dell’aggregazione, non deve rilevare una passività per perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito all’aggregazione aziendale.
42.
Un pagamento che un’entità è obbligata contrattualmente ad effettuare, per esempio, a favore dei propri dipendenti o fornitori nel caso in cui la stessa sia acquisita in un’aggregazione aziendale, rappresenta un’obbligazione attuale dell’entità, che viene considerata come una passività potenziale finchè non diventa probabile che una aggregazione aziendale avrà luogo. L’obbligazione contrattuale è rilevata come passività dall’entità, ai sensi dello IAS 37, quando diviene probabile un’aggregazione aziendale e la passività può essere valutata attendibilmente. Pertanto, quando si realizza l’aggregazione aziendale, tale passività dell’acquisito è rilevata dall’acquirente come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione.
43.
Tuttavia, il programma di ristrutturazione di un acquisito, la cui realizzazione è subordinata al fatto che l’acquisizione sia avvenuta mediante un’aggregazione aziendale, non costituisce, immediatamente prima dell’aggregazione, un’obbligazione attuale dell’acquisito. Immediatamente prima dell’aggregazione, tale programma non costituisce neanche una passività potenziale dell’acquisito, in quanto non è una possibile obbligazione derivante da un evento passato la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’acquisito. Pertanto, un acquirente non deve rilevare una passività per tali programmi di ristrutturazione come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione.
44.
Le attività e le passività identificabili, che sono rilevate in base alle disposizioni del paragrafo 36, includono tutte le attività e le passività dell’acquisito acquistate o assunte dall’acquirente, comprese tutte le attività e passività finanziarie. Potrebbero inoltre essere incluse le attività e le passività non rilevate precedentemente nel bilancio dell’acquisito, per esempio perché prima dell’aggregazione non soddisfacevano i criteri per la rilevazione. Per esempio, un beneficio fiscale derivante dalle perdite fiscali dell’acquisito, non rilevato da tale entità prima dell’aggregazione aziendale, può essere rilevato come attività identificabile ai sensi del paragrafo 36 se è probabile che l’acquirente avrà redditi imponibili futuri a fronte dei quali potrà riconoscere il beneficio fiscale non rilevato.
Attività immateriali dell’acquisito
45.
In base alle disposizioni del paragrafo 37, alla data di acquisizione, l’acquirente rileva separatamente un’attività immateriale dell’acquisito solo se rientra nella definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38 Attività immateriali, e il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Vale a dire che l’acquirente rileva come attività, separatamente dall’avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell’acquisito se il progetto rientra nella definizione di un’attività immateriale e il fair value (valore equo) del progetto può essere valutato attendibilmente. Lo IAS 38 fornisce una guida per determinare se il fair value (valore equo) di un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale possa essere determinato attendibilmente.
46.
Un’attività non monetaria priva di consistenza fisica deve essere identificabile, per rientrare nella definizione di attività immateriale. Secondo quanto previsto dallo IAS 38, un’attività soddisfa il criterio di identificabilità richiesto dalla definizione di attività immateriale solo se:
(a)
è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, individualmente o insieme al relativo contratto, attività o passività;
o
(b)
deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.
Passività potenziali dell’acquisito
47.
Il paragrafo 37 specifica che l’acquirente rileva separatamente una passività potenziale dell’acquisito come parte dell’allocazione del costo di un’aggregazione aziendale solo se il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Se tale fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente:
(a)
si determina un conseguente effetto sull’importo rilevato come avviamento o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56;
e
(b)
l’acquirente deve indicare le informazioni relative a tale passività potenziale richieste, ai sensi dello IAS 37.
Il paragrafo B16(l) dell’Appendice B fornisce una guida per determinare il fair value (valore equo) di una passività potenziale.
48.
Dopo la rilevazione iniziale, l’acquirente deve valutare le passività potenziali rilevate separatamente, in base alle disposizioni del paragrafo 36, al maggior valore tra:
(a)
l’importo che sarebbe rilevato in conformità con lo IAS 37,
e
(b)
l’importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento complessivo rilevato in conformità con lo IAS 18 Ricavi.
49.
La disposizione di cui al paragrafo 48 non si applica ai contratti contabilizzati in conformità con lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Tuttavia, gli impegni all’erogazione di un finanziamento esclusi dall’ambito di applicazione dello IAS 39 che non rappresentano impegni a erogare finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, sono contabilizzati come passività potenziali dell’acquisito se, alla data di acquisizione, non è probabile che sia richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere tale obbligazione o se l’importo dell’obbligazione non può essere determinato in maniera sufficientemente attendibile. Tali impegni all’erogazione di un finanziamento sono rilevati separatamente, ai sensi del paragrafo 37, come parte dell’allocazione del costo di un’aggregazione solo se il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente.
50.
Le passività potenziali rilevate separatamente come parte dell’allocazione del costo di un’aggregazione aziendale non rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37. Tuttavia, l’acquirente deve indicare, per tali passività potenziali, le informazioni richieste in base allo IAS 37 per ciascuna classe di accantonamenti.
Avviamento
51.
Alla data di acquisizione, l’acquirente deve:
(a)
rilevare l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale come attività;
e
(b)
misurare inizialmente tale avviamento al relativo costo, in quanto costituisce l’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota d’interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili rilevate ai sensi del paragrafo 36.
52.
L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.
53.
Nei casi in cui le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito non soddisfano le condizioni, di cui al paragrafo 37, per la rilevazione separata alla data di acquisizione, si determina un conseguente effetto sull’importo rilevato come avviamento (o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56). Ciò si verifica perché l’avviamento è valutato come costo residuo dell’aggregazione aziendale dopo la rilevazione delle attività, delle passività e delle passività potenziali identificabili dell’acquisito.
54.
Dopo la rilevazione iniziale, l’acquirente deve valutare l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite di valore accumulate.
55.
L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato. L’acquirente deve, invece, verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito
56.
Se la quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, rilevate ai sensi del paragrafo 36, eccede il costo dell’aggregazione aziendale, l’acquirente deve:
(a)
rivedere l’identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito e la determinazione del costo dell’aggregazione;
e
(b)
rilevare immediatamente a conto economico l’eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.
57.
Un utile rilevato ai sensi del paragrafo 56 potrebbe comprendere una o più delle seguenti componenti:
(a)
errori nella determinazione del fair value (valore equo) del costo dell’aggregazione ovvero delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito. Possibili costi futuri relativi all’acquisito che non sono stati correttamente riflessi nel fair value (valore equo) delle attività, passività o passività potenziali identificabili dell’acquisito, rappresentano una potenziale causa di tali errori.
(b)
la disposizione di un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite a un importo diverso dal fair value (valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell’aggregazione. Per esempio, la guida applicativa di cui all’Appendice B per determinare i fair value (valori equi) delle attività e passività identificabili dell’acquisito, richiede che l’importo assegnato alle attività e alle passività fiscali non sia attualizzato.
(c)
un acquisto in blocco.
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi
58.
Un’aggregazione aziendale può interessare più di una operazione di scambio, ad esempio nel caso in cui viene realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni. In tal caso, ciascuna operazione di scambio deve essere trattata separatamente dall’acquirente, utilizzando il costo dell’operazione e le informazioni relative al fair value (valore equo) alla data di ciascuna operazione di scambio, per determinare l’importo dell’eventuale avviamento connesso a tale operazione. Questo comporta sequenziali confronti dei costi delle singole acquisizioni con l’interessenza dell’acquirente nei fair value (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito ad ogni acquisto.
59.
Se una aggregazione aziendale interessa più di un’operazione di scambio, i fair value (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito possono essere diversi alla data di ciascuna operazione di scambio. Poiché:
(a)
le attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito sono rideterminate nominalmente ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di ciascuna operazione di scambio al fine di determinare l’importo dell’avviamento connesso a ciascuna operazione;
e
(b)
le attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito devono quindi essere rilevate dall’acquirente ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione,
qualsiasi rettifica a quei fair value (valori equi) relativi alle interessenze precedentemente possedute dall’acquirente costituisce una rideterminazione di valore e deve essere contabilizzata come tale. Tuttavia, il fatto che tale rideterminazione di valore derivi dalla rilevazione iniziale, effettuata dall’acquirente, delle attività, passività e passività potenziali dell’acquisito, non implica che l’acquirente abbia scelto di applicare un principio contabile di rideterminazione di valore di tali elementi dopo la rilevazione iniziale secondo quanto previsto, per esempio, dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
60.
Prima di qualificarsi come aggregazione aziendale, un’operazione può qualificarsi come un investimento in una società collegata ed essere contabilizzata, ai sensi dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate, utilizzando il metodo del patrimonio netto. In tal caso, i fair value (valori equi) delle attività nette identificabili della partecipata alla data di ciascuna precedente operazione di scambio saranno già stati determinati applicando il metodo del patrimonio netto all’investimento.
Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente
61.
La contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale richiede l’identificazione e la determinazione dei fair value (valori equi) da assegnare alle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito e del costo dell’aggregazione.
62.
Se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata, in quanto possono determinarsi solo provvisoriamente i fair value (valori equi) da assegnare ad attività, passività o passività potenziali identificabili dell’acquisito ovvero il costo dell’aggregazione, l’acquirente deve contabilizzare l’aggregazione utilizzando tali valori provvisori. L’acquirente deve rilevare le rettifiche di tali valori provvisori in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale:
(a)
entro dodici mesi dalla data di acquisizione;
e
(b)
a partire dalla data di acquisizione. Pertanto:
(i)
il valore contabile di un’attività, passività o passività potenziale identificabile rilevata o rettificata in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale deve essere calcolato come se il relativo fair value (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data.
(ii)
l’avviamento o qualsiasi utile rilevato in base alle disposizioni del paragrafo 56 deve essere rettificato, a partire dalla data di acquisizione, per un importo pari alla rettifica apportata al fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata o rettificata.
(iii)
le informazioni comparative presentate per gli esercizi prima del completamento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione devono essere presentate come se la contabilizzazione iniziale fosse stata completata dalla data di acquisizione. Sono inclusi gli effetti di ammortamenti e svalutazioni ulteriori, oppure altri effetti economici rilevati in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale.
Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale
63.
A eccezione di quanto illustrato nei paragrafi 33, 34 e 65, le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale dopo che la contabilizzazione iniziale si è completata devono essere rilevate solo per correggere eventuali errori, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale in seguito al suo completamento non devono essere rilevate a causa dell’effetto di cambiamenti nelle stime. Secondo quanto previsto dallo IAS 8, l’effetto di un cambiamento della stima deve essere rilevato negli esercizi correnti e futuri.
64.
Lo IAS 8 prevede che un’entità contabilizzi retroattivamente la correzione di un errore, e presenti il bilancio come se l’errore non fosse mai avvenuto, rideterminando le informazioni comparative dei precedenti esercizi in cui si è verificato l’errore. Pertanto, il valore contabile di un’attività, passività o passività potenziale identificabile dell’acquisito, rilevato o rettificato in seguito alla correzione di un errore, deve essere calcolato come se il relativo fair value (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data. L’avviamento o qualsiasi utile rilevato in un esercizio precedente, ai sensi del paragrafo 56, deve essere rettificato retroattivamente per un importo pari al fair value (valore equo), alla data di acquisizione (o la rettifica apportata al fair value a tale data), dell’attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata (o rettificata).
Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale
65.
Se il beneficio potenziale connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, dell’acquisito non soddisfaceva i criteri di cui al paragrafo 37 per la rilevazione separata nel caso in cui un’aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata ed è successivamente realizzata, l’acquirente deve rilevare tale beneficio come provento, in conformità con lo IAS 12 Imposte sul reddito. Inoltre, l’acquirente deve:
(a)
ridurre il valore contabile dell’avviamento all’importo che sarebbe stato rilevato se l’attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile a partire dalla data di acquisizione;
e
(b)
rilevare la riduzione del valore contabile dell’avviamento come un onere.
Tuttavia questa procedura non deve produrre un’eccedenza (avviamento negativo), come illustrato nel paragrafo 56, né determinare un maggior importo del provento rilevato precedentemente, secondo quanto previsto dal paragrafo 56.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
66.
Un acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali realizzate:
(a)
nel corso dell’esercizio.
(b)
dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione dello stesso.
67.
In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l’acquirente deve fornire, per ciascuna aggregazione aziendale realizzata nel corso dell’esercizio, le informazioni indicate di seguito:
(a)
le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all’aggregazione.
(b)
la data di acquisizione.
(c)
la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti.
(d)
il costo dell’aggregazione e una descrizione delle componenti di tale costo, inclusi i costi direttamente attribuibili all’aggregazione. Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono o possono essere emessi come parte del costo, si devono indicare anche le seguenti informazioni:
(i)
il numero degli strumenti rappresentativi di capitale che sono o possono essere emessi;
e
(ii)
il fair value (valore equo) di tali strumenti e il criterio per determinare tale fair value (valore equo). Se non esiste un prezzo di borsa per tali strumenti alla data dello scambio, devono essere indicate le ipotesi significative adottate per la determinazione del fair value (valore equo). Se esiste un prezzo di borsa alla data dello scambio, ma non è stato adottato come criterio per determinare il costo dell’aggregazione, tale fatto deve essere indicato, unitamente a: le motivazioni per cui non è stato utilizzato il prezzo di borsa; il metodo e le ipotesi significative adottati per attribuire un valore agli strumenti rappresentativi di capitale; e il valore complessivo della differenza tra il valore attribuito agli strumenti rappresentativi di capitale e il loro prezzo di borsa.
(e)
i dettagli delle attività operative che l’entità ha deciso di dismettere in seguito all’aggregazione.
(f)
gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali dell’acquisito, ed eccetto i casi in cui l’informativa non sia fattibile, i valori contabili di ciascuna di tali classi, determinati in conformità con gli IFRS immediatamente prima dell’aggregazione. Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
(g)
l’importo di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico in conformità con il paragrafo 56 e la voce di conto economico in cui è rilevata l’eccedenza.
(h)
una descrizione dei fattori che hanno contribuito a un costo che si traduce nella rilevazione dell’avviamento, ossia una descrizione di ciascuna attività immateriale che non era stata rilevata separatamente dall’avviamento e la spiegazione delle motivazioni per cui non è stato possibile determinare attendibilmente il fair value (valore equo) dell’attività immateriale, oppure una descrizione della natura di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 56.
(i)
l’importo dell’utile o della perdita dell’acquisito, dalla data di acquisizione incluso nell’utile o perdita d’esercizio dell’acquirente salvo i casi in cui l’informativa non sia fattibile. Se l’informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
68.
Le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 devono essere indicate cumulativamente per le aggregazioni aziendali, singolarmente non rilevanti, realizzate nel corso dell’esercizio.
69.
Se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nel corso dell’esercizio è stata determinata solo provvisoriamente, come descritto al paragrafo 62, deve essere indicato anche tale fatto, unitamente alla relativa spiegazione.
70.
In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l’acquirente deve fornire le informazioni riportate di seguito, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile:
(a)
i ricavi dell’esercizio dell’entità risultante dall’aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell’esercizio coincida con l’inizio dello stesso.
(b)
l’utile o perdita d’esercizio dell’entità risultante dall’aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell’esercizio coincida con l’inizio dello stesso.
Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere indicato, unitamente alla relativa spiegazione.
71.
In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(b), l’acquirente deve indicare le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 per ciascuna aggregazione aziendale realizzata dopo la data di riferimento del bilancio ma prima che ne sia autorizzata la pubblicazione, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile. Se tale informativa non è fattibile, in tutto o in parte, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
72.
L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutarne gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell’esercizio corrente, che si riferiscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell’esercizio corrente o in esercizi precedenti.
73.
In applicazione del principio di cui al paragrafo 72, l’entità deve fornire le seguenti informazioni:
(a)
l’importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:
(i)
si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività o passività potenziali identificabili assunte, in una aggregazione aziendale realizzata nell’esercizio corrente o nell’esercizio precedente;
e
(ii)
sia di dimensioni, natura o incidenza tali che le informazioni fornite siano rilevanti per la comprensione del risultato economico dell’entità risultante dall’aggregazione.
(b)
se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nell’esercizio immediatamente precedente era stata determinata soltanto provvisoriamente alla fine di tale esercizio, gli importi e la spiegazione delle rettifiche ai valori provvisori rilevate nel corso dell’esercizio corrente.
(c)
le informazioni sulle correzioni di errori da indicarsi, secondo quanto previsto dallo IAS 8, per ogni attività, passività o passività potenziale identificabile dell’acquisito, o le rettifiche dei valori assegnati a tali elementi, che l’acquirente rileva nel corso dell’esercizio corrente, ai sensi dei paragrafi 63 e 64.
74.
Un’entità deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell’avviamento nel corso dell’esercizio.
75.
In applicazione del principio di cui al paragrafo 74, l’entità deve indicare una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio e alla fine dell’esercizio, riportando separatamente:
(a)
l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all’inizio dell’esercizio;
(b)
l’andamento dell’avviamento rilevato nel corso dell’esercizio a eccezione dell’avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all’atto dell’acquisizione, soddisfi i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5;
(c)
le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dal paragrafo 65;
(d)
l’avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 e l’avviamento eliminato contabilmente nel corso dell’esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;
(e)
le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 36;
(f)
le differenze nette di cambio verificatesi nell’esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere;
(g)
altre modifiche apportate ai valori contabili nel corso dell’esercizio;
e
(h)
l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell’esercizio;
76.
L’entità fornisce le informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell’avviamento, secondo quanto previsto dallo IAS 36, oltre alle informazioni che devono essere indicate, ai sensi del paragrafo 75(e).
77.
Se, in una qualsiasi situazione, le informazioni richieste dal presente IFRS non soddisfano le finalità di cui ai paragrafi 66, 72 e 74, l'entità deve fornire tutte le informazioni supplementari necessarie al soddisfacimento di tali finalità.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
78.
A eccezione di quanto previsto al paragrafo 85, il presente IFRS deve essere applicato alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004. Il presente IFRS deve inoltre essere applicato alla contabilizzazione delle seguenti poste di bilancio:
(a)
l’avviamento derivante da un’aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004;
o
(b)
qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo di una aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004.
Avviamento rilevato precedentemente
79.
Un’entità deve applicare il presente IFRS prospetticamente, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, all’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004, e all’avviamento derivante da una partecipazione in un’entità a controllo congiunto ottenuta prima del 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale. Pertanto, un’entità deve:
(a)
cessare l’ammortamento di tale avviamento a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva;
(b)
eliminare il valore contabile dell’ammortamento cumulato relativo, con una conseguente riduzione dell’avviamento, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva;
e
(c)
verificare se l’avviamento abbia subito una riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004), a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
80.
Se un’entità ha precedentemente rilevato l’avviamento come una diminuzione del patrimonio netto, non deve rilevare tale avviamento a conto economico quando dismette l’attività, o parte dell’attività, a cui è riferito tale avviamento oppure quando un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l’avviamento subisce una riduzione di valore.
Avviamento negativo rilevato precedentemente
81.
Il valore contabile dell’avviamento negativo a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, derivante da
(a)
una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004
o da
(b)
una partecipazione in un’entità a controllo congiunto ottenuta in data precedente al 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale
deve essere eliminato contabilmente all’inizio di tale esercizio, con una conseguente rettifica al saldo d’apertura degli utili portati a nuovo.
Attività immateriali rilevate precedentemente
82.
Il valore contabile di una voce classificata come attività immateriale che
(a)
sia stata acquisita in una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004
o che
(b)
derivi da una partecipazione in un’entità a controllo congiunto ottenuta in data precedente al 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale
deve essere riclassificato come avviamento a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio il 31 marzo 2004 o data successiva, se tale attività immateriale non soddisfa, a tale data, il criterio di identificabilità di cui allo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004).
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
83.
Per le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto e acquisite dal 31 marzo 2004 o da data successiva, un’entità deve applicare il presente IFRS alla contabilizzazione di:
(a)
qualsiasi avviamento acquisito incluso nel valore contabile di tale partecipazione. Pertanto, l’ammortamento di tale avviamento nominale non deve essere incluso nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell’entità.
(b)
l’eventuale eccedenza (avviamento negativo) inclusa nel valore contabile dell’investimento della interessenza dell’entità nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della partecipata rispetto al costo dell’investimento. Pertanto, un’entità deve considerare tale eccedenza come provento nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell’entità del periodo in cui viene acquisita la partecipazione.
84.
Per le partecipazioni contabilizzate applicando il metodo del patrimonio netto e acquisite in data precedente al 31 marzo 2004:
(a)
un’entità deve applicare il presente IFRS in chiave prospettica, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, a qualsiasi avviamento acquisito incluso nel valore contabile di tale partecipazione. Pertanto, un’entità deve, a partire da tale data, cessare di rilevare l’ammortamento di tale avviamento nella determinazione della quota di profitti o perdite della partecipata, di pertinenza dell’entità.
(b)
un’entità deve eliminare contabilmente qualsiasi avviamento negativo incluso nel valore contabile di tale partecipazione a partire dal primo bilancio dell’esercizio che inizia il 31 marzo 2004 o data successiva, con una conseguente rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo.
Applicazione retroattiva limitata
85.
A un’entità è consentito applicare le disposizioni del presente IFRS all’avviamento esistente precedentemente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78-84, o acquisito successivamente, e alle aggregazioni aziendali realizzate precedentemente a tali date, a condizione che:
(a)
le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione dell’IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali fossero ottenute all’atto della contabilizzazione iniziale di tali aggregazioni;
e che
(b)
l’entità applichi inoltre lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) prospetticamente a partire da quella stessa data, nonché le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione di tali Principi, a partire da quella data, siano state precedentemente ottenute dall’entità, in modo che non sia necessario determinare stime che si sarebbero dovute utilizzare in una data precedente.
Sostituzione di altre disposizioni
86.
Il presente IFRS sostituisce lo IAS 22, Aggregazioni di imprese (come da pubblicazione del 1998).
87.
Il presente IFRS sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:
(a)
SIC-9, Aggregazioni di imprese — Classificazione come acquisizione o unione di imprese;
(b)
SIC-22, Aggregazioni di imprese – Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all’avviamento inizialmente iscritti;
e
(c)
SIC-28, Aggregazioni di imprese – «Data dello scambio» e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.
APPENDICE A
Definizione dei termini
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
data di acquisizione
La data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo dell’acquisito.
data dell’accordo
La data in cui viene raggiunto e, nel caso di entità quotate, annunciato pubblicamente, un accordo sostanziale tra le entità che partecipano all’aggregazione. In caso di offerta pubblica di acquisto ostile, la prima data in cui si raggiunge un accordo sostanziale tra le parti aggreganti è la data in cui un numero sufficiente di soci dell’acquisito ha accettato l’offerta dell’acquirente necessaria per ottenere il controllo sull’acquisito.
Attività aziendale
Un insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare:
(a)
agli investitori un rendimento;
o
(b)
ai soci di entità a scopo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale.
Un’attività aziendale in genere è costituita da fattori di produzione, processi applicati a tali fattori e dalla produzione conseguente che è o sarà utilizzata per generare ricavi. In presenza di avviamento, in un insieme trasferito di attività e passività, si deve presumere che tale insieme sia un’attività aziendale.
aggregazione aziendale
L’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio.
aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune
Un’aggregazione aziendale in cui tutte le entità o le attività aziendali partecipanti all’aggregazione sono definitivamente controllate dalla stessa parte o parti sia prima, sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.
passività potenziale
La definizione di passività potenziale è quella fornita nello IAS 37, Accantonamenti, passività e passività potenziali, ossia:
(a)
una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente controllati dell’entità;
o
(b)
un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
(i)
non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere l’obbligazione;
o
(ii)
l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
controllo
Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
data dello scambio
Quando un’aggregazione aziendale viene realizzata con un’unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione. Quando una aggregazione aziendale prevede una sola operazione di scambio, ad esempio quando viene realizzata in più fasi con acquisti sequenziali di azioni, la data dello scambio è la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell’acquirente.
fair value (valore equo)
Il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
avviamento
Benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere individualmente identificate e separatamente rilevate.
attività immateriale
La definizione di attività immateriale è quella fornita nello IAS 38 Attività immateriali, ossia un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.
joint venture
La definizione di joint venture è quella fornita nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture, ossia un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.
interessenza di terzi
Quella parte del risultato economico e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.
entità a scopo mutualistico
Entità diversa da un’entità di proprietà di un investitore, ad esempio una mutua assicuratrice o un’entità cooperativa, che fornisce a costi minori o eroga altri benefici in modo diretto e proporzionale ai soci e partecipanti.
controllante
Entità che possiede una o più società controllate.
probabile
Più probabile che non.
entità tenuta alla redazione del bilancio
Entità sul cui bilancio, redatto con scopi di carattere generale, si basano gli utilizzatori per ottenere delle informazioni utili al fine di prendere decisioni sull’impiego di risorse. L’entità che redige il bilancio può essere una singola entità o un gruppo costituito da una controllante e da tutte le sue controllate.
società controllata
Entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un’altra entità (nota come controllante).
APPENDICE B
Applicazioni supplementari
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
Acquisizioni inverse
B1
Secondo quanto evidenziato al paragrafo 21, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l’acquirente è l’entità le cui interessenze al capitale sono state acquisite e l’emittente è l’acquisito. Tale situazione può verificarsi quando, per esempio, un’entità non quotata predispone la propria «acquisizione» da parte di un’entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l’entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata dal punto di vista giuridico è considerata l’acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
B2
Un’entità deve applicare le guide applicative di cui ai paragrafi B3-B15 per la contabilizzazione di un’acquisizione inversa.
B3
La contabilizzazione delle acquisizioni inverse determina l’allocazione del costo dell’aggregazione aziendale risultante alla data di acquisizione e non si applica alle operazioni successive all’aggregazione.
Costo dell’aggregazione aziendale
B4
Se strumenti rappresentativi di capitale sono emessi come parte del costo dell’aggregazione aziendale, il costo dell’aggregazione include il fair value (valore equo) di tali strumenti alla data dello scambio, in base alle disposizioni del paragrafo 24. Il paragrafo 27 evidenzia che, in assenza di un prezzo di borsa attendibile, il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale può essere stimato con riferimento al fair value (valore equo) dell’acquirente o il fair value (valore equo) dell’acquisito, utilizzando quello più chiaramente evidente.
B5
In una acquisizione inversa, il costo dell’aggregazione di imprese si assume che sia stato sostenuto dalla controllata giuridica (ossia l’acquirente a fini contabili) sotto forma di strumenti rappresentativi di capitale emessi a favore dei proprietari della controllante giuridica (ossia l’acquisito a fini contabili). Se il prezzo di borsa degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica è utilizzato per determinare il costo dell’aggregazione, deve essere eseguito un calcolo al fine di determinare il quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per fornire ai proprietari della controllante giuridica una percentuale di capitale posseduto nell’entità risultante dall’aggregazione, pari a quella ottenuta da tali proprietari nell’entità risultante dall’aggregazione come conseguenza dell’acquisizione inversa. Il fair value (valore equo) del quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale così calcolato deve essere utilizzato come costo dell’aggregazione.
B6
Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica non è chiaramente evidente in altri modi, il fair value (valore equo) totale di tutti gli strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica emessi precedentemente all’aggregazione aziendale, deve essere utilizzato come parametro per determinare il costo dell’aggregazione.
Preparazione e presentazione del bilancio consolidato
B7
Il bilancio consolidato redatto successivamente a un’acquisizione inversa deve essere pubblicato con la denominazione della controllante giuridica, ma descritto nelle note come continuazione del bilancio della controllata giuridica (ossia l’acquirente a fini contabili). Poiché tale bilancio consolidato rappresenta una continuazione del bilancio della controllata giuridica:
(a)
le attività e le passività della controllata giuridica devono essere rilevate e valutate in tale bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili ante aggregazione.
(b)
gli utili portati a nuovo e gli altri saldi di patrimonio netto rilevati in tale bilancio consolidato devono corrispondere agli utili portati a nuovo e agli altri saldi di patrimonio netto della controllata giuridica immediatamente prima dell’aggregazione aziendale.
(c)
l’importo rilevato come strumenti rappresentativi di capitale emessi in tale bilancio consolidato deve essere determinato aggiungendo al patrimonio netto emesso della controllata giuridica esistente immediatamente prima dell’aggregazione aziendale, il costo dell’aggregazione determinato come indicato ai paragrafi B4-B6. Tuttavia, la struttura del patrimonio netto indicata in tale bilancio consolidato (ossia il numero e il tipo di strumenti rappresentativi di capitale emessi) deve riflettere la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l’aggregazione.
(d)
le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato devono essere quelle della controllata giuridica.
B8
La contabilizzazione delle acquisizioni inverse si applica solo nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio separato, qualora esista, della controllante giuridica la partecipazione nella controllata giuridica è contabilizzata in base alle disposizioni di cui allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato per la contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio separato di un investitore.
B9
Il bilancio consolidato redatto successivamente a un’acquisizione inversa deve riflettere i fair value (valori equi) di attività, passività e passività potenziali della controllante giuridica (ossia l’acquisito a fini contabili). Pertanto, il costo dell’aggregazione aziendale deve essere allocato valutando le attività, passività e passività potenziali identificabili della controllante giuridica che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Qualunque eccedenza del costo dell’aggregazione rispetto alla quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di tali voci deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-55. Qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di tali elementi rispetto al costo dell’aggregazione deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 56.
Interessenza di terzi
B10
In alcune acquisizioni inverse, alcuni dei soci della controllata giuridica non partecipano allo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica. Sebbene l’entità in cui tali soci possiedono strumenti rappresentativi di capitale (la controllata giuridica) abbia acquisito un’altra entità (la controllante giuridica), tali soci devono essere trattati come interessenza di terzi nel bilancio consolidato redatto successivamente all’acquisizione inversa. Ciò in quanto i soci della controllata giuridica che non effettuano lo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica possiedono una interessenza solo nei risultati e nelle attività nette della controllata giuridica e non nei risultati e nelle attività nette dell’entità risultante dall’aggregazione. Viceversa, tutti i soci della controllata giuridica, nonostante sia considerata come l’acquisito, possiedono una interessenza nei risultati e negli attivi netti dell’entità risultante dall’aggregazione.
B11
Poiché le attività e le passività della controllata giuridica sono rilevate e valutate nel bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili precedenti all’aggregazione, l‘interessenza di terzi deve riflettere la quota proporzionale di pertinenza degli azionisti di minoranza nei valori contabili delle attività nette della controllata giuridica, precedenti all’aggregazione.
Utile per azione
B12
Come evidenziato al paragrafo B7(c), la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato redatto successivamente a un’acquisizione inversa riflette la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l’aggregazione aziendale.
B13
Allo scopo di calcolare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore) nel corso dell’esercizio in cui si verifica l’acquisizione inversa:
(a)
il numero di azioni ordinarie in circolazione, dall’inizio di tale esercizio alla data di acquisizione, deve essere considerato il numero di azioni ordinarie emesse dalla controllante giuridica a favore dei proprietari della controllata giuridica;
e
(b)
il numero di azioni ordinarie in circolazione dalla data di acquisizione alla fine di tale esercizio deve corrispondere al numero effettivo di azioni ordinarie della controllante giuridica, in circolazione nel corso di tale esercizio.
B14
L’utile base per azione indicato per ciascun esercizio comparativo precedente alla data di acquisizione, presentato nel bilancio consolidato successivamente a un’acquisizione inversa, deve essere calcolato dividendo l’utile o la perdita della controllata giuridica attribuibile agli azionisti ordinari di ciascuno di tali esercizi, per il numero di azioni ordinarie emesse dalla controllante giuridica a favore dei soci della controllata giuridica nell’acquisizione inversa.
B15
I calcoli di cui ai paragrafi B13 e B14 presumono che non si siano verificati cambiamenti nel numero di azioni ordinarie emesse dalla controllata giuridica nel corso degli esercizi comparativi e dall’inizio dell’esercizio in cui è stata realizzata l’acquisizione inversa fino alla data di acquisizione. Il calcolo dell’utile per azione deve essere adeguatamente rettificato, al fine di considerare l’effetto di una variazione del numero di azioni ordinarie della controllata giuridica emesse nel corso di tali esercizi.
Allocazione del costo di una aggregazione aziendale
B16
Il presente IFRS prevede che un acquirente rilevi le attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito che soddisfino i relativi criteri di rilevazione, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Al fine di allocare il costo di una aggregazione aziendale, l’acquirente deve trattare come fair value (valore equo) le misurazioni seguenti:
(a)
per gli strumenti finanziari negoziati in un mercato attivo, l’acquirente deve utilizzare i valori correnti di mercato.
(b)
per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato attivo, l’acquirente deve utilizzare valori stimati che prendono in considerazione parametri quali il rapporto prezzo-utile, i dividendi attesi e i tassi di crescita attesi di strumenti comparabili di entità con caratteristiche similari.
(c)
per i crediti, i contratti favorevoli ai beneficiari e altre attività identificabili, l’acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da riscuotere, calcolati a un appropriato tasso di interesse corrente, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e spese di incasso, ove necessario. Tuttavia, non è richiesta l’attualizzazione per i crediti a breve termine, i contratti favorevoli ai beneficiari e altre attività identificabili se non è rilevante la differenza tra i valori nominali e attuali.
(d)
per le rimanenze di:
(i)
prodotti finiti e merci, l’acquirente deve utilizzare i prezzi di vendita al netto della somma di (1) costi di dismissione e (2) un margine ragionevole di profitto attribuibile allo sforzo della vendita dell’acquirente basato sui profitti per prodotti finiti e merci similari;
(ii)
prodotti in corso di lavorazione, l’acquirente deve utilizzare il prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto (1) dell’importo complessivo di costi di completamento, (2) dei costi di dismissione e (3) un margine ragionevole riconducibile alle attività di completamento e di vendita, in base al profitto su prodotti finiti similari;
e
(iii)
materie prime, l’acquirente deve utilizzare i costi correnti di sostituzione.
(e)
per terreni e fabbricati, l’acquirente deve utilizzare valori di mercato.
(f)
per impianti e macchinari, l’acquirente deve utilizzare i valori di mercato, determinati in genere mediante una perizia. Se non sono disponibili evidenze di mercato del fair value (valore equo), a causa della natura specialistica degli impianti e macchinari e in quanto i beni sono raramente oggetto di vendita, eccetto quando sono parte di un’attività in esercizio, è possibile che un acquirente debba stimare il fair value (valore equo) utilizzando il metodo del reddito o del costo di sostituzione ammortizzato.
(g)
per le attività immateriali, l’acquirente deve determinare il fair value (valore equo):
(i)
con riferimento a un mercato attivo come definito nello IAS 38 Attività immateriali;
o
(ii)
se non esiste alcun mercato attivo, in base a un criterio in grado di rappresentare gli importi che l’acquirente avrebbe pagato per le attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, facendo riferimento alle migliori informazioni a disposizione (vedere IAS 38 per ulteriore guida sulla determinazione dei fair value (valori equi) di attività immateriali acquisite attraverso aggregazioni aziendali).
(h)
per le attività relative a benefici per i dipendenti o le passività per piani a benefici definiti, l’acquirente deve utilizzare il valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti al netto del fair value (valore equo) di eventuali attività del piano. Tuttavia, un’attività è rilevata solamente nella misura in cui è probabile che essa sarà disponibile per l’acquirente sotto forma di rimborso derivante dal piano o di riduzione di contributi futuri.
(i)
per le attività e le passività fiscali, l’acquirente deve utilizzare l’importo del beneficio fiscale derivante da perdite fiscali o da imposte sul reddito dovute, secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito, determinate nella prospettiva dell’entità risultante dall’aggregazione. L’attività o la passività fiscale è determinata dopo aver tenuto conto dell’effetto fiscale connesso alla rideterminazione del valore di attività, passività e passività potenziali identificabili ai rispettivi fair value (valori equi) e non è attualizzata.
(j)
per i debiti ed effetti a breve, debiti a lungo termine, passività, accantonamenti e altre indennità pagabili, l’acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da corrispondere per estinguere le passività, determinati sulla base di appropriati tassi correnti di interesse. Tuttavia, per passività a breve termine, l’attualizzazione non è richiesta se la differenza tra il valore nominale della passività e il valore attuale non è significativo.
(k)
per i contratti onerosi e altre passività identificabili dell’acquisito, l’acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da corrispondere per estinguere le obbligazioni determinati sulla base di appropriati tassi correnti di interesse.
(l)
per le passività potenziali dell’acquisito, l’acquirente deve utilizzare gli importi che un terzo addebiterebbe per assumere tali passività potenziali. Tale importo deve riflettere tutte le attese di possibili flussi finanziari e non del singolo, più probabile flusso o di quello massimo o minimo previsto.
B17
Alcune delle suddette guide applicative richiedono che i fair value (valori equi) siano stimati adottando le tecniche di attualizzazione. Se la guida relativa a un determinato elemento non fa riferimento all’utilizzo di tecniche di attualizzazione, tali tecniche possono essere adottate per stimare il fair value (valore equo) dell’elemento.
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui data di accordo sia avvenuta il o sia successiva al 31 marzo 2004, e alla contabilizzazione di qualunque avviamento e attività immateriali acquisiti in tali aggregazioni aziendali. Con riguardo a tutti gli altri aspetti, tali modifiche devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
Tuttavia, se un’entità decide, ai sensi del paragrafo 85, di applicare l’IFRS 3 a partire da qualsiasi data precedente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78-84, deve applicare anche tali modifiche prospetticamente a partire da quella stessa data.
C1
Negli International Financial Reporting Standard, inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni, applicabili al 31 marzo 2004, tutti i riferimenti alla versione corrente dello IAS 22 Aggregazioni di imprese sono modificati in IFRS 3 Aggregazioni aziendali.
C2
Nell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, il paragrafo B1 è modificato come segue.
B1
Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una aggregazione aziendale per uniformarsi alle disposizioni dell’IFRS 3, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve inoltre applicare lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) a partire da quella stessa data. Ad esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare una aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 2002, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 2002 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) a partire dal 30 giugno 2002.
C3
[Modifica non applicabile al solo Principio]
C4
Lo IAS 12 Imposte sul reddito è modificato come segue.
Introduzione
Il primo sottoparagrafo (c) del paragrafo 1 è modificato come segue:
(c)
il costo di una aggregazione aziendale è attribuito alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte, con riferimento ai rispettivi fair value (valori equi), ma senza apportare un’equivalente rettifica per fini fiscali.
I paragrafi 6 e 9 sono modificati come segue:
6.
Lo IAS 12 originario non faceva riferimento esplicito alle rettifiche del fair value (valore equo) apportate in una aggregazione aziendale. Tali rettifiche determinano differenze temporanee e lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che un’entità rilevi la conseguente passività fiscale differita o (in base al criterio della probabilità per la rilevazione) l’attività fiscale differita, con un corrispondente effetto sulla determinazione dell’importo dell’avviamento o di qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito, rispetto al costo dell’aggregazione. Tuttavia, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) non consente la rilevazione delle passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.
9.
Lo IAS 12 originario non stabiliva esplicitamente se le attività e passività fiscali differite potessero essere attualizzate. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) vieta l’attualizzazione di attività e passività fiscali differite. Il paragrafo B16(i) dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali vieta l’attualizzazione di attività e passività fiscali differite assunte in una aggregazione aziendale.
Principio
Nelle Finalità, il terzo paragrafo è modificato come segue:
Il presente Principio richiede che l’entità rilevi gli effetti fiscali di operazioni o altri eventi con le medesime modalità con le quali essa rileva le operazioni e gli altri eventi stessi. Così, nel conto economico per le operazioni e gli altri eventi rilevati, qualsiasi effetto fiscale connesso è anche rilevato nel conto economico. Per le operazioni e gli altri eventi rilevati direttamente nel patrimonio netto, qualsiasi effetto fiscale correlato è anche rilevato direttamente nel patrimonio netto. Analogamente, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite in una aggregazione aziendale influisce sull’importo dell’avviamento derivante da tale aggregazione aziendale o sull’importo dell’eventuale eccedenza della quota d‘interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito, rispetto al costo dell’aggregazione.
I paragrafi 15, 18, 19 e 21 sono modificati come segue:
15.
Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:
(a)
la rilevazione iniziale dell’avviamento;
o
…
18.
Si manifestano differenze temporanee anche quando:
(a)
il costo di una aggregazione aziendale è attribuito alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte ai rispettivi fair value (valori equi), ma senza apportare un’equivalente rettifica per fini fiscali (vedere paragrafo 19);
(b)
le attività sono rivalutate e ai fini fiscali non viene apportata alcuna rettifica equivalente (vedere paragrafo 20);
(c)
l’avviamento deriva da un’aggregazione aziendale (vedere paragrafi 21 e 32);
…
19.
Il costo di una aggregazione aziendale è allocato rilevando le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Si manifestano differenze temporanee quando il valore riconosciuto fiscalmente alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte, non è influenzato dall’aggregazione aziendale o è influenzato in modo diverso. Per esempio, quando il valore contabile di un’attività viene incrementato fino al suo fair value (valore equo), ma il valore riconosciuto fiscalmente dell’attività continua ad essere al costo per il precedente proprietario, si manifesta una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull’avviamento (vedere paragrafo 66).
21.
L’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è misurato come l’eccedenza del costo della aggregazione rispetto alla interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito. Nella determinazione del reddito imponibile, molte autorità fiscali non considerano le riduzioni del valore contabile dell’avviamento come un costo deducibile. Inoltre, in tali ordinamenti giuridici, il costo dell’avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la propria attività aziendale sottostante. In tali ordinamenti giuridici, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente Principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l’avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile.
Sono aggiunti i paragrafi 21A e 21B:
21A.
Le successive riduzioni della passività fiscale differita, non rilevata in quanto derivante dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, sono anch’esse considerate come derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento e pertanto non vengono rilevate, in base alle disposizioni del paragrafo 15(a). Per esempio, se l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ha un costo pari a 100 ma un valore riconosciuto fiscalmente pari a zero, il paragrafo 15(a) dispone che l’entità non può rilevare la conseguente passività fiscale differita. Se l’entità rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita per riduzione di valore pari a 20, l’importo della differenza temporanea imponibile relativa all’avviamento si riduce da 100 a 80, con conseguente decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevato. Anche tale decremento nel valore non rilevato della passività fiscale differita si considera che faccia riferimento alla rilevazione iniziale dell’avviamento, e pertanto il paragrafo 15(a) ne vieta la rilevazione.
21B.
Le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all’avviamento sono, tuttavia, rilevate nella misura in cui non derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. Ad esempio, se l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ha un costo pari a 100, deducibile a fini fiscali a un tasso annuo del 20 %, a partire dall’anno dell’acquisizione, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a 100 all’atto della rilevazione iniziale e a 80 alla fine dell’anno di acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento alla fine dell’anno di acquisizione rimane invariato a 100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a 20 alla fine dell’anno. Poiché tale differenza temporanea imponibile non è connessa alla rilevazione iniziale dell’avviamento, la conseguente passività fiscale differita è rilevata.
I paragrafi 22(a), 24 e 26(c) sono modificati come segue:
22.
…
(a)
in una aggregazione aziendale, un’entità rileva qualunque attività e passività fiscale differita. Ciò influisce sull’importo dell’avviamento o sull’importo di qualunque eccedenza della quota di d’interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito (vedere paragrafo 19), rispetto al costo dell’aggregazione;
…
24.
Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l’attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:
(a)
non rappresenta una aggregazione aziendale;
e
(b)
al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).
…
26.
…
(c)
il costo di una aggregazione aziendale è allocato rilevando le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Quando una passività assunta è rilevata alla data di acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, si manifesta una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Un’attività fiscale differita si manifesta anche quando il fair value (valore equo) di un’attività identificabile acquisita sia inferiore al relativo valore riconosciuto fiscalmente. In entrambi i casi, la risultante attività fiscale differita influisce sull’avviamento (vedere paragrafo 66);
e
…
Il paragrafo 32 e il titolo che lo precede sono eliminati.
I paragrafi 58(b) e 66-68 e l’esempio che segue il paragrafo 68 sono modificati come segue ed è aggiunto il paragrafo 68C:
58.
…
(b)
una aggregazione aziendale (vedere i paragrafi da 66 a 68).
66.
Come illustrato ai paragrafi 19 e 26(c), alcune differenze temporanee possono verificarsi in una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall’IFRS 3, Aggregazione aziendale, l’entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passività fiscale differita, come attività e passività identificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attività e passività fiscali differite influiscono sull’avviamento o sull’importo di qualunque eccedenza della quota d’interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15(a), un’entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.
67.
Come conseguenza di una aggregazione aziendale, l’acquirente può ritenere probabile che realizzerà la propria attività fiscale differita che non era stata rilevata prima dell’aggregazione aziendale. Per esempio, l’acquirente può utilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell’acquisito. In tali casi, l’acquirente rileva un’attività fiscale differita, ma non la include come parte della contabilizzazione dell’aggregazione aziendale e pertanto non la prende in considerazione nella determinazione dell’avviamento o dell’importo di qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione.
68.
Se il beneficio potenziale dell’acquisito derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite non soddisfaceva i criteri di cui all’IFRS 3 per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata, ma è successivamente realizzata, l’acquirente deve rilevare il conseguente beneficio fiscale differito nel conto economico. Inoltre, l’acquirente deve:
(a)
ridurre il valore contabile dell’avviamento all’importo che sarebbe stato rilevato se l’attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile a partire dalla data di acquisizione;
e
(b)
rilevare la riduzione del valore contabile dell’avviamento come un onere.
Tuttavia, tale procedura non deve produrre un’eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione, né deve determinare degli incrementi dell’importo rilevato precedentemente per ognuna di tali eccedenze.
EsempioL’entità ha acquisito una società controllata che aveva differenze temporanee deducibili pari a 300. L’aliquota fiscale al momento dell’acquisizione era pari al 30 %. L’attività fiscale differita risultante, pari a 90, non fu rilevata come attività identificabile nella determinazione dell’avviamento, pari a 500, risultante dall’aggregazione aziendale. Due anni dopo l’aggregazione, l’entità stimò che i redditi imponibili futuri sarebbero probabilmente stati sufficienti per recuperare il beneficio di tutte le differenze temporanee deducibili.L’entità rileva un’attività fiscale differita pari a 90 e rileva nel conto economico il provento fiscale differito pari a 90. L’entità riduce anche il valore contabile dell’avviamento per un importo di 90 e rileva nel conto economico un costo di pari importo. Di conseguenza, il costo dell’avviamento si riduce a 410, trattandosi dell’importo che sarebbe stato rilevato se l’attività fiscale differita, pari a 90, fosse stata rilevata come attività identificabile alla data di acquisizione.
Se l’aliquota fiscale fosse aumentata fino al 40 %, l’entità avrebbe rilevato un’attività fiscale differita pari a 120 (300 al 40 %) e avrebbe rilevato nel conto economico un provento fiscale differito pari a 120. Se l’aliquota fiscale si fosse ridotta al 20 %, l’entità avrebbe rilevato un’attività fiscale differita pari a 60 (300 al 20 %) e un provento fiscale differito pari a 60. In entrambi i casi, inoltre, l’entità ridurrebbe di 90 il valore contabile dell’avviamento e rileverebbe nel conto economico un costo pari a quell’importo.
68C.
Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, valutata in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite dovrebbero essere rilevate nel conto economico e incluse nell’utile (perdita) d’esercizio, fatta eccezione per il caso in cui l’imposta origina (a) da una operazione o da un evento rilevato direttamente nel patrimonio netto, nello stesso o diverso esercizio, oppure (b) da una aggregazione aziendale. Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo del corrispettivo ma anche a una voce di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell'imposta corrente o differita connessa dovrebbe essere rilevata direttamente nel patrimonio netto.
C5
Lo IAS 14 Informativa di settore è modificato come indicato di seguito.
Nella pagina in cui compare il titolo, il secondo paragrafo che segue il titolo dello IAS 14 è modificato come segue:
I paragrafi 129 e 130 dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività, contengono alcune disposizioni sull’informativa di settore per le perdite per riduzione di valore.
Principio
I paragrafi 19 e 21 sono modificati come segue:
19.
Esempi di attività del settore includono attività correnti usate nelle attività operative del settore, immobili, impianti e macchinari, beni oggetto di leasing finanziario (IAS 17 Leasing) e attività immateriali. Se una particolare voce di ammortamento o svalutazione è inclusa nei costi del settore, anche la relativa immobilizzazione è inclusa nelle attività del settore. Le attività del settore non includono attività usate dall’entità nel suo complesso o per fini propri della sede. Le attività del settore includono attività condivise tra due o più settori se esiste una base ragionevole per ripartirle. Le attività del settore includono l’avviamento direttamente attribuibile al settore o che possa essere attribuito al settore in modo ragionevole, e i costi del settore includono le eventuali perdite per riduzione di valore rilevate per l’avviamento.
21.
La misurazione di attività e passività del settore include rettifiche ai valori precedentemente iscritti di attività e passività identificabili del settore, acquisite in una aggregazione aziendale, anche se tali rettifiche sono apportate solo al fine di preparare bilanci consolidati e non sono rilevate nel bilancio separato della controllante o della controllata. Analogamente, se immobili, impianti e macchinari sono stati rivalutati successivamente all’acquisizione, allora, in accordo con quanto previsto dal modello di rivalutazione di cui allo IAS 16, le valutazioni delle attività di settore riflettono tali rivalutazioni.
C6
Nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 64 è eliminato.
C7
Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato di seguito.
Principio
Il paragrafo 108 è modificato come segue:
108.
In una aggregazione aziendale, l’entità rileva le attività e passività derivanti da benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro al valore attuale dell’obbligazione al netto del fair value (valore equo) di qualunque attività del piano (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Il valore attuale dell’obbligazione comprende tutti i seguenti elementi, anche se, alla data dell’acquisizione, non erano ancora stati rilevati dall’acquisito:
(a)
gli utili e le perdite attuariali sorti prima della data di acquisizione (che ricadevano o meno entro il ‘corridoio’ del 10 %);
(b)
il costo previdenziale pregresso che derivava da variazioni dei benefici o dall’avvio di un nuovo piano, prima della data di acquisizione;
e
…
C8
Nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, il paragrafo 30 è modificato come segue:
30.
I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione, secondo la definizione dell’IFRS 3. I ricavi e i costi …
C9
Lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate è modificato come indicato di seguito:
La definizione di controllo congiunto al paragrafo 2 è modificata come segue:
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).
Nel paragrafo 15, il riferimento allo IAS 22 Aggregazioni di imprese è eliminato. A seguito di questa modifica e delle modifiche ai sensi dell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, il paragrafo 15 è modificato come segue:
15.
Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere classificata tale, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. I bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione devono essere rettificati di conseguenza.
I paragrafi 23 e 33 sono modificati come segue:
23.
Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All’atto dell’acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Pertanto:
(a)
l’avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Tuttavia, l’ammortamento di tale avviamento non è consentito e pertanto non è incluso nella determinazione della quota d’interessenza del partecipante negli utili o perdite della collegata.
(b)
qualunque eccedenza della quota d’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata, rispetto al costo della partecipazione è esclusa dal valore contabile della partecipazione ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota d’interessenza del partecipante nell’utile o perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.
Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d’interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l’ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d’interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, al fine di rilevare le perdite per riduzione di valore rilevate dalla collegata come nel caso di avviamento o immobili, impianti e macchinari.
33.
Poiché l’avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente alla verifica della riduzione di valore, nell’applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. L’intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto alla verifica della riduzione di valore ai sensi dello IAS 36, tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d’uso e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l’applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione. Nel determinare il valore d’uso dell’investimento, l’entità stima:
(a)
la propria quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati dalla collegata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell’investimento;
o
(b)
il valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno dai dividendi da riceversi e dalla dismissione finale dell’investimento.
Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.
C10
Lo IAS 31 Partecipazioni in joint venture è modificato come indicato di seguito:
La definizione di controllo congiunto al paragrafo 3 è modificata come segue:
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).
Il paragrafo 11 è modificato come segue:
11.
L’accordo contrattuale disciplina il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione.
Nel paragrafo 43, il riferimento allo IAS 22 Aggregazioni di imprese è eliminato. A seguito di questa modifica e delle modifiche ai sensi dell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, il paragrafo 43 è modificato come segue:
43.
Se la partecipazione in un’entità a controllo congiunto precedentemente classificata come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. I bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione devono essere rettificati di conseguenza.
C11
Nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 4(c) è rinumerato come 4(d). Il paragrafo 4(d) è rinumerato come 4(c) e modificato come segue:
(c)
contratti a corrispettivo potenziale in un’aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all’acquirente.
A seguito di tale modifica e delle modifiche di cui all’IFRS 4 Contratti assicurativi, il paragrafo 4(c)-(e) è modificato come segue:
(c)
contratti a corrispettivo potenziale in un’aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all’acquirente.
(d)
contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l’entità li contabilizzi separatamente.
(e)
strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 in quanto contengono una componente partecipativa discrezionale. L’emittente di tali strumenti è esentato dall’applicare, alle suddette componenti, i paragrafi da 15 a 32 e da AG25 ad AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei suddetti strumenti (vedere IAS 39).
Il paragrafo 4(f), inserito ai sensi dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni rimane invariato.
C12
Nello IAS 33 Utile per azione, i paragrafi 22 e 64 sono modificati come segue:
22.
Le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione. Ciò in quanto l’acquirente incorpora nel proprio conto economico gli utili e le perdite dell’acquisito, a partire da tale data.
64.
Se… deve essere indicato. Inoltre, l’utile di base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati in bilancio deve essere modificato per riflettere gli effetti di errori e di rettifiche conseguenti a cambiamenti di principi contabili, contabilizzati retroattivamente.
C13
Nello IAS 34 Bilanci intermedi, i paragrafi 16(i) e 18 sono modificati come segue:
16.
…
(i)
gli effetti delle variazioni nella struttura dell’entità intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, acquisizioni o cessioni di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività destinate a cessare. Nel caso delle aggregazioni aziendali, l’entità deve fornire le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 66-73 dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali;
e
…
18.
Altri Principi specificano le informazioni che dovrebbero essere fornite nei bilanci. In tale contesto, si fa riferimento a un’informativa completa di bilancio, del tipo normalmente incluso in un bilancio annuale e talvolta incluso in altri documenti contabili. Fatta eccezione per quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 16(i), le informazioni integrative previste da tali altri Principi non sono obbligatorie se il bilancio intermedio dell’entità comprende solo prospetti sintetici e note illustrative specifiche, anziché una informativa completa di bilancio.
C14
Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 5 è modificato come segue:
5.
Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un’entità applica quel Principio specifico e non il presente. Ad esempio, l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali riguarda specificamente il trattamento, da parte di un acquirente, delle passività potenziali assunte in una aggregazione aziendale. Analogamente, particolari tipologie di accantonamenti sono anche considerate nei Principi su:
…
C15
Nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 2(f) e (h) è eliminato dall’IFRS 4 Contratti assicurativi. Il paragrafo 2(g) è rinumerato come 2(f) e modificato come indicato di seguito. Il paragrafo 2(g) è aggiunto, come indicato di seguito. A seguito di tale modifica e delle modifiche di cui all’IFRS 4, i paragrafi 2(d)-(g) sono modificati come segue:
(d)
strumenti finanziari emessi dall’entità, che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 (inclusi warrant e opzioni). Tuttavia, il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare agli stessi il presente Principio, a meno che non rientrino nell’eccezione di cui al punto (a).
(e)
diritti e obbligazioni ai sensi di un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi o ai sensi di un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, in quanto contiene una componente partecipativa discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un siffatto contratto se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 (vedere paragrafi da 10 a 13 e paragrafi da AG23 ad AG33 dell’Appendice A). Inoltre, se un contratto assicurativo è un contratto di garanzia finanziaria stipulato o mantenuto all’atto di trasferire a un terzo attività o passività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente Principio, l’emittente deve applicare tale Principio al contratto (vedere paragrafo 3 e paragrafo AG4A dell’Appendice A).
(f)
contratti a corrispettivo potenziale in un’aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all’acquirente.
(g)
contratti stipulati tra un acquirente e un venditore in una aggregazione aziendale al fine di acquistare o vendere un acquisito ad una data futura.
Il paragrafo 2(i) e (j) è rinumerato come 2(h) e (i). Il paragrafo 2(i), è stato inserito ai sensi dell’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni.
C16
[Modifica non applicabile ai Principi originari]
C17
[Modifica non applicabile ai Principi originari]
C18
SIC-32 Attività immateriali — Costi connessi a siti web è modificato come indicato di seguito.
I paragrafi da 8 a 10 sono modificati come segue:
8.
Un sito web sviluppato internamente deve essere rilevato come un’attività immateriale se, e solo se, oltre a conformarsi alle generiche disposizioni descritte nello IAS 38.21 per la rilevazione e la misurazione iniziale, un’entità può soddisfare le disposizioni contenute nello IAS 38.57. In particolare, un’entità può essere in grado di soddisfare la disposizione che prevede la dimostrazione di come il proprio sito web genererà probabili benefici economici futuri in conformità a quanto previsto dallo IAS 38.57(d) quando, per esempio, il sito web riesce a generare ricavi, inclusi i ricavi diretti derivanti dal permettere il collocamento di ordinativi. Un’entità non è in grado di dimostrare come un sito web sviluppato esclusivamente o prevalentemente per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti e servizi genererà in futuro probabili benefici economici, e pertanto tutte le spese sostenute per lo sviluppo di tale sito web deve rilevarle come costo quando sostenute.
9.
Qualsiasi spesa interna legata allo sviluppo e al funzionamento del sito web di un’entità deve essere contabilizzata in conformità con lo IAS 38. La natura di ciascuna attività per la quale la spesa è sostenuta (per esempio la formazione dei dipendenti e la manutenzione del sito web) e la fase di sviluppo o successiva allo sviluppo del sito web devono essere valutate per determinare il trattamento contabile più appropriato (una ulteriore guida è fornita nell’Appendice alla presente Interpretazione). Per esempio:
(a)
la fase di pianificazione è simile per natura alla fase di ricerca prevista dallo IAS 38.54-56. Le spese sostenute in questa fase devono essere rilevate come costo quando sostenute.
(b)
la fase di sviluppo di natura applicativa e infrastrutturale, la fase della progettazione grafica e la fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per finalità diverse da quelle di pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi propri dell’entità, sono simili per natura alla fase di sviluppo di cui allo IAS 38.57-64. Le spese sostenute in queste fasi devono essere incluse nel costo di un sito web rilevato come attività immateriale, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 della presente Interpretazione, quando la spesa può essere direttamente attribuita ed è necessaria alla creazione, alla produzione o alla preparazione del sito web per l’uso e il funzionamento inteso dalla Direzione aziendale. Per esempio, le spese sostenute per acquistare o creare il contenuto specificatamente per un sito web (fatta eccezione per il contenuto che pubblicizza e promuove i prodotti e i servizi dell’entità) o le spese che rendono possibile l’utilizzo del contenuto sul sito web (per esempio il corrispettivo utilizzato per acquisire una licenza di riproduzione) devono essere incluse nel costo di sviluppo quando queste condizioni sono soddisfatte. Peraltro, in conformità allo IAS 38.71, le spese per un elemento immateriale precedentemente addebitate al conto economico in un precedente bilancio non devono essere rilevate come parte del costo di un’attività immateriale in una data successiva (per esempio se i costi di un diritto d’autore sono stati pienamente ammortizzati, e il contenuto è successivamente fornito in un sito web).
(c)
le spese sostenute nella fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell’entità (per esempio fotografie digitali dei prodotti), devono essere rilevate come un costo quando sostenute in conformità allo IAS 38.69(c). Per esempio, nella contabilizzazione delle spese per servizi professionali per poter avere fotografie digitali dei prodotti di un’entità e per migliorare la loro esposizione, le spese devono essere rilevate come un costo, considerato che i servizi professionali sono ricevuti nel corso del processo e non quando le fotografie digitali sono inserite nel sito web.
(d)
La fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute, salvo che queste soddisfino le condizioni per la rilevazione di cui allo IAS 38.18.
10.
Un sito web rilevato come attività immateriale in conformità al paragrafo 8 della presente Interpretazione deve essere valutato dopo la rilevazione iniziale applicando le disposizioni di cui allo IAS 38.72-87. La migliore stima della vita utile di un sito web deve essere breve.
Il paragrafo Data di entrata in vigore è modificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 25 marzo 2002. Gli effetti derivanti dall’adozione della presente Interpretazione devono essere contabilizzati usando le disposizioni transitorie di cui alla versione dello IAS 38 emessa nel 1998. Pertanto, quando un sito web non soddisfa i criteri previsti per essere rilevato come un’attività immateriale, anche se questo era precedentemente rilevato come un’attività, la pertinente posta deve essere eliminata dal bilancio alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web esiste e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa i criteri previsti perché il sito sia rilevato come attività immateriale, anche se non era precedentemente rilevato come attività, non deve essere rilevata alcuna attività immateriale alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web è già esistente e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché questo sia rilevato come un’attività immateriale, e questo era precedentemente rilevato come un’attività e inizialmente valutato al costo, l’importo inizialmente rilevato si assume essere correttamente determinato.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 4
Contratti assicurativi
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Derivati impliciti
Separazione delle componenti di deposito
Rilevazione e misurazione
Esenzione temporanea da altri IFRS
Verifica di congruità delle passività
Riduzione di valore delle attività riassicurative
Cambiamenti di principi contabili
Tassi di interesse correnti di mercato
Continuazione delle prassi esistenti
Prudenza
Margini d’investimento futuri
Contabilità ombra
Contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio
Elementi di partecipazione discrezionali
Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi
Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari
Informazioni integrative
Illustrazione degli importi rilevati
Importi, tempistica e grado di incertezza dei flussi finanziari
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
Informazioni integrative
Ridesignazione delle attività finanziarie
FINALITÀ
1.
La finalità del presente IFRS è quella di specificare l’informativa di bilancio relativa ai contratti assicurativi per ogni entità che emette tali contratti (definita, nel presente IFRS, come assicuratore) fino a quando il Board non avrà completato la seconda fase del suo progetto in materia di contratti assicurativi. In particolare, il presente IFRS richiede:
(a)
limitati miglioramenti dei criteri di contabilizzazione applicati dagli assicuratori per i contratti assicurativi.
(b)
informativa atta a identificare e illustrare gli importi nel bilancio dell’assicuratore derivanti da contratti assicurativi, al fine di aiutare gli utilizzatori del suddetto bilancio a comprendere l’ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti da contratti assicurativi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2.
L’entità deve applicare il presente IFRS a:
(a)
contratti assicurativi (inclusi contratti di riassicurazione) che emette e contratti di riassicurazione detenuti.
(b)
strumenti finanziari di propria emissione contenenti un elemento di partecipazione discrezionale (vedere paragrafo 35). Lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative richiede un’informativa su strumenti finanziari, inclusi quelli che contengono tale elemento.
3.
Il presente IFRS non prende in considerazione altri aspetti dei criteri contabili adottati dagli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie gestite dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (vedere lo IAS 32 e lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione), eccetto le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45.
4.
L’entità non deve applicare il presente IFRS a:
(a)
garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante (vedere lo IAS 18 Ricavi e lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali).
(b)
attività e passività del datore di lavoro sulla base di piani di benefici per i dipendenti (vedere lo IAS 19 Benefici per i dipendenti e l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni) e obbligazioni previdenziali previste da piani pensionistici a benefici definiti (vedere IAS 26 Fondi di previdenza).
(c)
diritti od obbligazioni contrattuali subordinati all’utilizzo, o al diritto di utilizzo, futuro di un elemento non finanziario (ad esempio, alcuni corrispettivi per licenze, royalty, canoni di locazione sottoposti a condizione ed elementi similari), nonché la garanzia del locatario sul valore residuo implicita in un leasing finanziario (vedere IAS 17 Leasing, IAS 18 Ricavi e IAS 38 Attività immateriali).
(d)
garanzie finanziarie prestate da un’entità o da questa trattenute all’atto del trasferimento a terzi di attività o passività finanziarie nell’ambito di applicazione dello IAS 39, indipendentemente dal fatto che le garanzie finanziarie siano definite come garanzie finanziarie, lettere di credito o contratti assicurativi (vedere IAS 39).
(e)
corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in un’operazione di aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).
(f)
contratti assicurativi diretti gestiti dall’entità (ossia contratti assicurativi diretti in cui l’entità è l’assicurato).Tuttavia, il cedente deve applicare il presente IFRS ai contratti di riassicurazione che detiene.
5.
A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l’emittente sia considerato un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza.
6.
Il contratto di riassicurazione è un tipo di contratto assicurativo. Di conseguenza, tutti i riferimenti ai contratti assicurativi, contenuti nel presente IFRS, si applicano anche ai contratti di riassicurazione.
Derivati impliciti
7.
Lo IAS 39 prevede che un’entità separi alcuni derivati impliciti dal relativo contratto sottostante, li valuti al fair value (valore equo) e includa le variazioni del fair value (valore equo) nel conto economico. Lo IAS 39 si applica ai derivati impliciti di un contratto assicurativo, fatta eccezione per i derivati impliciti che costituiscono di per sé un contratto assicurativo.
8.
Un’eccezione alla disposizione dello IAS 39 è costituita dal fatto che l’assicuratore non è tenuto a separare, e valutare al fair value (valore equo), l’opzione di un assicurato di riscattare un contratto assicurativo per un importo fisso (o per un importo basato su un importo fisso e un tasso di interesse), anche se il prezzo di esercizio differisce dal valore contabile della passività assicurativa sottostante. Tuttavia, la disposizione dello IAS 39 si applica a un’opzione put, o a un’opzione di riscatto, implicita in un contratto assicurativo se il valore di riscatto varia in relazione al cambiamento di una variabile finanziaria (come un prezzo o un indice relativo ad azioni o merci) o di una variabile non finanziaria che non è specifica di una delle controparti contrattuali. Inoltre, tale disposizione si applica anche se la capacità dell’assicurato di esercitare un’opzione put o un’opzione di riscatto è susseguente a un cambiamento di tali variabili (ad esempio, un’opzione put che può essere esercitata se un indice di mercato azionario raggiunge un livello stabilito).
9.
Il paragrafo 8 si applica anche alle opzioni per il riscatto di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.
Separazione delle componenti di deposito
10.
Alcuni contratti assicurativi contengono sia una componente assicurativa, sia una componente di deposito. In alcuni casi, all’assicuratore è richiesto o consentito di separare tali componenti:
(a)
la separazione è richiesta se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
(i)
l’assicuratore può valutare la componente di deposito (incluse le eventuali opzioni di riscatto implicite) separatamente (ossia senza considerare la componente assicurativa).
(ii)
i principi contabili dell’assicuratore di contro non prevedono che lo stesso rilevi tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla componente di deposito.
(b)
la separazione è consentita, ma non richiesta, se l’assicuratore può valutare la componente di deposito separatamente, come indicato al punto (a)(i) ma i principi contabili da lui adottati prevedono che siano rilevati tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla componente di deposito, indipendentemente dal criterio utilizzato per la valutazione di tali diritti e obbligazioni.
(c)
la separazione è vietata se l’assicuratore non può valutare la componente di deposito separatamente, come indicato al punto (a)(i).
11.
Quello che segue è l’esempio di un caso in cui i principi contabili dell’assicuratore non richiedono la rilevazione di tutte le obbligazioni derivanti da una componente di deposito. Un cedente riceve da un riassicuratore un indennizzo per delle perdite, ma il contratto obbliga il cedente al rimborso di tale somma negli anni successivi. Tale obbligazione deriva da una componente di deposito. È richiesta la separazione se i principi contabili adottati dal cedente, di contro, gli consentirebbero di rilevare la somma liquidata come un ricavo, senza rilevare la conseguente obbligazione.
12.
Per separare un contratto, l’assicuratore deve:
(a)
applicare il presente IFRS alla componente assicurativa.
(b)
applicare lo IAS 39 alla componente di deposito.
RILEVAZIONE E MISURAZIONE
Esenzione temporanea da altri IFRS
13.
I paragrafi 10-12 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori, specificano i criteri a cui deve attenersi un’entità nel definire un principio contabile quando a un elemento non è possibile applicare nessun IFRS. Tuttavia, in base al presente IFRS, l’assicuratore è esentato dall’applicare tali criteri ai propri principi contabili relativi a:
(a)
contratti assicurativi di propria emissione (inclusi i costi di acquisizione e le attività immateriali connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32);
e
(b)
contratti di riassicurazione che detiene.
14.
Tuttavia, il presente IFRS non esenta l’assicuratore da alcune implicazioni derivanti dai criteri di cui ai paragrafi 10-12 dello IAS 8. In particolare, l’assicuratore:
(a)
non deve rilevare tra le passività nessun accantonamento per eventuali sinistri futuri, se tali sinistri derivano da contratti assicurativi non in essere alla data di riferimento del bilancio (quali le riserve catastrofali e le riserve di perequazione).
(b)
deve eseguire la verifica di congruità delle passività di cui ai paragrafi da 15 a 19.
(c)
deve eliminare una passività assicurativa (o una parte di una passività assicurativa) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata oppure scaduta.
(d)
non deve compensare:
(i)
attività riassicurative a fronte delle correlate passività assicurative;
o
(ii)
proventi od oneri derivanti da contratti di riassicurazione a fronte di proventi od oneri derivanti dai correlati contratti assicurativi.
(e)
deve stabilire se le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valore (vedere paragrafo 20).
Verifica di congruità delle passività
15.
L’assicuratore deve valutare, a ogni data di riferimento del bilancio, l’eventuale congruità delle passività assicurative rilevate, utilizzando stime correnti dei futuri flussi finanziari derivanti dai propri contratti assicurativi. Se da tale valutazione si evince che il valore contabile delle passività assicurative (al netto delle attività immateriali e dei costi di acquisizione differiti connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32) è inadeguato alla luce dei flussi finanziari futuri stimati, l’intera carenza deve essere rilevata nel conto economico.
16.
Se l’assicuratore effettua una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime stabilite, il presente IFRS non impone altri requisiti. Le disposizioni minime sono elencate di seguito:
(a)
La verifica prende in considerazione le stime correnti di tutti i flussi finanziari contrattuali e di quelli connessi, come i costi di gestione dei sinistri, nonché dei flussi finanziari derivanti da garanzie e opzioni implicite.
(b)
Se dalla verifica si evince l’incongruità della passività, l’intera carenza viene rilevata a conto economico.
17.
Se i principi contabili dell’assicuratore non prevedono una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16, l’assicuratore deve:
(a)
determinare la differenza tra il valore contabile delle passività assicurative rilevanti (1) e il valore contabile di:
(i)
qualsiasi costo correlato di acquisizione differito;
e
(ii)
qualsiasi correlata attività immateriale, come quelle acquisite in un’aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio (vedere paragrafi 31 e 32). Tuttavia, le correlate attività definite nel contratto di riassicurazione non vengono prese in considerazione in quanto l’assicuratore le contabilizza separatamente (vedere paragrafo 20).
(b)
determinare se l’importo descritto in (a) è inferiore al valore contabile che sarebbe richiesto se le passività assicurative rilevanti rientrassero nell’ambito di applicazione dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Se tale importo risulta inferiore, l’assicuratore deve rilevare l’intera differenza a conto economico e ridurre il valore contabile delle attività immateriali o dei costi di acquisizione differiti connessi oppure aumentare il valore contabile delle passività assicurative rilevanti.
18.
Se la verifica di congruità delle passività di un assicuratore soddisfa le disposizioni minime di cui al paragrafo 16, la verifica viene condotta al livello di aggregazione specificato nella verifica stessa. Se, al contrario, la verifica di congruità delle passività non soddisfa dette disposizioni minime, il confronto descritto al paragrafo 17 deve essere condotto al livello di un portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso similari e gestiti collettivamente come un singolo portafoglio.
19.
L’importo descritto al paragrafo 17(b) (ossia il risultato dell’applicazione dello IAS 37) deve riflettere i margini di investimenti futuri (vedere paragrafi 27-29) se, e solo se, anche l’importo descritto al paragrafo 17(a) riflette tali margini.
Riduzione di valore delle attività riassicurative
20.
Se le attività riassicurative del cedente hanno subito una riduzione di valore, il cedente deve ridurre di conseguenza il proprio valore contabile e rilevare tale perdita di valore a conto economico. Le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valore se, e solo se:
(a)
esistono prove oggettive, in conseguenza di un evento verificatosi dopo la rilevazione iniziale delle attività riassicurative, che il cedente potrebbe non ricevere tutti gli importi a lui dovuti in base ai termini del contratto;
e
(b)
detto evento ha un impatto, valutabile in maniera attendibile, sugli importi che il cedente deve ricevere dal riassicuratore.
Cambiamenti di principi contabili
21.
I paragrafi 22-30 si applicano sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che già applicano gli IFRS, sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che adottano gli IFRS per la prima volta.
22.
L’assicuratore può cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi se, e solo se, il cambiamento comporta una rappresentazione del bilancio più rilevante, e non meno attendibile, ai fini delle esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori, oppure più attendibile e non meno rilevante per tali esigenze. L’assicuratore deve valutare la rilevanza e l’attendibilità in base alle condizioni di cui allo IAS 8.
23.
Per giustificare il cambiamento dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, l’assicuratore deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio alle condizioni definite nello IAS 8, ma non è necessario che tale conformità sia completa. Le seguenti problematiche specifiche vengono trattate più avanti:
(a)
tassi correnti di interesse (paragrafo 24);
(b)
continuazione delle prassi esistenti (paragrafo 25);
(c)
prudenza (paragrafo 26);
(d)
margini degli investimenti futuri (paragrafi 27-29);
e
(e)
contabilità ‘ombra’ (paragrafo 30).
Tassi di interesse correnti di mercato
24.
All’assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili per rideterminare le passività assicurative identificate (2), onde riflettere i tassi di interesse correnti di mercato, e per rilevare le variazioni di tali passività nel conto economico. In tale circostanza, può anche introdurre principi contabili che prevedono altre stime correnti e ipotesi in merito alle passività identificate. L’opzione descritta nel presente paragrafo consente all’assicuratore di cambiare i propri principi contabili per le passività identificate, senza applicare tali principi uniformemente a tutte le passività similari, come previsto, invece, dallo IAS 8. Se l’assicuratore identifica le passività a cui applicare tale opzione, deve continuare ad applicare i tassi di interesse correnti di mercato (e, ove applicabili, le altre stime correnti e ipotesi) in modo uniforme per tutti gli esercizi, e a tutte le suddette passività, fino a quando non siano estinte.
Continuazione delle prassi esistenti
25.
L’assicuratore può continuare ad adottare le prassi riportate di seguito, ma l’introduzione di una qualsiasi delle suddette prassi non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 22:
(a)
misurare le passività assicurative ad un valore non attualizzato.
(b)
misurare i diritti contrattuali relativi a corrispettivi di gestione degli investimenti futuri, per un importo superiore al loro fair value (valore equo), sulla base dei corrispettivi correnti addebitati da altri operatori di mercato per servizi similari. È probabile che il fair value (valore equo) alla data di sottoscrizione di tali diritti contrattuali sia pari ai costi di emissione sostenuti, a meno che i corrispettivi di gestione degli investimenti futuri e i costi connessi non siano allineati con valori di mercato comparabili.
(c)
adozione di principi contabili non uniformi per i contratti assicurativi (e per eventuali attività immateriali e costi di acquisizione differiti connessi) di società controllate, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 24. Se i suddetti principi contabili non sono uniformi, l’assicuratore può cambiarli se la modifica non comporta una maggiore diversità dei principi contabili ed è conforme alle altre disposizioni previste nel presente IFRS.
Prudenza
26.
L’assicuratore non è tenuto a cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi al fine di evitare una prudenza eccessiva. Tuttavia, se l’assicuratore già valuta i propri contratti assicurativi con sufficiente prudenza, non deve applicare una prudenza maggiore.
Margini d’investimento futuri
27.
L’assicuratore non è tenuto a cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi onde eliminare i margini d‘investimento futuri. Tuttavia, esiste una presunzione relativa che il bilancio di un assicuratore diventi meno rilevante e attendibile se l’assicuratore introduce un principio contabile che riflette i margini d’investimento futuri nella valutazione dei contratti assicurativi, a meno che tali margini non influiscano sui pagamenti contrattuali. Di seguito sono riportati due esempi di principi contabili che riflettono i suddetti margini:
(a)
adozione di un tasso di sconto che riflette il rendimento stimato delle attività dell’assicuratore;
o
(b)
proiezione dei rendimenti di tali attività a un tasso di rendimento stimato, attualizzazione dei rendimenti attesi a un tasso diverso e utilizzo del risultato per la misurazione della passività.
28.
L’assicuratore può superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27 se, e solo se, le altre componenti di un cambiamento di principi contabili comportano un aumento della rilevanza e dell’attendibilità del bilancio, sufficientemente maggiore della riduzione di rilevanza e attendibilità derivanti dall’inclusione dei margini d’investimento futuri. Ad esempio, si consideri il caso in cui i principi contabili applicati da un assicuratore ai contratti assicurativi prevedano criteri di prudenza eccessivi, stabiliti alla sottoscrizione, e un tasso di sconto definito da un’autorità di regolamentazione senza riferimento diretto alle condizioni di mercato, e che non tengano conto di alcune opzioni implicite e garanzie. L’assicuratore può accrescere la rilevanza del proprio bilancio, senza inficiarne l’attendibilità, adottando un criterio contabile esaustivo orientato all’investitore, largamente utilizzato, che prevede:
(a)
stime correnti e ipotesi;
(b)
una ragionevole (ma non eccessivamente prudenziale) rettifica atta a riflettere il grado di rischio e d’incertezza;
(c)
misurazioni che riflettono sia il valore intrinseco, sia il valore temporale delle opzioni implicite e delle garanzie;
e
(d)
un tasso di sconto corrente di mercato, anche se detto tasso di sconto riflette il rendimento stimato delle attività dell’assicuratore.
29.
Alcuni metodi di misurazione prevedono l’utilizzo del tasso di sconto per determinare il valore attuale di un futuro margine di profitto. Tale margine di profitto viene quindi attribuito a diversi esercizi tramite una formula. In base ai suddetti metodi, il tasso di sconto influisce solo indirettamente sulla misurazione della passività. In particolare, l’applicazione di un tasso di sconto meno appropriato non ha alcun effetto, o un effetto limitato, sulla misurazione della passività alla sottoscrizione. Tuttavia, esistono altri metodi in base ai quali il tasso di sconto determina direttamente la misurazione della passività. In questo ultimo caso, poiché l’introduzione di un tasso di sconto basato sulle attività ha un effetto più significativo, è altamente improbabile che un assicuratore riesca a superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27.
«Contabilità ombra»
30.
In alcuni sistemi contabili, le plusvalenze o minusvalenze realizzate sulle attività dell’assicuratore hanno un effetto diretto sulla misurazione di una parte o della totalità (a) delle sue passività assicurative, (b) dei relativi costi di acquisizione differiti e (c) delle relative attività immateriali, di cui ai paragrafi 31 e 32. All’assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili onde ottenere che una plusvalenza o minusvalenza, rilevata ma non realizzata, su un’attività influenzi quelle misurazioni allo stesso modo di una plusvalenza o minusvalenza realizzata. La relativa rettifica delle passività assicurative (o dei costi di acquisizione differiti oppure delle attività immateriali) deve essere rilevata nel patrimonio netto se, e solo se, le plusvalenze o minusvalenze non realizzate sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. Questa prassi è nota anche come «contabilità ombra».
Contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio
31.
Per uniformarsi alle disposizioni di cui all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l’assicuratore, alla data di acquisizione, valuta al fair value (valore equo) le passività assicurative assunte e le attività assicurative acquisite a seguito di una aggregazione aziendale. Tuttavia, all’assicuratore è consentito, ma non richiesto, l’utilizzo di un’esposizione suddivisa in cui il fair value (valore equo) dei contratti assicurativi acquisiti venga scisso in due componenti:
(a)
una passività misurata in base ai principi contabili adottati dall’assicuratore per i contratti assicurativi che emette;
e
(b)
un’attività immateriale, che rappresenta la differenza tra (i) il fair value (valore equo) dei diritti assicurativi acquisiti e delle obbligazioni assicurative assunte contrattualmente e (ii) l’importo descritto al punto (a). La misurazione successiva di tale attività deve essere coerente con la misurazione della relativa passività assicurativa.
32.
Un assicuratore che acquisisca un portafoglio di contratti assicurativi può utilizzare l’esposizione dettagliata descritta al paragrafo 31.
33.
Le attività immateriali di cui ai paragrafi 31 e 32 sono escluse dall’ambito di applicazione dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività e dello IAS 38 Attività immateriali. Tuttavia, lo IAS 36 e lo IAS 38 si applicano alle anagrafiche clienti e alle relazioni commerciali con i clienti che riflettono l’aspettativa di contratti futuri non rientranti nei diritti e obbligazioni assicurativi contrattuali esistenti alla data dell’aggregazione aziendale o del trasferimento di portafoglio.
Elementi di partecipazione discrezionali
Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi
34.
Alcuni contratti assicurativi contengono un elemento di partecipazione discrezionale, nonché una componente garantita. L’emittente di tali contratti:
(a)
può, a sua discrezione, rilevare la componente garantita separatamente dall’elemento di partecipazione discrezionale. Se l’emittente non li rileva separatamente, deve classificare l’intero contratto come una passività. Se l’emittente li rileva separatamente, deve classificare la componente garantita come una passività.
(b)
deve, nel caso rilevi l’elemento di partecipazione discrezionale separatamente dalla componente garantita, classificare il primo come una passività ovvero come una componente distinta del patrimonio netto. Il presente IFRS non specifica il modo in cui l’assicuratore determina se tale componente rappresenti una passività o un elemento di patrimonio netto. L’emittente può suddividere la suddetta componente in componenti di passività e di patrimonio netto adottando un principio contabile uniforme per la suddivisione. L’emittente non deve classificare la suddetta componente in una categoria intermedia non identificabile né come passività né come patrimonio netto.
(c)
può rilevare tutti i premi ricevuti come ricavi, senza separare alcuna parte relativa alla componente di patrimonio netto. Le conseguenti variazioni della componente garantita e della parte dell’elemento di partecipazione discrezionale classificata come passività, devono essere rilevate nel conto economico. Se l’elemento di partecipazione discrezionale è classificato, interamente o in parte, come componente di patrimonio netto, una quota del risultato economico può essere attribuibile a tale componente (così come una quota può essere attribuibile alle interessenze di terzi). L’emittente deve rilevare la quota del risultato economico attribuibile a una qualsiasi componente di patrimonio netto di un elemento di partecipazione discrezionale come allocazione del risultato economico, e non come un provento od onere (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio).
(d)
deve, se il contratto contiene un derivato implicito rientrante nell’ambito di applicazione dello IAS 39, applicare lo IAS 39 a tale derivato implicito.
(e)
deve, per quanto riguarda tutti gli aspetti non descritti nei paragrafi da 14 a 20 e 34(a)(d), continuare ad adottare i propri principi contabili per tali contratti, a meno che non cambi detti principi contabili in conformità con quanto stabilito nei paragrafi da 21 a 30.
Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari
35.
Le disposizioni di cui al paragrafo 34 si applicano anche agli strumenti finanziari che contengono un elemento di partecipazione discrezionale. Inoltre:
(a)
se l’emittente classifica l’intero elemento di partecipazione discrezionale come passività, deve applicare la verifica di congruità delle passività, di cui ai paragrafi da 15 a 19, all’intero contratto (ossia alla componente garantita e all’elemento di partecipazione discrezionale). L’emittente non è tenuto a determinare l’importo derivante dall’applicazione dello IAS 39 alla componente garantita.
(b)
se l’emittente classifica tale elemento, o parte di esso, come una componente distinta del patrimonio netto, la passività rilevata per l’intero contratto non deve essere inferiore all’importo risultante dall’applicazione dello IAS 39 alla componente garantita. Il suddetto importo deve includere il valore intrinseco, ma non necessariamente il valore temporale, di un’opzione di riscatto del contratto se il paragrafo 9 esenta tale opzione dalla misurazione al fair value (valore equo). L’emittente non è tenuto a indicare l’importo che deriverebbe dalla applicazione dello IAS 39 alla componente garantita, né ad esporlo separatamente. Inoltre, l’emittente non è tenuto a determinare tale importo se la passività totale rilevata è chiaramente superiore.
(c)
sebbene tali contratti siano strumenti finanziari, l’emittente può continuare a rilevare i premi relativi a detti contratti come ricavo e rilevare come costo il conseguente aumento del valore contabile della passività.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Illustrazione degli importi rilevati
36.
L’assicuratore deve indicare le informazioni che identificano e illustrano gli importi iscritti nel proprio bilancio relativi ai contratti assicurativi.
37.
Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 36, l’assicuratore deve indicare:
(a)
i principi contabili adottati per i contratti assicurativi e per le attività, passività, proventi e oneri relativi.
(b)
le attività, passività, proventi e oneri rilevati (e, se presenta il proprio rendiconto finanziario utilizzando il metodo diretto, i flussi finanziari) derivanti dai contratti assicurativi. Inoltre, se l’assicuratore è un cedente, deve indicare:
(i)
le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nel conto economico sulla riassicurazione passiva;
e
(ii)
se il cedente differisce e ammortizza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla riassicurazione passiva, la quota d’ammortamento dell’esercizio e gli importi residui non ammortizzati all’inizio e alla fine dell’esercizio.
(c)
il processo utilizzato per determinare le ipotesi che hanno l’effetto maggiore sulla misurazione degli importi rilevati descritti al punto (b). Ove possibile, l’assicuratore deve inoltre fornire informazioni quantitative di tali ipotesi.
(d)
l’effetto dei cambiamenti delle ipotesi assunte per la misurazione delle attività e passività assicurative, mostrando separatamente l’effetto di ogni singolo cambiamento che influisce in modo rilevante sul bilancio.
(e)
le riconciliazioni delle variazioni delle passività assicurative, attività riassicurative e, ove esistano, dei relativi costi di acquisizione differiti.
Importi, tempistica e grado di incertezza dei flussi finanziari
38.
L’assicuratore deve presentare un’informativa che aiuti gli utilizzatori a comprendere l’importo, la tempistica e il grado d’incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi.
39.
Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 38, l’assicuratore deve indicare:
(a)
i propri obiettivi nella gestione dei rischi connessi ai contratti assicurativi e le politiche adottate per contenere tali rischi.
(b)
le clausole contrattuali e le condizioni generali dei contratti assicurativi che hanno un effetto rilevante sull’importo, sulla tempistica e sul grado d’incertezza dei futuri flussi finanziari dell’assicuratore.
(c)
informazioni sul rischio assicurativo (prima e dopo la riduzione dello stesso tramite riassicurazione), incluse le informazioni relative a:
(i)
la sensitività del risultato economico e del patrimonio netto ai cambiamenti delle variabili che hanno un effetto rilevante su tali elementi.
(ii)
le concentrazioni di rischio assicurativo.
(iii)
i sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti (ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni integrative sullo sviluppo dei sinistri devono partire dal periodo del primo sinistro significativo per il quale non sono stati definiti con certezza l’importo e la tempistica dei pagamenti, ma non è necessario che risalgano a un periodo superiore ai dieci anni. L’assicuratore non è tenuto a rendere note tali informazioni nel caso di sinistri per i quali, nell’arco di un anno, si definiscono in genere importo e tempistica dei risarcimenti.
(d)
le informazioni relative al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito che sarebbero richieste dallo IAS 32 qualora i contratti assicurativi rientrassero nell’ambito di applicazione dello IAS 32.
(e)
le informazioni relative all’esposizione al rischio di tasso di interesse o al rischio di mercato dovuta ai derivati impliciti contenuti in un contratto assicurativo sottostante se all’assicuratore non è richiesta e non adotta la valutazione al fair value (valore equo) dei derivati impliciti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
40.
Le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 41 a 45 si applicano sia ad una entità che già applicava altri IFRS prima di applicare il presente IFRS, sia ad una entità che applica gli IFRS per la prima volta (neo-utilizzatore).
41.
L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
Informazioni integrative
42.
Un’entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente IFRS a informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1o gennaio 2005, a eccezione delle informazioni integrative richieste al paragrafo 37(a) e (b) sui principi contabili, e attività, passività, proventi e oneri rilevati (nonché ai flussi finanziari se viene utilizzato il metodo diretto).
43.
Se non è fattibile applicare una disposizione specifica dei paragrafi da 10 a 35 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1o gennaio 2005, l’entità deve evidenziare tale fatto. Alcune volte la verifica di congruità delle passività (paragrafi da 15 a 19) su tali informazioni comparative può non risultare fattibile, ma è altamente improbabile che non risulti fattibile l’applicazione delle altre disposizioni dei paragrafi da 10 a 35 a tali informazioni comparative. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine «non fattibile».
44.
Nell’applicazione del paragrafo 39(c)(iii), un’entità non è tenuta a indicare informazioni relative allo sviluppo dei sinistri che risalgono a un periodo superiore ai cinque anni precedenti la fine del primo esercizio contabile in cui è stato applicato il presente IFRS. Inoltre, quando un’entità applica per la prima volta il presente IFRS, se non risulta fattibile predisporre informazioni relative allo sviluppo dei sinistri precedenti al primo esercizio in cui l’entità presenta informazioni comparative complete conformi al presente IFRS, l’entità deve evidenziare tale fatto.
Ridesignazione delle attività finanziarie
45.
Quando l’assicuratore cambia i principi contabili per le passività assicurative, gli è consentito, ma non richiesto, riclassificare alcune o tutte le attività finanziarie come «al fair value (valore equo) a conto economico». Tale riclassificazione è consentita se l’assicuratore cambia i propri principi contabili quando applica per la prima volta il presente IFRS e se effettua un successivo cambiamento di principio consentito dal paragrafo 22. La riclassificazione è un cambiamento di principio contabile; pertanto si applica lo IAS 8.
(1) Per passività assicurative rilevanti si intendono le passività assicurative (oltre alle attività immateriali e ai costi di acquisizione differiti connessi) per le quali i principi contabili dell’assicuratore non prevedono una verifica di congruità conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16.
(2) Nel presente paragrafo, le passività assicurative includono i costi di acquisizione differiti correlati e le attività immateriali correlate, di cui ai paragrafi 31 e 32.
APPENDICE A
Definizione dei termini
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
cedente
L’assicurato in un contratto di riassicurazione.
componente di deposito
Una componente contrattuale non contabilizzata come derivato ai sensi dello IAS 39, mentre se fosse uno strumento separato rientrerebbe nell’ambito di applicazione dello IAS 39.
contratto assicurativo diretto
Un contratto assicurativo che non costituisce un contratto di riassicurazione.
elemento di partecipazione discrezionale
Un diritto contrattuale a ricevere benefici aggiuntivi, ad integrazione dei benefici garantiti:
(a)
che rappresentano, probabilmente, una quota significativa dei benefici contrattuali totali;
(b)
il cui importo o tempistica è, in base al contratto, a discrezione dell’emittente;
e
(c)
definiti contrattualmente in base a:
(i)
il rendimento di uno specifico gruppo di contratti o di uno specifico tipo di contratto;
(ii)
il rendimento, realizzato e/o non realizzato, del capitale investito su un gruppo specifico di attività gestite dall’emittente;
o
(iii)
il risultato economico della società, del fondo o di altra entità che emette il contratto.
fair value (valore equo)
Il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
rischio finanziario
Il rischio di una possibile variazione futura di uno o più di uno specificato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali.
benefici garantiti
Pagamenti o altri benefici sui quali un determinato assicurato o investitore possiede un diritto incondizionato, non soggetto alla discrezione contrattuale dell’emittente.
componente garantita
Un’obbligazione a pagare dei benefici garantiti, inclusa in un contratto contenente un elemento di partecipazione discrezionale.
attività assicurativa
Un diritto contrattuale netto dell’assicuratore ai sensi di un contratto assicurativo.
contratto assicurativo
Un contratto in base al quale una delle parti (l’assicuratore) accetta un rischio assicurativo significativo da un terzo (l’assicurato) concordando di risarcire l’assicurato nel caso in cui lo stesso subisca danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto (l’evento assicurato). (Consultare l’Appendice B per ulteriori indicazioni su questa definizione.)
passività assicurativa
Una obbligazione contrattuale netta dell’assicuratore ai sensi di un contratto assicurativo.
rischio assicurativo
Rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto assicurativo.
evento assicurato
Un evento futuro incerto che è coperto da un contratto assicurativo e genera il rischio assicurativo.
assicuratore
La parte contrattuale che, in base a un contratto assicurativo, si assume l’obbligazione di risarcire un assicurato nel caso si verifichi un evento assicurato.
verifica di congruità delle passività
Una valutazione eseguita al fine di stabilire se sia necessario incrementare il valore contabile di una passività assicurativa (o ridurre il valore contabile dei relativi costi di acquisizione differiti o delle relative attività immateriali), in base all’analisi dei futuri flussi finanziari.
assicurato
La parte contrattuale che, in base a un contratto assicurativo, ha diritto ad essere indennizzata nel caso si verifichi un evento assicurato.
attività riassicurative
I diritti contrattuali netti del cedente ai sensi di un contratto di riassicurazione.
contratto di riassicurazione
Un contratto assicurativo emesso da un assicuratore (il riassicuratore) al fine di indennizzare un altro assicuratore (il cedente) per perdite derivanti da uno o più contratti emessi dal cedente.
riassicuratore
La parte che, in base a un contratto di riassicurazione, si assume l’obbligazione di indennizzare un cedente nel caso si verifichi un evento assicurato.
separazione
Contabilizzazione delle componenti di un contratto come se fossero dei contratti distinti.
APPENDICE B
Definizione di contratto assicurativo
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
B1
La presente appendice fornisce una guida sulla definizione di contratto assicurativo di cui all’Appendice A, e tratta gli argomenti seguenti:
(a)
il termine «evento futuro incerto» (paragrafi da B2 a B4);
(b)
pagamenti in natura (paragrafi da B5 a B7);
(c)
rischio assicurativo e altri rischi (paragrafi da B8 a B17);
(d)
esempi di contratti assicurativi (paragrafi da B18 a B21);
(e)
rischio assicurativo significativo (paragrafi da B22 a B28);
e
(f)
cambiamenti nel livello di rischio assicurativo (paragrafi B29 e B30).
Evento futuro incerto
B2
L’incertezza (o rischio) è l’essenza di un contratto assicurativo. Di conseguenza, al momento della stipula di un contratto assicurativo, almeno uno dei seguenti elementi è incerto:
(a)
se un evento assicurato si verificherà;
(b)
quando si verificherà;
oppure
(c)
quanto l’assicuratore dovrà liquidare al verificarsi dell’evento.
B3
In alcuni contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata contrattuale, anche se la perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.
B4
Alcuni contratti assicurativi coprono eventi che sono già accaduti, ma i cui effetti finanziari sono ancora incerti. Un esempio è un contratto di riassicurazione che copre l’assicuratore diretto dall’evolversi in modo avverso di sinistri già denunciati dagli assicurati. In tali contratti, l’evento assicurato è la scoperta del costo finale di tali sinistri.
Pagamenti in natura
B5
Alcuni contratti assicurativi prevedono o consentono pagamenti in natura. Un esempio è dato dalla sostituzione diretta, da parte dell’assicuratore, di un articolo rubato, piuttosto che il riconoscimento di un indennizzo all’assicurato. Un altro esempio si verifica quando l’assicuratore utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l’assistenza medica prevista dai contratti.
B6
Alcuni contratti di prestazione di servizi con tariffe fisse, in cui il livello del servizio dipende da un evento incerto, soddisfano i requisiti di contratto assicurativo di cui al presente IFRS, ma in alcuni paesi non sono disciplinati come contratti assicurativi. Un esempio è dato da un contratto di manutenzione in cui il prestatore del servizio si impegna a riparare determinati macchinari in caso di malfunzionamenti. La tariffa fissa è basata sul numero atteso di malfunzionamenti, ma non è sicuro il verificarsi del guasto di una particolare macchina. Il malfunzionamento del macchinario danneggia il suo proprietario e il contratto serve a risarcirlo (in natura piuttosto che in contanti). Un altro esempio è dato da un contratto di assistenza per guasti automobilistici in cui il prestatore del servizio si impegna, a fronte di una tariffa fissa annuale, a fornire soccorso stradale o a trainare l’auto al centro di assistenza più vicino. Quest’ultima forma di contratto soddisfa i requisiti di contratto assicurativo anche se il fornitore non si impegna a effettuare le riparazioni o a sostituire i pezzi di ricambio.
B7
È probabile che l’applicazione dell’IFRS ai contratti descritti nel paragrafo B6 non risulti più onerosa dell’applicazione degli IFRS applicabili qualora tali contratti non dovessero rientrare nell’ambito di applicazione del presente IFRS:
(a)
È improbabile che vi siano passività significative a fronte di malfunzionamenti e guasti già verificatisi.
(b)
In caso di applicazione dello IAS 18 Ricavi, il prestatore di servizi dovrebbe rilevare i ricavi in base allo stato d’avanzamento (e in base ad altri criteri specificati). Tale approccio è accettabile anche ai sensi del presente IFRS, che consente al prestatore di servizi (i) di continuare ad applicare i propri principi contabili a tali contratti a meno che essi non riguardino prassi vietate dalle disposizioni di cui al paragrafo 14 e (ii) di migliorare i propri principi contabili se consentito dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 22 a 30.
(c)
Il prestatore del servizio valuta se il costo dell’adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali, legate alla prestazione dei servizi, è superiore al corrispettivo percepito anticipatamente. Per fare ciò applica la verifica di congruità delle passività descritta nei paragrafi da 15 a 19 del presente IFRS. Se il presente IFRS non si applica a tali contratti, il prestatore del servizio dovrebbe applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali per determinare se tali contratti sono onerosi.
(d)
Per tali contratti, è poco probabile che l’informativa richiesta dal presente IFRS possa aggiungere ulteriori rilevanti informazioni a quelle già richieste da altri IFRS.
Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi
B8
La definizione di contratto assicurativo fa riferimento al rischio assicurativo, definito dal presente IFRS come rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto. Un contratto che espone l’emittente a un rischio finanziario senza un rischio assicurativo significativo non può essere considerato un contratto assicurativo.
B9
La definizione di rischio finanziario di cui all’Appendice A comprende un elenco di variabili finanziarie e non finanziarie. Tale elenco include variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale, come un indice relativo a perdite da terremoto in una particolare regione o un indice della temperatura in una particolare città. Esso esclude variabili non finanziarie che sono specifiche di una parte contrattuale, come il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte. Inoltre, il rischio di variazioni del fair value (valore equo) di una attività non finanziaria non costituisce un rischio finanziario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni nei prezzi di mercato di tali attività (variabile finanziaria), ma anche la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle parti di un contratto (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare auto espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa, tale rischio va considerato come rischio assicurativo e non finanziario.
B10
Alcuni contratti espongono l’emittente al rischio finanziario oltre che a un significativo rischio assicurativo. Per esempio, molti contratti assicurativi sulla vita garantiscono agli assicurati un rendimento minimo (creando un rischio finanziario) e assicurano dei benefici economici per il caso morte, i quali in alcuni momenti eccedono significativamente il conto tecnico dell’assicurato (creando un rischio assicurativo nella forma di rischio mortalità). Tali contratti sono contratti assicurativi.
B11
In base ad alcuni contratti, un evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice di prezzo. Tali contratti sono contratti assicurativi, a condizione che il pagamento dovuto a seguito dell’evento assicurato sia di importo significativo. Per esempio, una rendita condizionata all'esistenza in vita del beneficiario, collegata a un indice del costo della vita, trasferisce il rischio assicurativo in quanto il pagamento scaturisce da un evento incerto: la sopravvivenza del beneficiario alla scadenza. Il collegamento a un indice di prezzo è un derivato implicito, ma trasferisce anche rischio assicurativo. Se il trasferimento di rischio assicurativo risultante è significativo, il derivato implicito rientra nella definizione di contratto assicurativo; in tal caso non è necessario separarlo e valutarlo al fair value (valore equo) (vedere paragrafo 7 del presente IFRS).
B12
La definizione di rischio assicurativo fa riferimento al rischio che un assicuratore accetta dall’assicurato. In altre parole, il rischio assicurativo è un rischio pre-esistente trasferito dall’assicurato all’assicuratore. Pertanto, un nuovo rischio creato dal contratto non è un rischio assicurativo.
B13
La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un effetto avverso per l’assicurato. La definizione non limita la somma pagata dall’assicuratore ad un importo pari all’impatto finanziario dell’evento avverso. Per esempio, la definizione non esclude una copertura «nuova per vecchia», ossia che indennizza l’assicurato in misura sufficiente a consentirgli la sostituzione di un bene vecchio danneggiato con un bene nuovo. Analogamente, la definizione di contratto assicurativo non limita l’importo da corrispondere, in caso di contratto assicurativo sulla vita, alla perdita finanziaria sofferta dalle persone a carico del deceduto, né preclude il pagamento di somme predeterminate per quantificare la perdita provocata dal decesso o da un incidente.
B14
Alcuni contratti richiedono un pagamento al verificarsi di un evento incerto specificato, ma non richiedono un effetto avverso sull’assicurato come condizione per il pagamento. Tale contratto non costituisce un contratto assicurativo anche se l’assicurato utilizza il contratto per attenuare un’esposizione al rischio sottostante. Per esempio, se l’assicurato utilizza un derivato per coprire una variabile non finanziaria sottostante, correlata ai flussi finanziari rivenienti da un’attività dell’entità, tale derivato non costituisce un contratto assicurativo, in quanto il pagamento non è condizionato al verificarsi di un evento avverso sull’assicurato che riduce i flussi finanziari di tale attività. Al contrario, la definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un evento incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per l’assicurato. Tale condizione contrattuale non richiede che l’assicuratore indaghi sul fatto che l’evento abbia effettivamente determinato un effetto avverso, ma consente all’assicuratore di rifiutarsi di corrispondere l’indennizzo se non è soddisfatto che l’evento abbia causato un effetto avverso.
B15
Il rischio riscatto o persistenza (ossia il rischio che la controparte possa risolvere il contratto anticipatamente o posteriormente rispetto alle aspettative dell’emittente al momento della definizione delle tariffe contrattuali) non costituisce rischio assicurativo in quanto il pagamento nei confronti della controparte non dipende da un evento futuro incerto con un effetto avverso sulla controparte. Analogamente, il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi amministrativi associati alla gestione di un contratto piuttosto che dei costi associati agli eventi assicurati) non è un rischio assicurativo in quanto un incremento inatteso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.
B16
Pertanto, un contratto che espone l’emittente al rischio di riscatto, di persistenza o di costo, non costituisce un contratto assicurativo a meno che non esponga l’emittente anche ad un rischio assicurativo. Tuttavia, se l’emittente di tale contratto attenua tale rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire parte di quel rischio a un’altra parte, il secondo contratto espone l’altra parte a rischio assicurativo.
B17
L’assicuratore può accettare un rischio assicurativo rilevante dall’assicurato soltanto se l’assicuratore è un’entità distinta dall’assicurato. In caso di mutua assicuratrice, la mutua accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Sebbene gli assicurati conservino tali rischi collettivamente nella loro qualità di soci, la mutua ha comunque accettato il rischio che costituisce l’essenza di un contratto assicurativo.
Esempi di contratti assicurativi
B18
I seguenti sono degli esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferimento di rischio assicurativo è significativo:
(a)
assicurazione contro furto o danni ai beni.
(b)
assicurazione di responsabilità civile prodotti, responsabilità civile professionale, responsabilità civile o spese legali.
(c)
assicurazione sulla vita e piani per spese funerarie (sebbene la morte sia un evento certo, è incerto il momento dell’evento oppure, in alcuni tipi di assicurazione, se l’evento si verificherà nel periodo coperto dal contratto assicurativo).
(d)
rendite condizionate all'esistenza in vita del beneficiario e pensioni (ossia contratti che prevedono dei compensi per eventi futuri incerti - come la sopravvivenza del beneficiario o del pensionato – al fine di consentire al beneficiario o al pensionato di conservare un determinato tenore di vita, che altrimenti subirebbe un effetto avverso a seguito della sua sopravvivenza).
(e)
inabilità e copertura medica.
(f)
contratti di fideiussione, contratti assicurativi di fedeltà, obbligazioni legate a prestazioni e ad adempiere un’offerta (ossia, quei contratti che assicurano un indennizzo se un terzo non adempie a una obbligazione contrattuale, per esempio, un’obbligazione a costruire un edificio).
(g)
contratti di assicurazione credito che assicura dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l’assicurato di una perdita subita, dovuta all’inadempienza di un debitore al pagamento dovuto sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito. Tali contratti possono avere varie forme giuridiche, come una garanzia finanziaria, una lettera di credito, un credito derivativo per difetti del prodotto o un contratto assicurativo. Tuttavia, tali contratti non rientrano nell’ambito di applicazione del presente IFRS se l’entità li ha stipulati, o li ha conservati, all’atto del trasferimento a terzi di attività o passività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 39 (vedere paragrafo 4(d)).
(h)
garanzie di prodotto. Garanzie di prodotto emesse da un terzo a fronte di merci vendute da un produttore, da un commerciante o dettagliante rientranti nell’ambito di applicazione del presente IFRS. Tuttavia, le garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante non rientrano nel suo ambito applicativo, in quanto sono regolate dallo IAS 18 Ricavi e dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.
(i)
assicurazione sul titolo (ossia, una assicurazione contro i rischi di imperfezioni nel titolo di proprietà di un terreno, non evidenti al momento in cui il contratto assicurativo era stato emesso). In tal caso, l’evento assicurato è la scoperta di un difetto nel titolo di proprietà, non il difetto stesso.
(j)
assistenza viaggi (ossia indennizzi in contanti o in natura ad assicurati a fronte di perdite subite in viaggio). I paragrafi B6 e B7 trattano contratti di questo genere.
(k)
obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi, o di entrambi al verificarsi di uno specifico evento avverso che colpisca l’emittente dell'obbligazione (a meno che l'evento specifico non comporti un rischio assicurativo significativo; ad esempio se l'evento è rappresentato da una variazione di un tasso d’interesse o di un tasso di cambio).
(l)
contratti assicurativi su swap e altri contratti che richiedono un pagamento a seconda dei cambiamenti di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche che sono specifiche di una delle parti contrattuali.
(m)
contratti di riassicurazione.
B19
Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:
(a)
contratti di investimento nella forma giuridica di un contratto assicurativo ma che non espongono l’assicuratore a un rischio assicurativo significativo, come nel caso di contratti assicurativi sulla vita in cui l’assicuratore non assume un rischio di mortalità significativo (tali contratti sono strumenti finanziari non assicurativi o contratti di servizio, vedere paragrafi da B20 a B21).
(b)
contratti nella forma giuridica di contratti assicurativi, ma che ritrasferiscono tutto il rischio assicurativo significativo all’assicurato attraverso meccanismi non annullabili ed esecutivi che rettificano i pagamenti futuri dell’assicurato come risultato diretto delle perdite assicurative, come nel caso dei contratti di riassicurazione finanziari o di alcuni contratti di gruppo (tali contratti sono normalmente strumenti finanziari non assicurativi o contratti di prestazioni di servizi; vedere paragrafi B20 e B21).
(c)
autoassicurazione, in altri termini la ritenzione di un rischio che potrebbe essere stato coperto da assicurazione (non esiste un contratto assicurativo in quanto non esiste alcun accordo con un terzo).
(d)
contratti (come le scommesse) che richiedono un pagamento al verificarsi di uno specificato evento futuro incerto ma che non richiedono, come condizione contrattuale per il pagamento, che l’evento determini un effetto avverso per l’assicurato. Tuttavia, ciò non impedisce la determinazione di un pagamento prestabilito che quantifichi la perdita provocata da un evento specifico come la morte o un incidente (vedere anche paragrafo B13).
(e)
strumenti derivati che espongono una parte a un rischio finanziario ma non a un rischio assicurativo, in quanto richiedono a tale parte che vengano effettuati dei pagamenti esclusivamente in base a variazioni di una o più delle seguenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (vedere IAS 39).
(f)
un contratto di garanzia finanziaria (o una lettera di credito, un credito derivativo per difetti del prodotto o un contratto assicurativo del credito) che obbliga a dei pagamenti anche se l’assicurato non abbia sostenuto una perdita a seguito dell’inadempienza contrattuale del debitore nell’effettuare i pagamenti alla scadenza (vedere IAS 39).
(g)
contratti che richiedono un pagamento in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle parti contrattuali (generalmente noti come derivati climatici).
(h)
obbligazioni legate a eventi catastrofici che assicurano un pagamento ridotto di capitale, interessi o di entrambi in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle controparti contrattuali.
B20
Se i contratti di cui al paragrafo B19 generano attività o passività finanziarie, allora rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39. Tra l'altro, ciò implica che le parti contrattuali adottino quella che a volte viene definita contabilizzazione di deposito, che comporta quanto segue:
(a)
una parte contabilizza il corrispettivo ricevuto come passività finanziaria, piuttosto che come ricavo.
(b)
la controparte contabilizza il corrispettivo ricevuto come attività finanziaria, piuttosto che come costo.
B21
Se i contratti descritti nel paragrafo B19 non generano attività o passività finanziarie, si applica lo IAS 18. Secondo lo IAS 18, i ricavi derivanti da un’operazione di prestazione di servizi sono contabilizzati con riferimento allo stato d’avanzamento dell'operazione se il suo risultato può essere stimato attendibilmente.
Rischio assicurativo significativo
B22
Un contratto è definito contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicurativo significativo. I paragrafi da B8 a B21 trattano il rischio assicurativo. I paragrafi che seguono trattano invece la valutazione di quando un rischio assicurativo è da definire significativo.
B23
Un rischio assicurativo è significativo se, e soltanto se, un evento assicurato potrebbe indurre l’assicuratore a corrispondere benefici economici aggiuntivi significativi in una qualsiasi circostanza, escluse quelle circostanze prive di una sostanza commerciale (ossia che non hanno alcun effetto identificabile sull’aspetto economico dell’operazione). Qualora dovessero essere pagabili benefici aggiuntivi significativi in una circostanza con sostanza commerciale, la condizione di cui alla frase precedente può essere soddisfatta anche se l’evento assicurato è estremamente improbabile o se il valore attuale atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore attuale atteso di tutti i residui flussi finanziari contrattuali.
B24
I benefici aggiuntivi di cui al paragrafo B23 fanno riferimento alle somme che eccedono quelle pagabili nel caso in cui l’evento assicurato non dovesse verificarsi (escluse le circostanze prive di sostanza commerciale). Tali importi aggiuntivi includono la gestione dei costi di valutazione dei sinistri, ma escludono:
(a)
la perdita della capacità di addebitare l’assicurato per servizi futuri. Per esempio, in un contratto assicurativo sulla vita legato a un investimento, la morte dell’assicurato comporta che l’assicuratore non potrà più prestare servizi di gestione degli investimenti e pretendere delle commissioni per tale attività. Tuttavia, questa perdita economica per l'assicuratore non riflette un rischio assicurativo, allo stesso modo in cui un gestore di fondi comuni non assume un rischio assicurativo in relazione al possibile decesso del cliente. Pertanto, la perdita potenziale di commissioni future per la gestione degli investimenti non è rilevante ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto.
(b)
rinuncia, in caso di morte, alle commissioni che sarebbero state addebitate in caso di annullamento o riscatto. Poiché il contratto ha generato tali commissioni, la rinuncia a tali commissioni non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Pertanto, esse non sono rilevanti ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto.
(c)
un pagamento condizionato a un evento che non determina una perdita significativa per l’assicurato. Per esempio, si consideri un contratto che obbliga l’emittente a pagare un milione di unità di conto se un bene subisce un danno fisico determinando una perdita economica irrilevante per l’assicurato, pari a una unità di conto. In tale contratto, l’assicurato trasferisce all’assicuratore il rischio irrilevante di perdere una unità di conto. Allo stesso tempo, il contratto genera il rischio non assicurativo che obbliga l’emittente al pagamento di 999 999 unità di conto al verificarsi dell’evento specificato. Poiché l’emittente non accetta un rischio assicurativo significativo da parte dell’assicurato, tale contratto non è un contratto assicurativo.
(d)
possibili recuperi riassicurativi. L’assicuratore li contabilizza separatamente.
B25
L’assicuratore deve valutare la significatività del rischio assicurativo per ogni singolo contratto, piuttosto che facendo riferimento alla significatività ai fini di bilancio. (1) Pertanto, il rischio assicurativo può essere comunque significativo anche se la probabilità di perdite significative sull’intero portafoglio dei contratti è minima. Questa valutazione per ogni singolo contratto facilita il compito di classificare un contratto come contratto assicurativo. Tuttavia, se un portafoglio di piccoli contratti relativamente omogeneo è interamente costituito da contratti che trasferiscono il rischio assicurativo, l’assicuratore non è tenuto a esaminare ciascun contratto di tale portafoglio al fine di identificare quei pochi contratti non derivati che trasferiscono un rischio assicurativo irrilevante.
B26
Da quanto esposto nei paragrafi da B23 a B25 ne consegue che se un contratto riconosce un beneficio economico in caso di morte superiore all’importo liquidabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, salvo che il beneficio economico aggiuntivo in caso di morte sia irrilevante (valutato con riferimento al contratto piuttosto che all’intero portafoglio di contratti). Come evidenziato nel paragrafo B24(b) la rinuncia, in caso di morte, delle commissioni di cancellazione o riscatto, non è compresa in questa valutazione se tale rinuncia non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Analogamente, un contratto di rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicurato costituisce un contratto assicurativo, salvo che il valore complessivo dei pagamenti subordinati all’esistenza in vita siano irrilevanti.
B27
Il paragrafo B23 fa riferimento ai benefici aggiuntivi. Tali benefici economici aggiuntivi potrebbero includere la clausola di liquidare dei benefici economici anticipatamente se l’evento assicurato si verifica in anticipo e se il pagamento non è rettificato per tener conto del valore temporale del denaro. Un esempio è dato da un’assicurazione vita intera caso morte a premio unico (in altri termini, un tipo di assicurazione che assicura la liquidazione di una somma fissa in caso di morte indipendentemente dalla data del decesso dell‘assicurato, senza alcuna scadenza per la copertura). La morte dell'assicurato è certa ma non la data della morte. L’assicuratore subirà una perdita su quei singoli contratti in cui l'assicurato muore anticipatamente, anche se non si verifica una perdita complessiva sull’intero portafoglio dei contratti.
B28
Se un contratto assicurativo viene separato in una componente di deposito e in una componente assicurativa, la significatività del trasferimento del rischio assicurativo è valutata con riferimento alla componente assicurativa. La significatività del rischio assicurativo trasferito da un derivato implicito è valutata con riferimento al derivato implicito.
Cambiamenti nel livello di rischio assicurativo
B29
Taluni contratti non trasferiscono alcun rischio assicurativo all’emittente al momento della emissione, sebbene essi trasferiscano un rischio assicurativo in un momento successivo. Per esempio, si consideri un contratto che assicuri un rendimento specifico dell’investimento e che comprenda un'opzione che consente all’assicurato di utilizzare i proventi dell’investimento alla scadenza per acquistare un contratto di rendita subordinata all’esistenza in vita, ai tassi di rendita correnti praticati dall’assicuratore ad altri nuovi beneficiari nel momento in cui l’assicurato esercita l’opzione. Il contratto non trasferisce un rischio assicurativo all'emittente fino a quando l'opzione non viene esercitata, in quanto l’assicuratore rimane libero di prezzare la rendita su una base che riflette il rischio assicurativo trasferito all’assicuratore a quel momento. Tuttavia, se il contratto stabilisce i tassi di rendita (o una base per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce rischio assicurativo all'emittente al momento della emissione.
B30
Un contratto che si qualifica come contratto assicurativo rimane un contratto assicurativo fino a quando tutti i diritti e tutte le obbligazioni non siano estinti o scaduti.
(1) A tale scopo, i contratti stipulati simultaneamente con un’unica controparte (o contratti che sono altrimenti interdipendenti) costituiscono un unico contratto.
APPENDICE C
Modifiche di altri IFRS
Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2005. Se l’entità applica il presente IFRS al bilancio di un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell‘esercizio.
Modifiche dello IAS 32 e dello IAS 39
C1
Nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 4(d) è rinumerato come 4(c). Il paragrafo 4(c) è rinumerato come 4(d) e modificato come indicato al paragrafo C4.
Il paragrafo 6 è eliminato.
La seguente frase è aggiunta alla fine del paragrafo AG8:
Alcuni di tali diritti e obbligazioni potenziali possono costituire contratti assicurativi, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.
C2
Nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 2(e) è rinumerato come paragrafo 2(d). Il paragrafo 2(d) è rinumerato come 2(e) e modificato come indicato al paragrafo C5. Il paragrafo AG4 è modificato come segue:
AG4.
Il presente Principio si applica ad attività e passività finanziarie degli assicuratori, diverse da diritti e obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2(e) in quanto derivanti da contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.
C3
I paragrafi 4(e) dello IAS 32 e 2(h) dello IAS 39 definiscono l’esclusione dall’ambito applicativo per gli strumenti derivati legati a condizioni climatiche, geologiche o ad altre variabili fisiche (‘derivati climatici’). Tali paragrafi sono eliminati. Di conseguenza, tali derivati rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, a meno che non siano conformi alla definizione di un contratto assicurativo e rientrino, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4. Inoltre, il paragrafo AG1 dello IAS 39 è modificato come segue:
AG1.
Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o fisiche. (Quelli collegati a variabili climatiche sono alcune volte indicati come «derivati climatici») Se tali contratti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi, devono rientrare nell’ambito del presente Principio.
C4
Nello IAS 32, è aggiunto un nuovo paragrafo 4(e). A seguito della presente modifica e delle modifiche ai sensi dei paragrafi C1 e C3 e dell’IFRS 3, Aggregazioni aziendali, il paragrafo 4(c)-(e) è modificato come segue:
(c)
contratti per corrispettivi potenziali in un’operazione di aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all’acquirente.
(d)
contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati impliciti nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l’entità li contabilizzi separatamente.
(e)
strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 in quanto contengono un elemento di partecipazione discrezionale. L’emittente di tali strumenti è esentato dall’applicare, ai suddetti elementi, i paragrafi da 15 a 32 e da AG25 ad AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati impliciti nei suddetti strumenti (vedere IAS 39).
Il paragrafo 4(f), inserito ai sensi dell’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni, rimane invariato.
C5
Nello IAS 39, il paragrafo 2(f) è eliminato. A seguito della presente modifica e delle modifiche ai sensi dei paragrafi C2 e C3 e dell’IFRS 3, Aggregazioni aziendali, il paragrafo 2(d)-(g) è modificato come segue:
(d)
strumenti finanziari emessi dall’entità, che rientrano nella definizione di strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 (inclusi warrant e opzioni). Tuttavia, il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicarvi il presente Principio, a meno che non rientrino nell’eccezione di cui al punto (a).
(e)
diritti e obbligazioni ai sensi di un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi o ai sensi di un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato implicito in un siffatto contratto se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 (vedere paragrafi da 10 a 13 e paragrafi da AG23 a AG33 dell’Appendice A). Inoltre, se un contratto assicurativo è un contratto di garanzia finanziaria stipulato o mantenuto all’atto di trasferire a un terzo le attività o passività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente Principio, l’emittente deve applicare al contratto il presente Principio (vedere paragrafo 3 e paragrafo AG4A dell’Appendice A).
(f)
contratti per corrispettivi potenziali in un’operazione di aggregazione aziendale (vedere IFRS 3,Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all’acquirente.
(g)
contratti stipulati tra un acquirente e un venditore in una aggregazione aziendale al fine di acquistare o vendere in una data futura un acquisito.
Il paragrafo 2(i) e (j) è rinumerato come 2(h) e (i). Il paragrafo 2(i), è stato inserito ai sensi dell’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni.
Il paragrafo 3 è eliminato e sostituito con un nuovo paragrafo 3 e il paragrafo AG4A è aggiunto, come indicato di seguito:
3.
Alcuni contratti di garanzia finanziaria prevedono che l’emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l’assicurato di una perdita subita, per inadempienza di un debitore al pagamento dovuto sulla base dei termini originali o modificati di uno strumento di debito. Se tale disposizione trasferisce all’emittente un rischio significativo, il contratto è un contratto assicurativo, secondo la definizione dell’IFRS 4 (vedere paragrafi 2(e) e AG4A). Altri contratti di garanzia finanziaria richiedono che vengano effettuati dei pagamenti nel caso in cui si verifichino variazioni di un tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, di un tasso di cambio, di un indice di prezzi o di tassi, di un rating di credito o indice di credito o di altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali. Tali contratti rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.
AG4A.
I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come una garanzia finanziaria, una lettera di credito, un contratto di default del credito o un contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (vedere paragrafi 2(e) e 3):
(a)
Se il contratto non è un contratto assicurativo, secondo le definizioni di cui all’IFRS 4, l'emittente applica il presente Principio. Pertanto, un contratto di garanzia finanziaria che obbliga a dei pagamenti se il rating di credito di un debitore scende al di sotto di un particolare livello, rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio.
(b)
Se l’emittente ha sostenuto o ha conservato la garanzia finanziaria all’atto del trasferimento a terzi di attività o passività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente Principio, l’emittente applica il presente Principio.
(c)
Se il contratto non è un contratto assicurativo, secondo le definizioni di cui all’IFRS 4, l'emittente applica l’IFRS 4 a meno che non si applichi il paragrafo (b).
(d)
Se l'emittente ha concesso una garanzia finanziaria connessa alla vendita di merci, applica lo IAS 18 nel determinare il momento in cui rilevare i conseguenti ricavi.
C6
Nello IAS 39, paragrafo 9, la frase «altra variabile», nella definizione di derivato, è sostituita dalla frase «altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali». Lo stesso cambiamento va apportato al paragrafo 10 dello IAS 39. Il seguente nuovo paragrafo AG12A va aggiunto allo IAS 39:
AG12A.
La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte contrattuale. Una variazione del fair value (valore equo) di un’attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell'auto.
C7
Nello IAS 32, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 91A, e nel paragrafo 86 il rinvio al paragrafo 90 è ampliato al fine di includere il paragrafo 91A:
91A.
Alcune attività e passività finanziarie contengono un elemento di partecipazione discrezionale, come descritto nell’IFRS 4, Contratti assicurativi. Se un’entità non può valutare in maniera attendibile il fair value (valore equo) di tale elemento, deve evidenziare tale fatto, nonché fornire una descrizione del contratto e del suo valore contabile, una spiegazione del perchè non è possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) e, se possibile, un intervallo di valori stimati entro cui è altamente probabile che ricada il fair value (valore equo).
Nel paragrafo 49(e), il termine «polizza assicurativa» è sostituito da «contratto assicurativo».
C8
Nello IAS 39, il paragrafo AG30 fornisce esempi di derivati impliciti che sono considerati non strettamente connessi a un contratto sottostante, e il paragrafo AG33 fornisce esempi di derivati impliciti considerati strettamente connessi a un contratto sottostante. I paragrafi AG30(g) e AG33 (a), (b) e (d) sono modificati con l'inserimento dei riferimenti ai contratti assicurativi come di seguito indicato e con l’aggiunta dei punti (g) e (h) nel paragrafo AG33:
AG30
(g)
Un'opzione call, put o di rimborso anticipato implicita in un contratto di debito sottostante o in un contratto assicurativo sottostante non è strettamente connesso al contratto sottostante a meno che il prezzo di esercizio dell’opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del contratto assicurativo sottostante. Dal punto di vista dell’emittente di uno strumento di debito convertibile con un un'opzione call o put implicita, la valutazione secondo cui l'opzione call o put sia o meno strettamente connessa al contratto di debito sottostante è effettuata prima della separazione dell'elemento di patrimonio netto ai sensi dello IAS 32.
AG33
(a)
Un derivato implicito, in cui il sottostante sia un tasso d’interesse o un indice su tassi d’interesse che possa cambiare l’importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero o di contratto assicurativo, è strettamente connesso al contratto sottostante a meno che il contratto combinato non possa essere estinto in modo che l’assicurato non recuperi tutto l’investimento rilevato o che il derivato implicito non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante.
(b)
Un contratto floor o cap su tassi d’interesse implicito in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente connesso al contratto sottostante, se il cap è uguale o maggiore del tasso d’interesse di mercato o se il floor è uguale o inferiore al tasso d’interesse di mercato quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto leva (leverage) con riferimento al contratto sottostante. Analogamente, le clausole incluse in un contratto di acquistare o vendere (per esempio una merce) che stabiliscono un cap e un floor sul prezzo da pagare o ricevere per l’attività, sono strettamente connesse al contratto sottostante se entrambi il cap e il floor sono «out of the money» alla data della stipula e non hanno un effetto leva (leverage).
(d)
Un derivato su cambi implicito in un contratto sottostante che sia un contratto assicurativo o non uno strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente connesso al contratto sottostante se non ha un effetto leva, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:
(i)
la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
(ii)
la valuta in cui il relativo prezzo del bene o servizio acquisito o consegnato è solitamente denominato, nelle operazioni commerciali a livello mondiale (come nel caso del dollaro USA per le operazioni riguardanti il greggio);
o
(iii)
una valuta che sia comunemente utilizzata nei contratti di acquisto o vendita di elementi non finanziari nell’ambiente economico in cui l'operazione si verifica (per esempio una valuta relativamente stabile e liquida generalmente usata nelle locali transazioni di affari o nel commercio esterno).
(g)
L’elemento valutativo in unità implicito in uno strumento finanziario sottostante o in un contratto assicurativo sottostante è strettamente connesso allo strumento o al contratto sottostante se i pagamenti denominati in unità sono misurati ai valori correnti delle unità che riflettono il fair value (valore equo) delle attività del fondo. L’elemento valutativo in unità è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.
(h)
Un derivato implicito in un contratto assicurativo è strettamente connesso al contratto assicurativo sottostante se il derivato implicito e il contratto assicurativo sottostante sono talmente interdipendenti da impedire a un’entità di valutare il derivato implicito separatamente (ossia, senza considerare il contratto sottostante).
Modifiche apportate ad altri IFRS
C9
Lo IAS 18 Ricavi è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 6(c) è modificato come segue:
(c)
contratti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, Contratti assicurativi;
C10
Nello IAS 19 Benefici per i dipendenti, la seguente nota a piè di pagina è aggiunta, nel paragrafo 7, alla definizione di polizza assicurativa che soddisfa le caratteristiche richieste, dopo la prima ricorrenza della parola «polizza»:
(*)
Una polizza con caratteristiche assicurative non è necessariamente un contratto assicurativo, secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.
C11
Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, i paragrafi 1(b) e 4 sono eliminati ed è aggiunto un nuovo paragrafo 5(e) come indicato di seguito:
(e)
contratti assicurativi (vedere IFRS 4, Contratti assicurativi). Tuttavia, il presente Principio si applica agli accantonamenti, alle passività e attività potenziali di un assicuratore, diversi da quelli derivanti dalle sue obbligazioni contrattuali e dai suoi diritti relativi ai contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.
Nel paragrafo 2 (come è modificato nel 2003 dallo IAS 39), l’ultima frase è eliminata.
C12
Nello IAS 40 Investimenti immobiliari (rivisto nella sostanza nel 2003), sono aggiunti i paragrafi da 32A a 32C e 75(f)(iv) e nel paragrafo 30 è incluso un rinvio al paragrafo 32A, come indicato di seguito:
30.
Ad eccezione di quanto indicato ai paragrafi 32A e 34, un’entità deve adottare come principio contabile o la contabilizzazione al fair value (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 oppure la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 e deve applicare tale principio a tutti i suoi investimenti immobiliari.
Investimento immobiliare collegato alle passività
32A.
Un’entità può:
(a)
scegliere o il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli investimenti immobiliari collegati a passività che riconoscono un rendimento direttamente collegato al fair value (valore equo) di, o ai rendimenti derivanti da, attività prestabilite che includono tale investimento immobiliare;
e
(b)
scegliere o il modello del fair value (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli altri investimenti immobiliari, indipendentemente dalla scelta effettuata al punto (a).
32B.
Alcuni assicuratori e altre entità gestiscono un fondo immobiliare interno che emette unità nominali, di cui alcune sono possedute dagli investitori in contratti collegati e altre dall’entità. Il paragrafo 32A non consente a un’entità di valutare la proprietà immobiliare posseduta dal fondo in parte al costo e in parte al fair value (valore equo).
32C.
Se un’entità adotta diversi modelli per le due categorie descritte al paragrafo 32A, le vendite di investimenti immobiliari tra gruppi di attività valutate con modelli diversi, devono essere rilevate al fair value (valore equo), e la variazione complessiva del fair value (valore equo) deve essere rilevata a conto economico. Di conseguenza, se un investimento immobiliare è venduto da un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) a un gruppo in cui è adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) dell’investimento alla data della vendita diviene il sostituto del costo.
75(f)(iv)
la variazione complessiva del fair value (valore equo) rilevata a conto economico sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del fair value (valore equo) (vedere paragrafo 32C).
C13
L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard viene modificato come segue.
Nel paragrafo 12, il riferimento ai paragrafi 13-25C è modificato in modo da fare riferimento ai paragrafi 13-25D.
Il paragrafo 13(g) e (h) è modificato e viene inserito un nuovo sottoparagrafo (i), come di seguito indicato:
(g)
classificazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafo 25A);
(h)
operazioni con pagamenti basati su azioni (paragrafi 25B e 25C);
e
(i)
contratti assicurativi (paragrafo 25D).
Dopo il paragrafo 25C, si aggiungono un nuovo titolo e il paragrafo 25D, come indicato di seguito:
Contratti assicurativi
25D
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRS 4, Contratti assicurativi. L’IFRS 4 limita i cambiamenti dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dai neo-utilizzatori.
Il paragrafo 36A e il titolo che lo precede sono modificati con l’aggiunta di riferimenti all’IFRS 4, come indicato di seguito:
Esenzione dalla disposizione che prevede la rideterminazione dei valori delle informazioni comparative per lo IAS 39 e l’IFRS 4
36A
Nel primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS, un’entità che adotti gli IFRS prima del 1o gennaio 2006 deve esporre informazioni comparative per almeno un anno, ma non è necessario che tali informazioni comparative siano conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all’IFRS 4. L’entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all’IFRS 4 nel primo anno di transizione deve:
(a)
applicare i precedenti Principi contabili nelle informazioni comparative relative agli strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, nonché ai contratti assicurativi inclusi nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4;
(b)
rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato per preparare tali informazioni;
e
(c)
indicare la natura delle principali rettifiche eventualmente necessarie per ottenere informazioni conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all’IFRS 4. L’entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche. Tuttavia, l’entità deve trattare qualsiasi rettifica che si origina tra la data di riferimento dello stato patrimoniale dell’esercizio comparativo (ossia lo stato patrimoniale in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base ai precedenti Principi contabili) e la data dello stato patrimoniale all’inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS (ossia il primo periodo che include informazioni conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all’IFRS 4) come conseguenza di un cambiamento di principio contabile e fornire l’informativa prevista dal paragrafo 28(a)-(e) e (f)(i) dello IAS 8.
Il paragrafo 28(f)(i) si applica solo agli importi esposti nello stato patrimoniale alla data di riferimento del periodo comparativo.
Nel caso in cui un’entità scelga di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all’IFRS 4, i riferimenti alla «data di passaggio agli IFRS» devono indicare, solo per quanto riguarda tali Principi, l’inizio del primo periodo di riferimento in base agli IFRS.
C14
L’interpretazione SIC-27, La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing (come da modifiche ai sensi dello IAS 39), è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 7 è modificato come segue:
7.
Altre obbligazioni previste da un accordo, incluse le eventuali garanzie fornite e le obbligazioni sostenute in caso di cessazione anticipata, devono essere contabilizzate ai sensi dello IAS 37, dello IAS 39 o dell’IFRS 4, a seconda dei termini dell’accordo.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Classificazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) come possedute per la vendita
Attività non correnti da abbandonare
Valutazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita
Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)
Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini
Modifiche a un programma di vendita
Presentazione e informazioni integrative
Presentazione di attività operative cessate
Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio
Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita
Informazioni aggiuntive
Disposizioni transitorie
Data di entrata in vigore
Sostituzione dello IAS 35
FINALITÀ
1.
Il presente IFRS ha la finalità di definire la contabilizzazione delle attività possedute per la vendita e le modalità di esposizione in bilancio delle attività operative cessate e le relative informazioni integrative. In particolare, il presente IFRS stabilisce:
(a)
che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, siano valutate al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, e che l'ammortamento su tali attività cessi;
e
(b)
che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita siano esposte separatamente nello stato patrimoniale, e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel conto economico.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2.
Le disposizioni per la classificazione ed esposizione in bilancio previste dal presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti
(1)
rilevate e a tutti i gruppi in dismissione di un'entità. Le disposizioni relative alla valutazione contenute nel presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti e a tutti i gruppi in dismissione rilevati (come indicati nel paragrafo 4), ad eccezione di quelle attività, elencate nel paragrafo 5, che continueranno a essere valutate in conformità al Principio di riferimento ivi indicato.
3.
Le attività classificate come non correnti, in conformità allo IAS 1, Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003), non devono essere riclassificate tra le attività correnti finché non soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita in conformità al presente IFRS. Le attività appartenenti a una classe che un'entità considererebbe normalmente come non correnti, acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non devono essere considerate correnti a meno che non soddisfino i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, in conformità al presente IFRS.
4.
Talvolta un'entità dismette un gruppo di attività, insieme ad alcune passività direttamente correlate, con un’unica operazione. Tale gruppo in dismissione può essere un insieme di unità generatrici di flussi finanziari, un’unica unità generatrice di flussi finanziari o una parte di un’unità generatrice di flussi finanziari. (2) Il gruppo può includere qualsiasi attività e passività dell’entità, comprese le attività correnti, le passività correnti e le attività escluse in base al paragrafo 5 dalle disposizioni di valutazione del presente IFRS. Se un'attività non corrente rientrante nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS fa parte di un gruppo in dismissione, i requisiti di valutazione del presente IFRS si applicano al gruppo nel suo insieme, così che il gruppo è valutato al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le disposizioni per la valutazione delle singole attività e passività nell’ambito di un gruppo in dismissione sono esposte nei paragrafi 18, 19 e 23.
5.
Le disposizioni per la valutazione di cui al presente IFRS (3) non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dai Principi indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:
(a)
attività fiscali differite (IAS 12 Imposte sul reddito).
(b)
attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19 Benefici per i dipendenti).
(c)
attività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione.
(d)
attività non correnti contabilizzate in conformità al modello del fair value (valore equo) nello IAS 40 Investimenti immobiliari.
(e)
attività non correnti valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 Agricoltura.
(f)
diritti contrattuali derivanti da contratti assicurativi, secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.
CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA
6.
Un'entità deve classificare un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo.
7.
Perché ciò si verifichi, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, soggetta a condizioni, che sono d’uso e consuetudine, per la vendita di tali attività (o gruppi in dismissione) e la vendita deve essere altamente probabile.
8.
Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione), e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value (valore equo) corrente. Inoltre, il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l'improbabilità che il programma possa essere significativamente modificato o annullato.
9.
Gli eventi o le circostanze possono estendere il periodo di completamento della vendita oltre un anno. L’estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo dell'entità e se vi sono sufficienti evidenze che l'entità resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione). Ciò avviene quando si verificano le condizioni esposte nell'Appendice B.
10.
Le operazioni di vendita comprendono le permute di attività non correnti con altre attività non correnti laddove lo scambio ha sostanza commerciale, in conformità allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
11.
Se un'entità acquisisce un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva vendita, deve classificare l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita alla data dell'acquisizione soltanto se è soddisfatta la condizione dell’anno di cui al paragrafo 8 (ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo 9) e se è altamente probabile che qualsiasi altro criterio di cui ai paragrafi 7 e 8, non soddisfatto in quel momento, sia rispettato entro un breve lasso di tempo dall’acquisizione (solitamente entro tre mesi).
12.
Se i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 vengono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio l'entità non deve classificare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita. Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura del bilancio ma prima della sua autorizzazione alla pubblicazione, l’entità deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi 41(a), (b) e (d) nelle note.
Attività non correnti da abbandonare
13.
L'entità non deve classificare come posseduta per la vendita un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) destinata ad essere abbandonata. Ciò perché il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Tuttavia, se il gruppo in dismissione da abbandonare soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 32(a)-(c), l’entità deve presentare in bilancio i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33 e 34, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti (o gruppi in dismissione) destinate a essere dismesse dall'uso piuttosto che vendute.
14.
Un'entità non deve contabilizzare come abbandonata un'attività non corrente temporaneamente inutilizzata.
VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA
Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)
15.
Un'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
16.
Se una attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta per la vendita (vedere paragrafo 11), l’applicazione del paragrafo 15 comporterà che l’attività (o gruppo in dismissione) sarà valutata, al momento della rilevazione iniziale, al minore tra il valore contabile - se non fosse stata classificata come posseduta per la vendita (per esempio, al costo) - e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Pertanto, se l’attività (o gruppo in dismissione) è acquisita come parte di una aggregazione aziendale, deve essere valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
17.
Se la vendita è prevista che si concluderà tra più di un anno, l'entità deve valutare i costi di vendita al loro valore attuale. Qualsiasi incremento nel valore attuale dei costi di vendita derivante dal trascorrere del tempo deve essere rilevato nel conto economico come onere finanziario.
18.
Immediatamente prima della classificazione iniziale dell’attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, i valori contabili dell'attività (o di tutte le attività e passività del gruppo) devono essere valutati in conformità agli IFRS applicabili.
19.
Al momento della successiva rimisurazione di un gruppo in dismissione, i valori contabili di ogni attività e passività che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, ma che sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, devono essere rideterminati in conformità agli IFRS applicabili prima che sia rideterminato il fair value(valore equo) al netto dei costi di vendita del gruppo in dismissione.
Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini
20.
Un'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell’attività (o del gruppo in dismissione) al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, nella misura in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al paragrafo 19.
21.
Un'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un'attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in conformità al presente IFRS o precedentemente in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
22.
Un'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un gruppo in dismissione, al netto dei costi di vendita:
(a)
nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al paragrafo 19;
ma
(b)
solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità al presente IFRS o, precedentemente, in conformità allo IAS 36, sulle attività non correnti che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS.
23.
La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, nell'ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 104(a) e (b) e 122 dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004).
24.
Una plusvalenza o minusvalenza non già rilevata alla data di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), deve essere rilevata entro la data di eliminazione contabile. Le disposizioni per l’eliminazione contabile sono esposte:
(a)
nei paragrafi 67-72 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) per gli immobili, impianti e macchinari,
e
(b)
nei paragrafi 112-117 dello IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) per le attività immateriali.
25.
Un'entità non deve ammortizzare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o che fa parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita. Gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono continuare ad essere rilevati.
Modifiche a un programma di vendita
26.
Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita.
27.
L’entità deve valutare un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) al minore tra:
(a)
il valore contabile prima che l'attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita,
e
(b)
il suo valore recuperabile alla data della successiva decisione di non vendere. (4)
28.
L'entità deve rilevare qualsiasi necessaria rettifica del valore contabile di un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita nel risultato economico (5) relativo alle attività operative in esercizio («continuing operations») nel periodo in cui le condizioni specificate nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatte. L’entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce di conto economico utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.
29.
Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività o passività del gruppo in dismissione continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano tali condizioni non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.
PRESENTAZIONE E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
30.
Un'entità deve esporre e illustrare tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione).
Presentazione di attività operative cessate
31.
Un componente di un'entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un'entità è mantenuto operativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari.
32.
Una attività operativa cessata è un componente di un'entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita,
e
(a)
rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,
(b)
fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività,
o
(c)
è una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita.
33.
Un’entità deve indicare:
(a)
un unico importo da esporre nel conto economico rappresentato dal totale:
(i)
degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali,
e
(ii)
dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata.
(b)
un’analisi dell’unico importo di cui al punto (a) suddivisa in:
(i)
i ricavi, i costi e gli utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al netto degli effetti fiscali;
(ii)
le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12;
(iii)
la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata;
e
(iv)
le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12.
L’analisi può essere presentata nelle note o inclusa nel prospetto del conto economico. Se è esposta nel prospetto del conto economico, deve comparire in una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, ossia distintamente dalle attività operative in esercizio. L’analisi non è richiesta nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (vedere paragrafo 11).
(c)
i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, agli investimenti e alle attività finanziarie dell’attività operativa cessata. L'informativa può essere inclusa nelle note o nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione hanno i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita (vedere paragrafo 11).
34.
Un'entità deve ripresentare l'informativa di cui al paragrafo 33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l'informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell’ultimo bilancio presentato.
35.
Le rettifiche apportate nell’esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata devono essere classificate separatamente tra le attività operative cessate. La natura e l'importo di tali rettifiche devono essere indicati. Esempi di circostanze in cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:
(a)
la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell'operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l'acquirente.
(b)
la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore.
(c)
l’estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l'estinzione sia direttamente connessa all'operazione di dismissione.
36.
Se un'entità cessa di classificare un componente di un'entità come posseduto per la vendita, i risultati dell’attività del componente precedentemente rappresentati in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33-35, devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.
Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio
37.
Tutte le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla rideterminazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita che non risponde alla definizione di attività operativa cessata devono essere incluse nel risultato delle attività operative in esercizio.
Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita
38.
Un'entità deve presentare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita separatamente dalle altre attività dello stato patrimoniale. Le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività dello stato patrimoniale. Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto. Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto di stato patrimoniale o nella nota integrativa, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 39. Un'entità deve esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente rilevato direttamente nel patrimonio netto relativo ad un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita.
39.
Se il gruppo in dismissione è costituito da una controllata acquisita, che all’acquisizione già soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (vedere paragrafo 11), non è richiesta l'indicazione delle principali classi di attività e passività.
40.
Un’entità non deve riclassificare o ripresentare gli importi in precedenza classificati come attività non correnti, o come attività e passività appartenenti a gruppi in dismissione, classificati come posseduti per la vendita, negli stati patrimoniali degli esercizi precedenti presentati a fini comparativi per uniformarsi alla classificazione nello stato patrimoniale dell'ultimo esercizio presentato.
Informazioni aggiuntive
41.
Un'entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:
(a)
una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
(b)
una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;
(c)
la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità ai paragrafi 20-22 e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico, la voce di conto economico che include tale plusvalenza o minusvalenza;
(d)
se applicabile, il segmento in cui l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è inclusa in conformità allo IAS 14 Informativa di settore.
42.
Se sono applicabili il paragrafo 26 o il paragrafo 29, un'entità deve indicare, nell’esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell’attività non corrente (o il gruppo in dismissione), una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione e l’effetto di tale decisione sul risultato dell'esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
43.
Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore del presente IFRS. Un'entità può applicare le disposizioni del presente IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore del presente IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare il presente IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri sono stati originariamente soddisfatti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
44.
L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
SOSTITUZIONE DELLO IAS 35
45.
Il presente IFRS sostituisce lo IAS 35 Attività destinate a cessare.
(1) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Alla classificazione di tali attività si applica il paragrafo 3.
(2) Tuttavia, dal momento in cui si presume che i flussi finanziari di un’attività o di un gruppo di attività derivino principalmente dalla vendita piuttosto che dall’uso continuativo, essi diventano meno dipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività, e pertanto un gruppo in dismissione che faceva parte di una unità generatrice di flussi finanziari diviene a sua volta una separata unità generatrice di flussi finanziari.
(3) Ma non i paragrafi 18 e 19, che invece dispongono che le attività in questione debbano essere valutate in conformità agli altri IFRS applicabili.
(4) Se l’attività non corrente fa parte di una unità generatrice di flussi finanziari, il suo valore recuperabile è rappresentato dal valore contabile che sarebbe stato rilevato dopo l'allocazione delle perdite per riduzione di valore derivanti da quella unità generatrice di flussi finanziari in conformità con lo IAS 36.
(5) A meno che non si tratti di immobili, impianti e macchinari, o di un’attività immateriale rivalutata in conformità con lo IAS 16 o lo IAS 38 prima di essere classificata come posseduta per la vendita, nel qual caso la rettifica deve essere considerata come un incremento o decremento per ripristino di valore.
APPENDICE A
Definizione dei termini
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
unità generatrice di flussi finanziari
Il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
componente di un'entità
Operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia a fini del bilancio, dal resto della entità.
costi di vendita
I costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività (o gruppo in dismissione), esclusi gli oneri finanziari e fiscali.
attività corrente
Un’attività che soddisfa uno qualsiasi dei seguenti criteri:
(a)
si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell’entità;
(b)
è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata;
(c)
si suppone sia realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
o
(d)
è rappresentata da denaro o altra attività equivalente a meno che non sia vincolata per quanto concerne la sua capacità di essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
attività operativa cessata
Un componente di un'entità che è stata dismesso o classificato come posseduto per la vendita e:
(a)
rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,
(b)
fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di una importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività,
o
(c)
è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.
gruppo in dismissione
Un gruppo di attività da dismettere assieme, attraverso la vendita o altro, in un’unica operazione, e di passività direttamente connesse a tali attività, che saranno trasferite nel corso dell’operazione. Il gruppo comprende l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale se il gruppo è una unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento in conformità alle disposizioni dei paragrafi 80-87 dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004) o se rappresenta un'attività nell’ambito di tale unità generatrice di flussi finanziari.
fair value (valore equo)
Il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
impegno irrevocabile di acquisto
Un accordo con un soggetto terzo, vincolante per entrambe le parti e di solito legalmente esercitabile, che (a) definisce tutte le clausole contrattuali rilevanti, inclusi il prezzo e il momento delle operazioni, e (b) contiene dei disincentivi all’inadempimento delle prestazioni, sufficientemente elevati da rendere altamente probabile l’adempimento.
altamente probabile
Significativamente più che probabile.
attività non corrente
Un'attività che non soddisfa la definizione di attività corrente.
probabile
Più verosimile che non.
valore recuperabile
Il maggiore tra il
fair value (valore equo) di un'attività al netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso.
valore d’uso
Il valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno dall’uso continuativo di un’attività e dalla dismissione alla fine della sua vita utile.
APPENDICE B
Supplemento applicativo
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
ESTENSIONE DEL PERIODO RICHIESTO PER COMPLETARE UNA VENDITA
B1
Come evidenziato nel paragrafo 9, l’estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, nel caso in cui il ritardo sia causato da eventi o da circostanze al di fuori del controllo dell'entità e nel caso in cui esistano sufficienti evidenze che l'entità mantenga il proprio impegno ad attuare il programma di dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione). Pertanto una eccezione al requisito di un anno previsto nel paragrafo 8, si applicherà nelle seguenti situazioni nelle quali gli indicati eventi e circostanze si verificano:
(a)
alla data in cui un'entità si impegna ad attuare un programma di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), essa ragionevolmente ritiene che terze parti (non un acquirente) imporranno delle condizioni al trasferimento della attività (o del gruppo in dismissione) tali da estendere il periodo necessario per completare la vendita, e:
(i)
le azioni necessarie per rispondere a tali condizioni non possono essere avviate fino a quando non sarà ottenuto un impegno irrevocabile di acquisto,
e
(ii)
un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno.
(b)
un'entità ottiene un impegno irrevocabile di acquisto e, in conseguenza dello stesso, un acquirente o terze parti impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), precedentemente classificata come posseduta per la vendita, tali da estendere il periodo richiesto per completare la vendita, e:
(i)
siano state intraprese delle azioni tempestive per soddisfare tali condizioni,
e
(ii)
si attende una risoluzione favorevole dei fattori di ritardo.
(c)
nel corso del periodo iniziale di un anno, si verificano condizioni precedentemente considerate improbabili e, di conseguenza, un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) precedentemente classificata come posseduta per la vendita sia venduta entro tale periodo, e:
(i)
nel corso del periodo iniziale di un anno l'entità ha intrapreso le azioni necessarie a rispondere al cambiamento delle condizioni,
(ii)
l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è attivamente scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole, considerato il cambiamento delle condizioni,
e
(iii)
sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
C1
Lo IAS 1, Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003), è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 68 è modificato come segue:
68.
Come minimo, il prospetto di stato patrimoniale deve includere voci che presentino i seguenti valori, nella misura in cui non sono stati già presentati in base alle disposizioni di cui al paragrafo 68A:
(a)
…
È inserito il paragrafo 68A riportato di seguito:
68A.
Il prospetto di stato patrimoniale deve includere anche delle voci rappresentative dei seguenti valori:
(a)
il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
e
(b)
le passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5.
Il paragrafo 81 è modificato come segue:
81.
Come minimo, il prospetto di conto economico deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all’esercizio:
…
(d)
oneri fiscali;
(e)
un singolo importo comprendente il totale (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata;
e
(f)
l’utile o la perdita.
Il paragrafo 87(e) è modificato come segue:
(e)
attività operative cessate;
C2
Nello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, il paragrafo 22(b) e (c) è modificato come segue:
(b)
comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;
(c)
importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, altre dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;
C3
Lo IAS 14 Informativa di settore è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 52 è modificato come segue:
52.
Un'entità deve indicare il risultato del settore per ciascun settore oggetto di informativa, presentando il risultato delle attività operative in esercizio (“continuing operations”) separatamente dal risultato delle attività operative cessate.
È inserito il paragrafo 52A riportato di seguito:
52A.
Un'entità deve rideterminare i risultati di settore per gli esercizi precedenti presentati in bilancio, in modo tale che le informazioni richieste dal paragrafo 52 relative alle attività operative cessate si riferiscano a tutte le attività che erano state classificate come cessate alla data di riferimento dell’ultimo esercizio presentato in bilancio.
Il paragrafo 67 è modificato come segue:
67.
Un'entità deve presentare una riconciliazione tra l’informativa fornita per i settori presentati e l’informativa complessiva del bilancio consolidato o separato. Nel presentare la riconciliazione, l’entità deve riconciliare i ricavi di settore con i ricavi dell’entità (compresa l’indicazione dei ricavi da clienti esterni non inclusi nell’informativa di settore); i risultati economici di settore relativi ad attività operative in esercizio devono essere riconciliati in termini comparabili con il risultato operativo dell'entità per le attività operative in esercizio, nonché con il risultato economico dell’entità per le attività operative in esercizio; i risultati economici di settore da attività operative cessate devono essere riconciliati con il risultato economico dell’entità derivante da attività operative cessate; le attività del settore devono essere …
C4
Lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, rivisto nella sostanza nel 2003, è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 3 è modificato come segue:
3.
Il presente Principio non si applica a:
(a)
immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
(b)
attività biologiche…;
o
(c)
diritti minerari…
Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi (b) e (c).
Il paragrafo 55 è modificato come segue:
55.
… L’ammortamento di un bene cessa alla più recente tra la data in cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, e la data in cui l’attività viene eliminata contabilmente. Pertanto, l’ammortamento non cessa nel momento in cui l’attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, …
Il paragrafo 73(e)(ii) è modificato come segue:
(ii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
Il paragrafo 79(c) è modificato come segue:
(c)
il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall’uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
C5
Nello IAS 17, Leasing, rivisto nella sostanza nel 2003, è inserito il paragrafo 41A riportato di seguito:
41A.
Un'attività posseduta tramite leasing finanziario, classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, deve essere contabilizzata in conformità con tale IFRS.
C6
Lo IAS 27, Bilancio consolidato e separato è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 12 è modificato come segue:
12.
Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante(*).
Al paragrafo 12 è aggiunta la nota seguente:
(*)
Se, al momento dell’acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, deve essere contabilizzata in conformità con tale Principio.
I paragrafi 16-18 sono eliminati.
Il paragrafo 37 è modificato come segue:
37.
Quando viene redatto il bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate non classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, devono essere contabilizzate:
(a)
al costo, o
(b)
in conformità allo IAS 39.
Lo stesso criterio va applicato per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, devono essere contabilizzate in conformità a quell’IFRS.
Il paragrafo 39 è modificato come segue:
39.
Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante.
Il paragrafo 40(a) e (b) è eliminato.
C7
Lo IAS 28, Partecipazioni in società collegate, è modificato come indicato di seguito:
Il paragrafo 13 è modificato come segue:
13.
Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:
(a)
la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
(b)
…
Il paragrafo 14 è modificato come segue:
14.
Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13(a) devono essere contabilizzate in conformità all’IFRS 5.
Dopo l’eliminazione, operata dall’IFRS 3, Aggregazioni aziendali, del riferimento allo IAS 22 Aggregazioni di imprese, il paragrafo 15 è modificato come segue:
15.
Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere classificata tale, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza anche i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.
Il paragrafo 16 è eliminato.
Il paragrafo 38 è modificato come segue:
38.
…evidenziato. Anche la quota di pertinenza del partecipante relativa alle attività operative cessate, di tali collegate, deve essere indicata separatamente.
C8
Lo IAS 31, Partecipazioni in joint venture, è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 2(a) è modificato come segue:
(a)
la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
Il paragrafo 42 è modificato come segue:
42.
Le partecipazioni in entità a controllo congiunto classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5 devono essere contabilizzate in conformità con tale IFRS.
Il paragrafo 43, dopo l’eliminazione del riferimento allo IAS 22 Aggregazioni di imprese, fatta dall’IFRS 3, è modificato come segue:
43.
Quando la partecipazione in un’entità a controllo congiunto classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri necessari per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza anche i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.
Il paragrafo 44 è eliminato.
C9
Lo IAS 36, Riduzione di valore delle attività (pubblicato nel 1998), è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
1.
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle perdite per riduzione di valore di tutte le attività, eccetto che per:
(a)
…
(f)
… (vedere IAS 40 Investimenti immobiliari);
(g)
… (vedere IAS 41 Agricoltura);
e
(h)
attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all’ IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
2.
Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da lavori su ordinazione, alle attività fiscali differite o alle attività relative a benefici per dipendenti o attività classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) poiché i Principi esistenti applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.
Nel paragrafo 5, la definizione di unità generatrice di flussi finanziari è modificata come segue:
Un’unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
All’ultima frase del paragrafo 9(f) è aggiunta la nota seguente:
(*)
Una volta che l’attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), è esclusa dall’ambito di applicazione dello IAS 36 ed è contabilizzata in conformità all'IFRS 5.
C10
Lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004), è modificato come indicato di seguito.
Tutti i riferimenti a «prezzo netto di vendita» sono sostituiti con «fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita».
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
2.
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:
(a)
…
(i)
attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all’ IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
Il paragrafo 3 è modificato come segue:
3.
Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da lavori su ordinazione, alle attività fiscali differite o alle attività relative a benefici per dipendenti o classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) poiché i Principi esistenti applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.
Nel paragrafo 6, la definizione di unità generatrice di flussi finanziari è modificata come segue:
Un’unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
All’ultima frase del paragrafo 12(f) è aggiunta la seguente nota:
(*)
Una volta che l’attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio ed è contabilizzata in conformità all'IFRS 5.
C11
Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 9 è modificato come segue:
9.
Il presente Principio si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate può richiedere informazioni aggiuntive.
C12
Lo IAS 38 Attività immateriali (pubblicato nel 1998) (1) è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
2.
Per esempio, il presente Principio non si applica a:
(a)
…
(e)
…;
(f)
… e valutazione);
e
(g)
le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
Il paragrafo 79 è modificato come segue:
79.
… L'ammortamento cessa alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente.
Il paragrafo 106 è modificato come segue:
106.
L’ammortamento non cessa se l’attività immateriale non è più utilizzata, a meno che l’attività non sia stata completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5.
Il paragrafo 107(e)(ii) è modificato come segue:
(ii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
C13
Lo IAS 38, Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 3 è modificato come segue:
3.
… Per esempio, il presente Principio non si applica a:
(a)
…
(h)
le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
Il paragrafo 97 è modificato come segue:
97.
… L'ammortamento cessa alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate,e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente…
Il paragrafo 117 è modificato come segue:
117.
L’ammortamento di un'attività immateriale con una vita utile finita non cessa se l’attività immateriale non è più utilizzata, a meno che l’attività non sia stata completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5.
Il paragrafo 118(e)(ii) è modificato come segue:
(ii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
C14
Lo IAS 40 Investimenti immobiliari, rivisto nella sostanza nel 2003, è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 9(a) è modificato come segue:
(a)
immobile destinato alla vendita nel corso del normale svolgimento dell’attività…
Il paragrafo 56 è modificato come segue:
56.
Dopo la rilevazione iniziale, un'entità che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari in conformità alle disposizioni dello IAS 16 relativi a quel criterio salvo quelli che soddisfano i criteri per la classificazione come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. Gli investimenti immobiliari che soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) devono essere valutati in conformità all'IFRS 5.
Il paragrafo 76(c) è modificato come segue:
(c)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
Il paragrafo 79(d)(iii) è modificato come segue:
(iii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
C15
Lo IAS 41 Agricoltura è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 30 è modificato come segue:
30.
Vi è la presunzione che il fair value (valore equo) di un'attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un'attività biologica i cui prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili e le cui stime alternative del fair value (valore equo) sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l’attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l’entità deve valutare l’attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita. Una volta che un'attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.
Il paragrafo 50(c) è modificato come segue:
(c)
i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5;
C16
L’IFRS 1, Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come segue.
Il paragrafo 12(b) è modificato come segue:
(b)
i paragrafi 26-34B proibiscono l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS.
Il paragrafo 26 è modificato come segue:
26.
Il presente IFRS proibisce l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS relativi a:
(a)
…
(b)
contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 28-30);
(c)
stime (paragrafi 31-34).
(d)
le attività classificate come possedute per la vendita e le attività operative cessate.
È inserito il paragrafo 34A riportato di seguito:
34A.
L’IFRS 5 stabilisce che lo stesso deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che soddisfano i criteri per essere classificate come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore di tale IFRS. L’IFRS 5 consente a un'entità di applicare le disposizioni di tale IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che si qualificano come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore di tale IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare tale IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri erano stati originariamente soddisfatti.
È inserito il paragrafo 34B riportato di seguito:
34B.
Un'entità con data di transizione agli IFRS antecedente il 1o gennaio 2005 deve applicare le disposizioni transitorie dell’IFRS 5. Un'entità con data di transizione agli IFRS al 1o gennaio 2005 o successiva deve applicare l’IFRS 5 retroattivamente.
C17
L’IFRS 3, Aggregazioni aziendali è modificato come indicato di seguito
Il paragrafo 36 è modificato come segue:
36.
L’acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un’aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisita che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi fair value (valori equi) a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, che devono essere rilevate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Ogni differenza…
Il paragrafo 75(b) e (d) è modificato come segue:
(b)
l’ulteriore avviamento rilevato nel corso dell’esercizio a eccezione dell’avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all’atto dell’acquisizione, soddisfi i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5;
(d)
l’avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 e l’avviamento eliminato contabilmente nel corso dell’esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;
C18
Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi e le relative Interpretazioni, applicabili al 31 marzo 2004, tutti i riferimenti alle «attività destinate a cessare» devono essere modificati in «attività operative cessate».
(1) Come modificato dallo IAS 16 nel 2003.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 36
Riduzione durevole di valore delle attività
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni
Identificazione di un’attività che possa aver subito una riduzione durevole di valore
Determinazione del valore recuperabile
Determinazione del valore recuperabile di un’attività immateriale con vita utile indefinita
Fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita
Valore d’uso
Criteri di stima dei flussi finanziari futuri
Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri
Flussi finanziari futuri in valuta estera
Tasso di attualizzazione
Rilevazione e determinazione di una perdita per riduzione durevole di valore
Unità generatrici di flussi finanziari e avviamento
Identificazione dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale un’attività appartiene
Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari
Avviamento
Allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari
Verifica delle unità generatrici di flussi finanziari comprensive dell’avviamento per riduzione durevole di valore
Quote di pertinenza di terzi
Tempistica delle verifiche per riduzione durevole di valore
Attività gestite centralmente (corporate assets)
Perdita per riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
Ripristini di valore
Ripristino di valore di una singola attività
Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
Ripristino di valore per l’avviamento
Informazioni integrative
Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita
Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore
Eliminazione dello IAS 36 (emesso nel 1998)
Il presente Principio rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 36 (1998) Riduzione durevole di valore delle attività e dovrebbe essere applicato al momento dell’acquisizione:
(a)
all’avviamento e alle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali per le quali l’accordo è avvenuto in data 31 marzo 2004 o successiva.
(b)
a tutte le altre attività, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o data successiva.
E’ incoraggiata un’applicazione anticipata.
FINALITÀ
1.
La finalità del presente Principio è quella di definire i principi che l’entità applica per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. Un’attività è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l’importo che può essere ottenuto dall’utilizzo o dalla vendita dell’attività. Quando si è in una circostanza simile, si afferma che l’attività ha subito una riduzione durevole di valore e il presente Principio richiede che l’entità la rilevi. Il Principio inoltre specifica quando un’entità dovrebbe stornare una riduzione durevole di valore e ne prescrive l’informativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2.
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni durevoli di valore di tutte le attività, eccetto che per:
(a)
rimanenze (vedere IAS 2 Rimanenze);
(b)
attività derivanti da commesse a lungo termine (vedere IAS 11 Commesse a lungo termine);
(c)
attività fiscali differite (vedere IAS 12 Imposte sul reddito);
(d)
attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);
(e)
attività finanziarie che rientrano nell’ambito dello IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione;
(f)
investimenti immobiliari che sono valutati al fair value (vedere IAS 40, Investimenti immobiliari);
(g)
attività biologiche connesse all’attività agricola che sono valutate al fair value (valore equo) dedotti i costi stimati al punto di vendita (vedere IAS 41 Agricoltura);
(h)
costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell’assicuratore in contratti di assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione dello IFRS 4 Contratti assicurativi;
e
(i)
le attività non correnti (o gruppi destinati alla dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività destinate a cessare.
3.
Il presente Principio non si applica a rimanenze, attività derivanti da commesse a lungo termine, attività fiscali differite, attività derivanti dai benefici per i dipendenti, o attività classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo destinato alla dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) perché i Principi esistenti applicabili a tali attività contengono disposizioni per la rilevazione e la valutazione di queste attività.
4.
Il presente Principio si applica a attività finanziarie classificate come:
(a)
controllate, come definito nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato;
(b)
società collegate, come definite nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate;
e
(c)
joint venture, come definite nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture;
Per la riduzione durevole di valore delle altre attività finanziarie, si fa riferimento allo IAS 39.
5.
Il presente Principio non è applicabile ad attività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 39, agli investimenti immobiliari valutati al fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40, o attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita secondo lo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica alle attività iscritte a valori rivalutati (cioè, al fair value (valoreequo) secondo quanto previsto da altri Principi, quali il modello della rideterminazione del valore nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Lo stabilire se un’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):
(a)
se il fair value (valore equo) dell’attività è il suo valore di mercato, la sola differenza tra fair value (valore equo) dell’attività e fair value (valore equo) meno i costi di vendita è rappresentata dai costi marginali diretti per dismettere l’attività:
(i)
se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell’attività rivalutata è necessariamente simile, o anche maggiore, al valore rivalutato (fair value (valore equo)). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l’attività rivalutata abbia subito una riduzione durevole di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile.
(ii)
se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il fair value (valore equo) meno i costi di vendita dell’attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value (valore equo). Perciò, l’attività rivalutata avrà subito una riduzione durevole di valore se il valore d’uso è inferiore al valore rivalutato (ossia fair value (valore equo)). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, l’entità applica il presente Principio per determinare se l’attività ha subito una riduzione durevole di valore; e
(b)
se il fair value (valore equo) di un’attività è determinato secondo un criterio diverso dal valore di mercato, il valore rivalutato (ossia fair value (valore equo)) può essere superiore o inferiore al valore recuperabile. Perciò, dopo che sono state applicate le disposizioni concernenti la rivalutazione, l’entità applica il presente Principio per determinare se l’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore.
DEFINIZIONI
6.
I termini seguenti sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:
(a)
gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;
(b)
acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento;
e
(c)
i prezzi sono disponibili al pubblico.
La data dell’accordo per un’aggregazione aziendale è la data in cui si raggiunge un accordo sostanziale tra i partecipanti e, nel caso di entità quotate, l’accordo viene comunicato al pubblico.Nel caso di un’offerta d’acquisto ostile, la prima data in cui si raggiunge un accordo sostanziale tra i partecipanti è la data in cui un numero sufficiente di soci della società acquisita hanno accettato l’offerta dell’acquirente tale che l’acquirente detenga il controllo della società acquisita.
Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività è rilevata dopo aver dedotto l’ammortamento e le connesse riduzioni durevoli di valore accumulati.
L’unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
I beni destinati ad attività ausiliarie e comuni sono tutte le attività, escluso l’avviamento, che contribuiscono ai futuri flussi finanziari sia dell’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto sia delle altre unità generatrici di flussi finanziari.
I costi di dismissione sono i costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività, esclusi i costi di finanziamento e gli effetti fiscali.
Il valore ammortizzabile è il costo di un’attività o altro valore sostitutivo del costo iscritto in bilancio, al netto del suo valore residuo.
L’ammortamento (Svalutazione «amortization») è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un’attività lungo il corso della sua vita utile
(1)
.
Il fair value (valore equo) meno i costi di vendita sono l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione.
Una perdita per riduzione durevole di valore è l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile.
Il valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d’ uso.
La vita utile è alternativamente:
(a)
il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sarà utilizzata dall’entità; o
(b)
il numero delle unità prodotte o altrimenti ricavabili che l’entità si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività.
Valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività o da un’unità generatrice di flussi finanziari.
IDENTIFICAZIONE DI UN’ATTIVITÀ CHE POSSA AVER SUBITO UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE
7.
I paragrafi da 8 a 17 specificano in quali circostanze deve essere determinato il valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari. La parte restante del presente Principio è strutturata come segue:
(a)
i paragrafi compresi tra 18-57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività e a un’unità generatrice di flussi finanziari.
(b)
i paragrafi 58-108 contengono le disposizioni per la rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione durevole di valore. La rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione durevole di valore di attività individuali diverse dall’avviamento sono trattate nei paragrafi 58-64. I paragrafi 65-108 trattano la rilevazione e la valutazione delle perdite per riduzione durevole di valore di unità generatrici di flussi finanziari e dell’avviamento.
(c)
I paragrafi 109-116 contengono le disposizioni per lo storno di perdite per riduzione durevole di valore di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari rilevate in periodi precedenti. Nuovamente, queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività indicate nei paragrafi 117-121, per un’unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 122 e 123 e per l’avviamento nei paragrafi 124-125.
(d)
i paragrafi 126-133 specificano le informazioni da fornirsi per le perdite per riduzione durevole di valore e i relativi ripristini di valore per le attività e le unità generatrici di flussi finanziari. I paragrafi 134-137 specificano le ulteriori informazioni richieste per le unità generatrici di flussi finanziari a cui sono stati allocati l’avviamento o le attività immateriali con vita utile indefinita al fine di verificare la riduzione durevole di valore.
8.
Un’attività ha subito una riduzione durevole di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile. I paragrafi da 12 a 14 descrivono alcune situazioni indicative del fatto che può essersi verificata una riduzione durevole di valore. Se qualcuna di queste indicazioni è presente, l’entità effettua una stima formale del valore recuperabile. Eccetto quanto indicato nel paragrafo 10, il presente Principio non richiede che un’entità formuli una stima formale del valore recuperabile se non vi sono indicazioni di riduzioni durevoli di valore.
9.
L’entità deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste una indicazione che un’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile dell’attività.
10.
Indipendentemente dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni durevoli di valore, un’entità deve inoltre:
(a)
verificare annualmente per riduzioni durevoli di valore un’attività immateriale con una vita utile indefinita o un’attività immateriale che non è ancora disponibile all’uso, confrontando il suo valore contabile con il suo valore recuperabile. Questa verifica della riduzione durevole di valore può essere fatta in qualsiasi momento durante un esercizio, a patto che avvenga nello stesso momento ogni anno. Attività immateriali differenti possono subire una verifica di riduzione durevole di valore in momenti diversi. Tuttavia, se tale attività immateriale viene inizialmente rilevata nell’esercizio in corso, tale attività immateriale deve subire una verifica per riduzione durevole di valore prima della fine dell’esercizio in corso.
(b)
verificare l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale per riduzione durevole di valore annualmente secondo quanto previsto dai paragrafi 80-99.
11.
La capacità di un’attività immateriale di generare benefici economici futuri sufficienti a recuperare il valore contabile è solitamente soggetta a maggiore incertezza prima che l’attività sia disponibile all’uso piuttosto che dopo. Perciò, il presente Principio richiede che l’entità verifichi almeno annualmente se il valore contabile di un’attività immateriale che non è ancora disponibile per l’uso abbia subito una riduzione durevole di valore.
12.
Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore, l’entità deve considerare, al minimo, le seguenti indicazioni:
Fonti esterne di informazione
(a)
il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto.
(b)
variazioni significative con effetto negativo per l’entità si sono verificate durante l’esercizio o si verificheranno nel futuro prossimo nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l’entità opera o nel mercato al quale un’attività è rivolta.
(c)
i tassi di interesse di mercato o altri tassi di remunerazione del capitale sugli investimenti sono aumentati nel corso dell’esercizio, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano in maniera significativa il valore recuperabile dell’attività.
(d)
il valore contabile dell’attivo netto dell’entità è superiore alla sua capitalizzazione di mercato.
Fonti interne di informazione
(e)
l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente.
(f)
significativi cambiamenti con effetto negativo sull’entità si sono verificati nel corso dell’esercizio oppure si suppone che questi si verificheranno nel futuro prossimo, nella misura in cui o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o si suppone sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono l’attività che diventa inutilizzata, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene, piani di dismissione dell’’attività prima della data precedentemente prevista, e lo ristabilire la vita utile di un’attività come definita piuttosto che indefinita
(2)
.
(g)
l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto è evidente dall’informativa interna.
13.
L’elenco del paragrafo 12 non è esaustivo. L’entità può individuare altre indicazioni secondo le quali un’attività può avere subito una riduzione durevole di valore e queste richiederebbero inoltre che l’entità determini il valore recuperabile dell’attività o, nel caso dell’avviamento, svolgesse una verifica per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dai paragrafi 80-99.
14.
Indicazioni derivanti dal sistema informativo interno in grado di rivelare che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore comprendono:
(a)
flussi finanziari connessi all’acquisto dell’attività, o disponibilità liquide che in seguito si rendono necessarie per rendere operativa o conservare l’attività, significativamente superiori a quelli originariamente preventivati;
(b)
flussi finanziari netti effettivi oppure utili o perdite operative conseguenti all’esercizio dell’attività che si rivelano significativamente peggiori a quelli originariamente preventivati;
(c)
un significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito operativo preventivati, o un significativo aumento della perdita preventivata, derivanti dall’utilizzo dell’attività;
oppure
(d)
perdite operative o flussi finanziari netti in uscita connessi all’attività, quando gli importi del periodo in corso vengono aggregati a quelli preventivati per il futuro.
15.
Come indicato nel paragrafo 10, il presente Principio richiede che un’attività immateriale con una vita utile indefinita o non ancora disponibile all’uso e l’avviamento siano verificati per riduzione durevole di valore almeno annualmente. Eccetto quando si applicano le disposizioni del paragrafo 10, il concetto di materialità si applica per identificare se l’importo recuperabile di un’attività deve essere stimato. Per esempio, se precedenti calcoli mostrano che il valore recuperabile di un’attività è significativamente maggiore rispetto al valore contabile, l’entità non ha bisogno di valutare nuovamente il valore recuperabile dell’attività, se non si è verificato alcun evento che abbia eliminato tale differenza. In maniera analoga, analisi precedenti possono mostrare che il valore recuperabile di un’attività non è condizionabile da una (o più d’una) delle indicazioni elencate nel paragrafo 12.
16.
Come spiegazione del paragrafo 15, se i tassi di interesse presenti nel mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono aumentati nel corso dell’esercizio, l’entità non è obbligata a effettuare una stima formale del valore recuperabile di un’attività nei seguenti casi:
(a)
se non è probabile che l’aumento dei tassi di mercato incida sulla scelta del tasso di attualizzazione da usare nel calcolo del valore d’uso. Per esempio, aumenti nei tassi di interesse a breve termine possono non avere un effetto rilevante sui tassi di attualizzazione usati per un’attività che ha una lunga vita utile rimanente.
(b)
se è probabile che l’aumento dei tassi di mercato incida sulla scelta del tasso di attualizzazione da usare nel calcolo del valore d’uso ma una precedente analisi di sensitività del valore recuperabile mostra che:
(i)
è improbabile che ci sia una diminuzione significativa del valore recuperabile poiché è anche probabile che i flussi finanziari futuri aumentino (per es. in alcuni casi, un’entità può anche essere in grado di dimostrare di poter modificare i propri ricavi per compensare eventuali aumenti dei tassi di mercato);
oppure
(ii)
è improbabile che il calo nel valore recuperabile comporti una rilevante perdita per riduzione durevole di valore.
17.
Se esiste una indicazione che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore, questo può indicare che la vita utile residua, il criterio di ammortamento (svalutazione) o il valore residuo dell’attività necessitano di essere riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nel Principio contabile internazionale applicabile a tale attività, anche se non è rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore della stessa.
DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE
18.
Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il proprio valore d’uso. I paragrafi 19-57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari.
19.
Non è sempre necessario determinare sia il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita che il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione durevole di valore e non è necessario stimare l’altro importo.
20.
Può essere possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, anche se un’attività non è commercializzata in un mercato attivo. Tuttavia, alcune volte non sarà possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita poiché non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile dell’importo ottenibile dalla vendita dell’attività in una contrattazione tra parti consapevoli e disponibili. In questo caso, l’entità può utilizzare il valore d’uso dell’attività come valore recuperabile.
21.
Se non vi è ragione di credere che il valore d’uso di un’attività superi significativamente il suo fair value (valore equo) meno i costi di vendita, il fair value (valore equo) dell’attività meno i costi di vendita possono essere utilizzati come valore recuperabile. Questo capiterà spesso quando un’attività è destinata alla vendita. Ciò dipende dal fatto che il valore d’uso di un bene destinato alla vendita è dato principalmente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, considerato che è probabile che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso continuativo dell’attività sino alla vendita siano irrilevanti.
22.
Il valore recuperabile viene calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata che sono largamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività. Se questo è il caso, il valore recuperabile viene riferito all’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene (vedere paragrafi 65-103), a meno che:
(a)
il fair value (valore equo) dell’attività dedotti i costi di vendita sia superiore al valore contabile;
o
(b)
il valore d’uso dell’attività può essere stimato prossimo al suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita ed è possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita.
23.
In alcune circostanze, stime, medie e sistemi semplificati di calcolo possono fornire ragionevoli approssimazioni dei calcoli dettagliati esposti nel presente Principio per determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d’uso.
Determinazione del valore recuperabile di un’attività immateriale con vita utile indefinita
24.
Il paragrafo 10 dispone che una attività immateriale con vita utile indefinita sia verificata annualmente per riduzione durevole di valore confrontando il valore contabile con il valore recuperabile, a prescindere se esistano o meno indicazioni che possa aver subito una riduzione durevole di valore. Tuttavia, il calcolo dettagliato più recente del valore recuperabile di tale attività fatto in un periodo precedente può essere utilizzato nella verifica sulla riduzione durevole di valore per quell’attività nell’esercizio in corso, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:
(a)
se l‘attività immateriale non genera flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo che sono largamente indipendenti da quelli di altre attività o gruppi di attività ed è quindi verificata per riduzione durevole di valore come parte di un’unità generatrice di flussi finanziari cui appartiene, le attività e le passività che compongono quell’unità non sono variate significativamente dal più recente calcolo del valore recuperabile;
(b)
il più recente calcolo del valore recuperabile è risultato un valore che ha superato il valore contabile dell’attività di un sostanziale margine;
e
(c)
sulla base di un’analisi di fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che una nuova determinazione del valore recuperabile sia inferiore al suo valore contabile è remota.
Fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita
25.
La migliore evidenza del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti rettificato dei costi marginali che sarebbero direttamente attribuibili alla dismissione del bene.
26.
Se non c’è alcun accordo vincolante di vendita, ma un’attività è commercializzata in un mercato attivo, il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita corrisponde al prezzo di mercato dell’attività dedotti i costi di dismissione. Il prezzo di mercato corretto è solitamente il prezzo corrente dell’offerta. Quando non sono disponibili i prezzi correnti d’offerta, il prezzo dell’operazione più recente può fornire un criterio con il quale poter stimare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, purché non siano intervenuti significativi cambiamenti nel contesto economico tra la data dell’operazione e quella in cui la stima è effettuata.
27.
Se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’entità potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo che i costi di dismissione siano stati dedotti. Nel determinare questo ammontare, l’entità considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale. Il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita non riflette una vendita forzata, a meno che la direzione aziendale sia costretta a vendere immediatamente.
28.
I costi di dismissione, diversi da quelli già rilevati come passività, sono dedotti ai fini della determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Esempi di tali costi sono le spese legali, l’imposta di bollo e altre simili imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione dell’attività, e i costi incrementali diretti necessari per rendere un’attività pronta alla vendita. Tuttavia, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione dell’azienda successivi alla dismissione di un’attività non sono costi incrementali diretti per la dismissione della stessa.
29.
Talvolta, la dismissione di un’attività richiede che il compratore debba assumersi contestualmente all’attività anche una passività ed è disponibile solo un fair value (valore equo) meno i costi di vendita complessivo per l’attività e per la passività. Il paragrafo 78 illustra come comportarsi in tali circostanze.
Valore d’uso
30.
I seguenti elementi devono essere riflessi nel calcolo del valore d’uso di un’attività:
(a)
una stima dei flussi finanziari futuri che l’entità prevede derivino dall’attività;
(b)
aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari;
(c)
il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato;
(d)
il prezzo di assumersi l’incertezza implicita nell’attività;
e
(e)
altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che coloro che partecipano al mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l’entità si aspetta di ottenere dall’attività.
31.
La stima del valore d’uso di un’attività comporta le seguenti operazioni:
(a)
stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale;
e
(b)
applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.
32.
Gli elementi identificati nel paragrafo 30(b), (d) e (e) possono essere riflessi come rettifiche dei flussi finanziari futuri o come rettifiche al tasso di sconto. Qualsiasi approccio adotti un’entità per riflettere le aspettative sulle possibili variazioni del valore o dei tempi dei flussi finanziari futuri, il risultato deve riflettere il valore attuale atteso dei futuri flussi finanziari, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili. L’appendice A fornisce una guida aggiuntiva sull’uso delle tecniche del valore attuale nella determinazione del valore d’uso dell’attività.
Criteri di stima dei flussi finanziari futuri
33.
Nella valutazione del valore d’uso un’entità deve:
(a)
basare le proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e sostenibili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell’attività. Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall’esterno.
(b)
basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale, ma deve escludere eventuali flussi finanziari in entrata o in uscita futuri che si stima derivino da future ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni dell’andamento dell’attività. Le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato.
(c)
stimare le proiezioni di flussi finanziari superiori al periodo coperto dai più recenti budget/previsioni tramite estrapolazione delle proiezioni fondate su budget/previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l’entità opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.
34.
La direzione aziendale valuta la ragionevolezza delle ipotesi su cui le presenti proiezioni di flussi finanziari si basano esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti. La direzione aziendale deve assicurare che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi finanziari siano coerenti con i risultati effettivi passati, a condizione che gli effetti degli eventi successivi o di circostanze che non esistevano quando tali flussi finanziari attuali erano generati lo rendano appropriato.
35.
Budget/previsioni dettagliate, esplicite e attendibili di flussi finanziari futuri per archi temporali superiori ai cinque anni non sono generalmente disponibili. Per questo motivo, le stime dei flussi finanziari futuri effettuate dalla direzione aziendale sono fondate sui più recenti budget/previsioni per un periodo massimo di cinque anni. La direzione aziendale può fare uso di proiezioni di flussi finanziari fondati su budget/previsioni per un periodo superiore ai cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se può dimostrare la propria abilità, fondata sulle passate esperienze, nel prevedere accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo.
36.
Le proiezioni dei flussi finanziari sino alla fine della vita utile di un’attività sono stimate tramite l’estrapolazione di proiezioni di flussi finanziari basati su budget/previsioni utilizzando un tasso di crescita per gli anni successivi. Questo tasso è stabile o in diminuzione, a meno che una crescita del tasso sia coerente con informazioni oggettive di crescita in merito a modelli di cicli di vita di un prodotto o di un settore aziendale. Se appropriato, il tasso di crescita è zero o negativo.
37.
Quando le condizioni sono favorevoli, è probabile che altri concorrenti entrino nel mercato e che riducano i tassi di crescita. Perciò, le entità avranno difficoltà nel lungo periodo (per esempio, venti anni) a superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l’entità è operativa, o del mercato nel quale l’attività è inserita.
38.
Nel fare uso di informazioni contenute in budget/previsioni, l’entità valuta se l’informazione si basa su presupposti ragionevoli e dimostrabili ed esprime la migliore stima effettuata dalla direzione aziendale sull’insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la restante vita utile dell’attività.
Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri
39.
Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere:
(a)
le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività;
(b)
le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
e
(c)
i flussi finanziari netti, qualora esistano, che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile.
40.
Le stime dei flussi finanziari futuri e il tasso di attualizzazione riflettono presupposti coerenti in merito agli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale. Perciò, se il tasso di attualizzazione include l’effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore nominale. Se il tasso di attualizzazione esclude l’effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore reale (ma includono specifici aumenti o diminuzioni dei prezzi futuri).
41.
Le proiezioni di flussi finanziari in uscita includono quelli per la manutenzione ordinaria dell’attività e per le spese generali future che possono essere attribuibili direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all’uso dell’attività.
42.
Quando il valore contabile dell’attività non include ancora tutti i flussi finanziari in uscita che si manifesteranno prima che questa sia pronta per essere usata o venduta, la stima dei flussi finanziari futuri in uscita include una stima di qualsiasi altro flusso finanziario in uscita che si suppone si verifichi prima che l’attività sia pronta per l’uso o per la vendita. Per esempio, questo è il caso di un edificio in costruzione o di un progetto di sviluppo che non è ancora completato.
43.
Al fine di evitare un doppio conteggio, le stime di flussi finanziari futuri non includono:
(a)
flussi finanziari in entrata derivanti da attività che generano flussi finanziari in entrata che sono largamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata delle attività in oggetto (per esempio, attività finanziarie quali crediti);
e
(b)
flussi finanziari in uscita che sono correlati a obbligazioni rilevate tra le passività (per esempio, debiti, pensioni o accantonamenti).
44.
I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:
(a)
una ristrutturazione futura per la quale l’entità non è ancora impegnata;
o
(b)
dal miglioramento o ottimizzazione dell’andamento dell’attività.
45.
Poiché i flussi finanziari futuri dell’attività sono stimati in funzione della sua condizione corrente, il valore d’uso non riflette:
(a)
i flussi finanziari futuri in uscita, o i connessi risparmi di costo (per esempio, le riduzioni sui costi del personale) o i benefici che si suppone deriveranno da una futura ristrutturazione per la quale l’entità non è ancora impegnata; o
(b)
i flussi finanziari in uscita che miglioreranno o ottimizzeranno l’andamento dell’attività o i connessi flussi finanziari che si prevede deriveranno da tali flussi finanziari in uscita.
46.
Una ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante l’oggetto dell’attività intrapresa da un’entità o il modo in cui l’attività è condotta. Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali fornisce una guida che aiuta a chiarire quando l’entità si è impegnata in una ristrutturazione.
47.
Quando l’entità si impegna in una ristrutturazione, è probabile che alcune attività siano interessate da questa ristrutturazione. Una volta che l’entità si è impegnata nella ristrutturazione:
(a)
le stime dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita al fine di determinare il valore d’uso riflettono i tagli sui costi e gli altri benefici derivanti dalla ristrutturazione (in funzione del più recente budget/previsione approvati dalla direzione aziendale);
e
(b)
le stime di flussi finanziari in uscita per la ristrutturazione sono inclusi in un accantonamento per spese di ristrutturazione secondo quanto previsto dallo IAS 37.
L’esempio illustrativo 5 illustra l’incidenza che può avere una futura ristrutturazione sul calcolo del valore d’uso.
48.
Fino a che un’entità sostiene flussi finanziari in uscita che migliorano o ottimizzano l’andamento dell’attività, le stime di flussi futuri non includono le stime dei futuri flussi finanziari in entrata che si prevede derivino dall’aumento dei benefici economici associati ai flussi finanziari in uscita (vedere Esempio illustrativo 6).
49.
Le stime di flussi finanziari futuri includono i flussi finanziari in uscita necessari a mantenere il livello dei benefici economici che si prevede derivino dall’attività nella sua condizione corrente. Quando un’unità generatrice di flussi finanziari si compone di attività con diverse vite utili stimate, che sono tutte essenziali per il continuo funzionamento dell’unità, la sostituzione delle attività aventi vite più brevi è considerata parte della manutenzione ordinaria dell’unità nello stimare i futuri flussi finanziari associati all’unità. Similarmente quando un’attività singola consiste di componenti con diverse vite utili stimate, la sostituzione dei componenti aventi vite utili più brevi è considerata parte della manutenzione ricorrente dell’attività nello stimare i futuri flussi finanziari generati dall’attività.
50.
Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere:
(a)
i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento;
o
(b)
pagamenti o rimborsi d’imposta.
51.
I flussi finanziari attesi futuri riflettono presupposti che sono coerenti con il criterio con cui il tasso di attualizzazione è determinato. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte oppure ignorati. Poiché il valore temporale del denaro è considerato nell’attualizzazione dei flussi finanziari futuri stimati, questi flussi finanziari escludono i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. Analogamente, poiché il tasso di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte, anche i flussi finanziari futuri sono stimati al lordo degli effetti fiscali.
52.
La stima dei flussi finanziari netti incassabili (o pagabili) per la dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile è rappresentata dall’ammontare che l’entità si aspetta di ottenere dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di dismissione.
53.
La stima dei flussi finanziari netti che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile è determinata in modo similare al fair value (valore equo) meno i costi di vendita, con la differenza che, nella stima dei flussi finanziari netti:
(a)
l’entità usa i prezzi in vigore alla data della stima per attività similari che hanno completato il proprio ciclo di vita utile e che sono state utilizzate in condizioni similari a quelle in cui l’attività sarà usata.
(b)
l’entità rettifica questi prezzi per effetto sia di aumenti futuri dei prezzi dovuti all’inflazione generale che di specifici aumenti o diminuzioni. Tuttavia, se le stime di futuri flussi finanziari derivanti dall’uso continuativo dell’attività e il tasso di attualizzazione escludono l’effetto dell’inflazione generale, l’entità esclude anche questo effetto dalla stima dei flussi finanziari netti relativi alla dismissione.
Flussi finanziari futuri in valuta estera
54.
I flussi finanziari futuri sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e, quindi, attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella stessa valuta. L’entità traduce il valore attuale utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data del calcolo del valore d’uso.
Tasso di attualizzazione
55.
Il(i) tasso(i) di sconto deve(ono) essere il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti di mercato:
(a)
del valore temporale del denaro;
e
(b)
de i rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate.
56.
Un tasso che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività corrisponde al rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che l’entità si aspetta che derivino dall’attività in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività similari nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale di un’entità quotata che ha una singola attività (o un portafoglio di attività) similare all’attività considerata in termini di servizio e rischi. Tuttavia, il(i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d’uso di un’attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono stati rettificate. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte.
57.
Quando il tasso di un’attività specifica non è reperibile direttamente dal mercato, l’entità fa uso di altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. L’Appendice A fornisce una guida aggiuntiva sulla stima del tasso di sconto in tali circostanze.
RILEVAZIONE E DETERMINAZIONE DI UNA PERDITA PER RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE
58.
I paragrafi dal 59 al 64 contengono le disposizioni di rilevazione e determinazione delle perdite per riduzione durevole di valore di una singola attività diversa dall’avviamento. La rilevazione e la determinazione di perdite per riduzione durevole di valore per le unità generatrici di flussi finanziari e l’avviamento sono trattate nei paragrafi 65-108.
59.
Se, e solo se, il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione durevole di valore.
60.
Una perdita per riduzione durevole di valore deve essere immediatamente rilevata nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello della rideterminazione del valore dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quanto previsto da quel Principio.
61.
Una perdita per riduzione durevole di valore su un’attività non rivalutata è rilevata nel conto economico. Tuttavia, una perdita per riduzione durevole di valore su un’attività rivalutata è rilevata direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione dell’attività a meno che la perdita per riduzione durevole di valore non superi l’ammontare della riserva di rivalutazione per quella stessa attività.
62.
Quando la perdita per riduzione durevole di valore è stimata per un importo superiore al valore contabile dell’attività cui si riferisce, l’entità deve rilevare una passività se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.
63.
Dopo che la perdita per riduzione di valore è stata rilevata, la quota di ammortamento (svalutazione) dell’attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell’attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile.
64.
Se è rilevata una perdita per riduzione durevole di valore, qualsiasi connessa attività o passività fiscale differita è rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito attraverso la comparazione tra il valore contabile rettificato dell’attività e il suo valore ai fini fiscali (vedere Esempio illustrativo 3).
UNITÀ GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI E AVVIAMENTO
65.
I paragrafi 66-108 contengono le disposizioni per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari cui un’attività appartiene, per determinare il valore contabile e rilevare le perdite per riduzione durevole di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari e l’avviamento.
Identificazione dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale un’attività appartiene
66.
Se esiste un’indicazione che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore, deve essere stimato il valore recuperabile della singola attività. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l’entità deve determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene (unità generatrice di flussi finanziari dell’attività).
67.
Il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato se:
(a)
il valore d’uso dell’attività non è stimato essere prossimo al proprio fair value (valore equo) meno i costi di vendita (per esempio, quando non è possibile stimare che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso permanente dell’attività siano irrilevanti);
e
(b)
l’attività non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività.
In tali circostanze, il valore d’uso e, conseguentemente, il valore recuperabile, possono essere determinati solo con riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari dell’attività.
EsempioUn’entità mineraria possiede una ferrovia privata per agevolare la propria attività estrattiva. La ferrovia privata può essere venduta solo al valore di rottame e non genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività estrattive.Non è possibile stimare il valore recuperabile della ferrovia privata perché il suo valore d’uso non può essere determinato ed è probabilmente differente dal valore recuperabile. Perciò, l’entità stima il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui la ferrovia privata appartiene, ossia con la miniera nel suo insieme.
68.
Come definito nel paragrafo 6, l’unità generatrice di flussi finanziari di un’attività è il più piccolo gruppo di attività che comprende l’attività e che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività. L’identificazione di un’unità generatrice di flussi finanziari di un’attività implica un giudizio soggettivo. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato, l’entità identifica la più piccola aggregazione di attività che genera flussi finanziari in entrata largamente indipendenti.
EsempioUna società di autobus fornisce per contratto servizi a un Comune, che richiede un servizio minimo su ciascuno di cinque distinti percorsi. Le attività impiegate in ciascun percorso e i flussi finanziari derivanti da ciascun percorso possono essere identificati separatamente. Uno di questi percorsi opera con una significativa perdita.Poiché l’entità non ha la facoltà di chiudere uno qualsiasi dei percorsi degli autobus, il livello più basso di flussi finanziari in entrata identificabili, che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività, è il flusso finanziario in entrata generato dai cinque percorsi insieme. L’unità generatrice di flussi finanziari per ciascun percorso è la società di autobus nel suo insieme.
69.
I flussi finanziari in entrata sono flussi in entrata di liquidità e di attività equivalenti ricevute da parti esterne all’entità. Nell’identificare se i flussi finanziari in entrata derivanti da un’attività (o da un gruppo di attività) siano ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività, l’entità considera diversi fattori, fra i quali il modo in cui la direzione aziendale controlla l’operatività dell’entità (per esempio, per linee di prodotto, settori aziendali, dislocazioni aziendali, aree distrettuali o regionali) o come la direzione aziendale prende decisioni in merito a mantenere operativi o far cessare i beni e le attività dell’entità. L’esempio illustrativo 1 fornisce un esempio di identificazione di unità generatrici di flussi finanziari.
70.
Se esiste un mercato attivo per il prodotto di un’attività o di un gruppo di attività, tale attività o gruppo di attività deve essere identificato come un’unità generatrice di flussi finanziari, anche se alcuni o tutti i prodotti sono usati internamente. Se i flussi finanziari generati da una qualsiasi delle attività o unità generatrice di flussi finanziari sono influenzati da prezzi di trasferimento interno, un’entità deve utilizzare la miglior stima della direzione aziendale per il/i prezzo/i futuro/i che potrebbe(ro) essere ottenuto(i) in libere transazioni nello stimare:
(a)
i futuri flussi finanziari in entrata utilizzati per determinare il valore d’uso dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari;
e
(b)
i futuri flussi finanziari in uscita utilizzati per determinare il valore d’uso di ogni altra attività o unità generatrice di flussi finanziari che sono influenzati da prezzi di trasferimento interno.
71.
Anche se parte o tutto il prodotto di un’attività o di un gruppo di attività è usato da altre unità appartenenti all’entità che redige il bilancio (per esempio, prodotti a uno stadio intermedio del processo di produzione), questa attività o gruppi di attività formano un’unità generatrice di flussi finanziari distinta se l’entità può vendere questo prodotto in un mercato attivo. Questo perché l’attività o il gruppo di attività può generare flussi finanziari in entrata che sarebbero, in questa circostanza, ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività o altri gruppi di attività. Nell’utilizzare le informazioni basate su budget/previsioni che fanno riferimento a tale unità generatrice di flussi finanziari, o a un’eventuale altra attività o unità generatrice di flussi finanziari influenzata da prezzi di trasferimento interno, un’entità rettifica questa informazione se i prezzi di trasferimento interno non riflettono la miglior stima della direzione aziendale di prezzi futuri che potrebbero essere ottenuti in libere transazioni.
72.
Le unità generatrici di flussi finanziari della stessa attività o delle stesse tipologie di attività devono essere identificate con criteri uniformi da esercizio a esercizio, a meno che il cambiamento possa essere giustificato.
73.
Se l’entità ritiene che un’attività appartiene a un’unità generatrice di flussi finanziari diversa rispetto a quella dei precedenti esercizi, o che le tipologie di attività aggregate dell’unità generatrice di flussi finanziari dell’attività sono cambiate, il paragrafo 130 richiede che debbano essere fornite informazioni integrative sulle unità generatrici di flussi finanziari, se una perdita per riduzione durevole di valore viene rilevata o stornata per l’unità generatrice di flussi finanziari.
Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari
74.
Il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il valore d’uso della stessa. Per la determinazione del valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari, qualsiasi riferimento contenuto nei paragrafi 19-57 a «un’attività» è letto come riferimento a «un’unità generatrice di flussi finanziari».
75.
Il valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.
76.
Il valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari:
(a)
include il valore contabile delle sole attività che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e uniforme, all’unità generatrice di flussi finanziari e che genereranno flussi finanziari futuri in entrata utilizzati nel determinare il valore d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari;
e
(b)
non include il valore contabile di una qualunque passività rilevata, a meno che il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari non possa essere determinato senza tenere conto di questa passività.
Ciò è dovuto al fatto che il fair value (valore equo) meno i costi di vendita e il valore d’uso di un’unità generatrice di flussi finanziari sono determinati escludendo i flussi finanziari relativi ad attività che non sono parte dell’unità generatrice di flussi finanziari ed a passività che sono state rilevate (vedere paragrafi 28 e 43).
77.
Quando le attività sono raggruppate per valutarne la loro ricuperabilità, è importante includere nell’unità generatrice di flussi finanziari tutte le attività che generano o sono usate per generare flussi finanziari in entrata. Altrimenti, l’unità generatrice di flussi finanziari può sembrare totalmente recuperabile quando in realtà si è verificata una perdita per riduzione durevole di valore. In alcune circostanze, sebbene alcune attività contribuiscano alla formazione dei futuri flussi finanziari attesi di un’unità generatrice di flussi finanziari, queste non possono essere imputate all’unità generatrice di flussi finanziari in base a un criterio ragionevole e uniforme. Questo potrebbe essere il caso dell’avviamento o delle attività societarie quali, per esempio, le attività della sede. I paragrafi 80-103 spiegano come trattare queste attività nella verifica di una riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari.
78.
Può essere necessario tener conto di alcune passività già rilevate al fine di misurare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari. Ciò si può verificare se la dismissione di un’unità generatrice di flussi finanziari richiede che il compratore si accolli una passività. In tale circostanza, il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita (o il flusso finanziario stimato derivante dalla dismissione finale) dell’unità generatrice di flussi finanziari equivale al prezzo netto di vendita stimato delle attività dell’unità generatrice di flussi finanziari e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione. Per effettuare una comparazione che abbia senso tra valore contabile dell’unità generatrice di flussi e valore recuperabile, il valore contabile della passività è detratto sia nella determinazione del valore d’uso sia del valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.
EsempioUna società gestisce una miniera in un Paese in cui la normativa richiede che il proprietario ripristini il sito una volta conclusa la propria attività estrattiva. Il costo di tale operazione comprende la rimozione dello strato in superficie prima che l’attività estrattiva cominci. Un accantonamento per i costi di rimozione dello strato in superficie è stato rilevato non appena lo stesso è stato rimosso. L’ammontare previsto è stato rilevato come parte del costo della miniera e ammortizzato lungo il corso della vita utile della miniera. Il valore contabile dell’accantonamento per i costi di bonifica è pari a CU500 (3), che equivale al valore attuale dei costi di bonifica.L’entità sta verificando se la miniera ha subito una riduzione durevole di valore. L’unità generatrice di flussi finanziari della miniera è la miniera nel suo insieme. L’entità ha ricevuto diverse offerte di acquisto della miniera a un prezzo di circa CU800. Questo prezzo riflette il fatto che l’acquirente si accollerà l’obbligo di ripristinare lo strato in superficie. I costi di dismissione della miniera sono irrilevanti. Il valore d’uso della miniera è valutato approssimativamente in CU1 200, esclusi i costi di ripristino (ristorazione). Il valore contabile della miniera è di CU1 000.Il fair value (valore equo) dell’unità generatrice di flussi finanziari meno i costi di vendita è pari a CU800.
Tale importo è comprensivo dei costi di ripristino (o ristorazione) già accantonati. Come conseguenza, il valore d’uso dell’unità generatrice è calcolato dopo la valutazione dei costi di ristorazione ed è stimato pari a CU700 (CU1.200 meno CU500). Il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari è CU500, che è il risultato del valore contabile della miniera (CU1 000) meno il valore contabile dell’accantonamento per i costi di ripristino (ristorazione) (CU500).
Quindi l’importo recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari supera il suo valore contabile.
79.
Per motivi pratici, il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari è talvolta determinato dopo aver tenuto conto anche di attività che non fanno parte dell’unità generatrice di flussi finanziari (per esempio, crediti o altre attività finanziarie) o passività che sono state rilevate (per esempio, debiti, indennità e altri accantonamenti). In tali circostanze, il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari è aumentato e diminuito rispettivamente del valore contabile di tali attività e passività.
Avviamento
Allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari
80.
Al fine della verifica per riduzione durevole di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari dell’acquirente, o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino dalle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’impresa acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento è così allocato deve:
(a)
rappresentare il livello minimo all’interno dell’entità a cui l’avviamento è monitorato ai fini del controllo di gestione interno;
e
(b)
non essere maggiore di un settore basato sullo schema di presentazione primario o secondario dell’entità determinato secondo quanto previsto dallo IAS 14 Informativa di settore.
81.
L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato da un acquirente in anticipo per di futuri benefici economici derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente. L’avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di unità generatrici di flussi finanziari. L’avviamento a volte non può essere allocato secondo un criterio non arbitrario a singole unità generatrici di flussi finanziari, ma soltanto a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari. Ne deriva che il più basso livello all’interno dell’entità nel quale l’avviamento è monitorato a fini del controllo di gestione interno comprende a volte un numero di unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento fa riferimento, ma alle quali non può essere allocato. I riferimenti dei paragrafi 83-99 a un’unità generatrice di flussi finanziari alle quali l’avviamento è allocato dovrebbero essere letti come riferimenti anche a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari a cui l’avviamento è allocato.
82.
L’applicazione delle disposizioni del paragrafo 80 risulta nella verifica dell’avviamento per riduzione durevole di valore a un livello che riflette il modo in cui un’entità gestisce le proprie operazioni e con cui l’avviamento sarebbe naturalmente associato. Quindi, non è tipicamente richiesto sviluppare ulteriori sistemi informativi.
83.
Un’unità generatrice di flussi finanziari cui viene allocato l’avviamento al fine di verificare una riduzione durevole di valore può non coincidere con il livello al quale l’avviamento viene allocato secondo quanto previsto dallo IAS 21 Gli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere per determinare gli utili e le perdite su cambi. Per esempio, se lo IAS 21 richiede a un’entità di allocare l’avviamento a livelli relativamente bassi per valutare gli utili e le perdite su cambi, non è richiesto di verificare l’avviamento per riduzione durevole di valore allo stesso livello a meno che a tale livello si monitori anche l’avviamento a fini del controllo di gestione interno.
84.
Se l’allocazione iniziale dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non può essere completata prima della fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione aziendale, tale allocazione iniziale deve essere completata entro la fine dell’esercizio che ha inizio dopo la data di acquisizione.
85.
Secondo quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se la contabilizzazione iniziale per un’aggregazione aziendale può essere determinata soltanto provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione, l’acquirente:
(a)
contabilizza l’aggregazione con tali valori provvisori;
e
(b)
rileva eventuali rettifiche a tali valori provvisori come un risultato del completamento della contabilizzazione iniziale entro dodici mesi dalla data di acquisizione.
In tali circostanze, potrebbe non essere possibile completare l’attribuzione iniziale dell’avviamento acquisito nell’aggregazione prima della fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione. Quando ciò accade, l’entità riporta le informazioni richieste dal paragrafo 133.
86.
Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette un’attività che è parte di tale unità, l’avviamento associato con l’attività dismessa deve essere:
(a)
incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina l’utile o la perdita dalla dismissione;
e
(b)
determinato sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta di unità generatrici di flussi finanziari, a meno che l’entità possa dimostrare che alcuni altri metodi riflettano meglio l’avviamento associato all’attività dismessa.
EsempioUn’entità vende per CU100 un’attività che era parte di un’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato allocato. L’avviamento allocato all’unità non può essere identificato o associato con un gruppo di attività a un livello inferiore a tale unità, se non arbitrariamente. Il valore recuperabile della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari è CU300.Poiché l’avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari non può essere identificato arbitrariamente o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore a tale unità, l’avviamento associato con l’attività dismessa è valutata sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità. Quindi, il 25 per cento dell’avviamento attribuito all’unità generatrice di flussi finanziari è incluso nel valore contabile dell’attività venduta.
87.
Se un’entità riorganizza la struttura del suo sistema informativo in modo tale che si modifica la composizione di una o più unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, l’avviamento deve essere riallocato alle unità interessate.
Questa nuova allocazione deve essere fatta con il criterio del valore relativo simile a quello utilizzato quando un’entità dismette un’attività facente parte di un’unità generatrice di flussi finanziari a meno che l’entità possa dimostrare che altri metodi riflettano meglio l’avviamento associato alle unità riorganizzate.
EsempioL’avviamento era stato precedentemente allocato all’unità A generatrice di flussi finanziari A. L’avviamento allocato ad A non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A, se non arbitrariamente. A è da suddividersi e integrarsi o altre tre unità generatrici di flussi finanziari, B, C, e D.Poiché l’avviamento allocato ad A non può essere identificato su base arbitraria o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A, esso è riallocato alle unità B, C e D sulla base dei valori relativi delle tre parti di A prima che tali porzioni siano integrate in B, C e D.
Verifica delle unità generatrici di flussi finanziari comprensive dell’avviamento per riduzione durevole di valore
88.
Quando, come descritto nel paragrafo 81, l’avviamento si riferisce all’unità generatrice di flussi finanziari ma non è stato allocato a tale unità, si deve sottoporre l’unità a una verifica per riduzione durevole di valore ogni qualvolta vi è un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, al netto di qualunque avviamento, con il suo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
89.
Se un’unità generatrice di flussi finanziari descritta nel paragrafo 88 include nel proprio valore contabile un’attività immateriale che ha una vita utile indefinita o non è ancora disponibile all’uso e tale attività può essere verificata per riduzione durevole di valore soltanto come facente parte dell’unità generatrice di flussi finanziari, il paragrafo 10 richiede che anche l’unità sia verificata annualmente per riduzione durevole di valore.
90.
Un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento deve essere verificato annualmente per riduzione durevole di valore, e ogni qualvolta vi sia un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, che include l’avviamento, con il valore recuperabile dell’unità. Se il valore recuperabile di un’unità eccede il valore contabile dell’unità, l’unità e l’avviamento attribuito a tale unità deve essere considerato come se non avesse subito una riduzione durevole di valore. Se il valore contabile dell’unità supera il valore recuperabile dell’unità, l’entità deve rilevare la perdita per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
Quote di pertinenza di terzi
91.
Secondo quanto previsto dall’IFRS 3, l’avviamento rilevato in un’aggregazione aziendale rappresenta l’avviamento acquisito dalla controllante in base alla quota di pertinenza, anziché l’ammontare dell’avviamento controllato dalla stessa come risultato dell’aggregazione aziendale. Quindi, l’avviamento attribuibile a una quota di pertinenza di terzi non è rilevato nel bilancio consolidato della controllante. Di conseguenza, se vi è una quota di pertinenza di terzi in un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento, il valore contabile di tale unità include:
(a)
sia la quota della controllante che la quota di pertinenza di terzi nelle attività nette identificabili dell’unità;
e
(b)
la quota della controllante nell’avviamento.
Tuttavia, parte del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari determinata secondo quanto previsto dal presente Principio è attribuibile alla quota di pertinenza di terzi nell’avviamento.
92.
Di conseguenza, al fine di verificare la riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non completamente posseduta con l’avviamento, il valore contabile di tale unità è figurativamente rettificato, prima di essere confrontato con il suo valore recuperabile. Ciò è ottenuto aggiungendo al valore contabile dell’avviamento allocato all’unità l’avviamento attribuibile alla quota di pertinenza di terzi. Questo valore contabile figurativamente rettificato viene poi confrontato con il valore recuperabile dell’unità per determinare se l’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione durevole di valore. In tal caso, l’entità alloca innanzitutto la perdita per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104 per ridurre il valore contabile dell’avviamento allocato all’unità.
93.
Tuttavia, poiché l’avviamento è rilevato soltanto nella misura della quota di pertinenza dalla controllante, qualunque perdita per riduzione durevole di valore relativa all’avviamento si ripartisce tra quella attribuibile alla controllante e quella attribuibile alla quota di pertinenza di terzi, rilevando solo la prima come perdita per riduzione durevole di valore dell’avviamento.
94.
Se la perdita per riduzione durevole di valore totale relativa all’avviamento è inferiore all’eccedenza del valore contabile figurativamente rettificato dell’unità generatrice di flussi finanziari rispetto al suo valore recuperabile, il paragrafo 104 dispone che l’eccedenza residua sia allocata alle altre attività dell’unità in proporzione al valore contabile di ogni attività dell’unità.
95.
L’esempio illustrativo n. 7 illustra la verifica per riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non interamente posseduta che include l’avviamento.
Tempistica delle verifiche per riduzione durevole di valore
96.
La verifica annuale per riduzione durevole di valore per un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato attribuito può essere svolta in qualsiasi momento durante l’esercizio di riferimento, a condizione che la verifica venga fatta nello stesso periodo tutti gli anni. Unità generatrici di flussi finanziari differenti possono essere verificate per riduzione durevole di valore in momenti diversi. Tuttavia, se parte o tutto l’avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari (gruppi di unità) è stato acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio in corso l’unità deve essere sottoposta a verifica per riduzione durevole di valore prima della fine dell’esercizio in corso.
97.
Se le attività che costituiscono l’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato allocato vengono verificate per riduzione durevole di valore nello stesso momento dell’unità che include l’avviamento, le singole unità devono essere verificate per riduzione durevole di valore prima dell’unità che contiene l’avviamento. Analogamente se le unità generatrici di flussi finanziari che costituiscono un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari al quale è stato allocato l’avviamento vengono verificate per riduzione durevole di valore nello stesso momento del gruppo di unità che contiene l’avviamento, le singole unità devono essere verificate per riduzione durevole di valore prima del gruppo di unità che include l’avviamento.
98.
Al momento della verifica per riduzione durevole di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l’avviamento, vi può essere un’indicazione di una riduzione durevole di valore di un’attività che è parte dell’unità che include l’avviamento, In tali circostanze, l’entità innanzitutto verifica l’attività per riduzione durevole di valore, e rileva eventuali perdite per riduzione durevoli di valore di tale attività prima di verificare per riduzione durevole di valore l’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento. Analogamente, ci può essere un’indicazione di una riduzione durevole di valore in un’unità generatrice di flussi finanziari all’interno di un gruppo di unità che include l’avviamento. In tali circostanze, l’entità innanzitutto verifica per riduzione durevole di valore l’unità generatrice di flussi finanziari, e rileva eventuali perdite per riduzione durevole di valore per tale unità prima di verificare per riduzione durevole di valore il gruppo di unità cui è stato allocato l’avviamento.
99.
Il più recente calcolo analitico effettuato in un periodo precedente del valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato può essere utilizzato nella verifica per riduzione durevole di valore per quell’unità nell’esercizio corrente, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:
(a)
le attività e le passività che formano l’unità non si sono modificate significativamente dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile;
(b)
il calcolo del valore recuperabile più recente era risultato in un valore che eccedeva il valore contabile dell’unità con un margine sostanziale;
e
(c)
sulla base di un’analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che l’attuale determinazione del valore recuperabile sia inferiore all’attuale valore contabile dell’unità, è remota.
Attività gestite centralmente (corporate assets)
100.
Le attività gestite centralmente (corporate assets) comprendono attività di gruppo o divisionali quali, per esempio, l’edificio in cui si trova la direzione centrale o una sua divisione o i macchinari per l’elaborazione elettronica dei dati o un centro di ricerca. La struttura dell’entità determina se un’attività soddisfa la definizione di attività gestite centralmente contenuta nel presente Principio per una particolare unità generatrice di flussi finanziari. Le caratteristiche distintive di queste attività aziendali sono che esse non generano flussi finanziari in entrata indipendentemente dalle altre attività o da altri gruppi di attività e che i loro valori contabili non possono essere totalmente imputati all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto.
101.
Poiché le predette attività non generano distinti flussi finanziari in entrata, il valore recuperabile di ciascuna di tali attività non può essere determinato a meno che la direzione aziendale abbia deciso di dismettere l’attività. Di conseguenza, se vi è un’indicazione che tale attività possa aver subito una riduzione durevole di valore, si determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui questa attività appartiene, ed esso viene confrontato con il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari. Eventuali perdite per riduzione durevole di valore sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
102.
Nel verificare se un’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una perdita per riduzione durevole di valore, l’entità deve identificare tutte le attività gestite centralmente che fanno riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto. Se una parte del valore contabile di un’attività gestita centralmente:
(a)
può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente a tale unità, l’entità deve confrontare il valore contabile dell’unità, inclusa la parte del valore contabile dell’attività gestita centralmente allocate all’unità, con il relativo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
(b)
non può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente a tale unità, l’entità deve:
(i)
confrontare il valore contabile dell’unità, esclusa l’attività gestita centralmente, con il suo valore recuperabile e rilevare qualunque perdita per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104;
(ii)
identificare il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari che includa l’unità generatrice di flussi finanziari in questione e a cui una parte del valore contabile dell’attività gestita centralmente può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente;
e
(iii)
confrontare il valore contabile di tale gruppo di unità generatrici di flussi finanziari inclusa la parte del valore contabile dell’attività gestita centralmente allocata a tale gruppo di unità, con il valore recuperabile del gruppo di unità. Qualunque perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
103.
L’Esempio Illustrativo 8 illustra l’applicazione di queste disposizioni alle attività gestite centralmente.
Perdita per riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
104.
Una perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata per una unità generatrici di flussi finanziari (il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento o un’attività gestita centralmente è stato allocato) se, e soltanto se, il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è inferiore al valore contabile dell’unità (gruppo di unità). La perdita per riduzione durevole di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’unità (gruppo di unità) nel seguente ordine:
(a)
prima, per ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari (gruppo di unità);
e
(b)
quindi, alle altre attività dell’unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’unità (gruppo di unità).
Tali riduzioni dei valori contabili devono essere trattate come perdite per riduzione durevole di valore delle singole attività e rilevate in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 60.
105.
Nell’attribuire una perdita per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104, un’entità non deve ridurre il valore contabile di un’attività al di sotto del maggior valore tra:
(a)
il fair value (valore equo) meno i costi di vendita (se determinabile);
(b)
il valore d’uso (se determinabile);
e
(c)
zero.
L’ammontare della perdita per riduzione durevole di valore che sarebbe stata altrimenti imputata all’attività deve essere allocata proporzionalmente alle altre attività dell’unità (gruppo di unità).
106.
Se non è fattibile stimare il valore recuperabile di ciascuna attività di un’unità generatrice di flussi finanziari, il presente Principio richiede che la perdita per riduzione durevole di valore sia ripartita discrezionalmente tra le attività della stessa unità, tranne l’avviamento, perché tutte le attività di un’unità generatrice di flussi finanziari operano congiuntamente.
107.
Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato (vedere paragrafo 67):
(a)
una perdita per riduzione durevole di valore dell’attività è rilevata se il proprio valore contabile è più elevato del maggiore tra il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e i risultati delle procedure di ripartizione descritte nei paragrafi 104 e 105;
e
(b)
nessuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività è rilevata se la connessa unità generatrice di flussi finanziari non ha subito una perdita per riduzione durevole di valore. Questo si applica anche se il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita dell’attività è inferiore al valore contabile.
EsempioUna macchina ha subito un danno ma è ancora funzionante, sebbene non come prima che si danneggiasse. Il fair value (valore equo) della macchina meno i costi di vendita è inferiore al valore contabile. La macchina non genera suoi propri flussi finanziari in entrata. Il più piccolo gruppo identificabile di attività che comprende la macchina e che genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività è la linea di produzione alla quale la macchina appartiene. Il valore recuperabile della linea di produzione indica che questa, considerata nel suo insieme, non ha subito alcuna riduzione durevole di valore.Presupposto 1: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale non riflettono alcun impegno preso dalla direzione stessa per sostituire la macchina.Il valore recuperabile della sola macchina non può essere stimato perché il valore d’uso di una macchina:
(a)
può differire dal suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita;
e
(b)
può essere determinato solamente con riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (la linea di produzione).
La linea di produzione non subisce una riduzione durevole di valore. Quindi, non viene rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore per la macchina. Tuttavia, l’entità può aver bisogno di rivedere il periodo o il criterio di ammortamento della macchina. Forse, può essere necessario un periodo di ammortamento più corto o un metodo di ammortamento più rapido per riflettere la restante vita utile attesa della macchina o l’andamento con cui i benefici economici si presume saranno consumati dall’entità.Presupposto 2: i budget/previsioni approvati dalla direzione aziendale riflettono un impegno preso da parte degli amministratori per rimpiazzare la macchina e per venderla nel futuro prossimo. I flussi finanziari derivanti dall’uso continuativo della macchina sino alla sua dismissione sono ritenuti irrilevanti.Il valore d’uso della macchina può essere stimato pressoché equivalente al suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Perciò, il valore recuperabile della macchina può essere stimato e non viene presa in considerazione l’unità generatrice di flussi finanziari alla quale la macchina appartiene (ossia la linea di produzione). In considerazione del fatto che il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita della macchina è inferiore al suo valore contabile, viene rilevata una perdita per riduzione durevole di valore della macchina.
108.
Dopo aver applicato le disposizioni contenute nei paragrafi 104 e 105, deve essere rilevata una passività per qualsiasi importo residuo di una perdita per riduzione durevole di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.
RIPRISTINI DI VALORE
109.
I paragrafi compresi tra 110 e 116 contengono le disposizioni relative al ripristino di valore di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita per riduzione durevole di valore rilevata in esercizi precedenti. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività presentate nei paragrafi 117-121, per un’unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 122 e 123 e per l’avviamento nei paragrafi 124-125.
110.
L’entità deve valutare a ogni data di chiusura se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti per un’attività diversa dall’avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile di tale attività.
111.
Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti per un’attività diversa dall’avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta, l’entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:
Fonti esterne di informazione
(a)
il valore di mercato dell’attività è aumentato in maniera significativa nel corso dell’esercizio.
(b)
significativi cambiamenti con effetto favorevole per l’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o lo avranno nel futuro prossimo, nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale l’entità opera o nel mercato nel quale l’attività è interessata.
(c)
i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono diminuiti nel corso dell’esercizio, e tali diminuzioni probabilmente condizionano il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso dell’attività e incrementano in maniera rilevante il valore recuperabile dell’attività.
Fonti interne di informazione
(d)
significativi cambiamenti con effetto favorevole sull’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o si presume che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l’attività è usata o si presume sia usata. Questi cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per migliorare o ottimizzare l’efficienza dell’attività o ristrutturare l’operazione a cui l’attività appartiene.
(e)
vi sono indicazioni evidenti dal sistema informativo interno che il rendimento economico dell’attività è, o sarà, migliore di quanto precedentemente supposto.
112.
Le indicazioni di una potenziale diminuzione di una perdita per riduzione durevole di valore fornite nel paragrafo 111 rispecchiano fondamentalmente le indicazioni contrarie previste per l’individuazione di una perdita per riduzione durevole di valore contenute nel paragrafo 12.
113.
Se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività già rilevata diversa dall’avviamento, possa non esistere più o possa essersi ridotta, ciò può essere indice del fatto che la restante vita utile, il metodo di ammortamento (di svalutazione) o il valore residuo necessita di essere riconsiderato e rettificato in conformità alle disposizioni del Principio applicabile all’attività, persino se non vi è stato alcun ripristino di valore dell’attività.
114.
Una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività diversa dall’avviamento rilevata negli esercizi precedenti deve essere rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività da quando è stata rilevata l’ultima perdita per riduzione durevole di valore. Se ci troviamo in questa circostanza, il valore contabile dell’attività a eccezione di quanto indicato nel paragrafo 117, deve essere aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.
115.
Un ripristino di valore riflette un aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto da un’attività, sia dal suo utilizzo sia dalla sua vendita, intercorso dalla data in cui l’entità ha rilevato per l’ultima volta una perdita per riduzione durevole di valore di quell’attività. Il paragrafo 130 dispone che un’entità identifichi il cambiamento nelle stime che è all’origine dell’aumento nella stima del servizio potenzialmente offerto. Esempi di cambiamenti nelle stime includono:
(a)
un cambiamento nel criterio utilizzato per calcolare il valore recuperabile (per esempio, se il valore recuperabile è basato sul fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o sul valore d’uso);
(b)
se il valore recuperabile si basava sul valore d’uso, un cambiamento nel valore o nella stima dei tempi dei flussi finanziari futuri o nel tasso di sconto;
o
(c)
se il valore recuperabile si basava sul fair value (valore equo) meno i costi di vendita, un cambiamento nella stima dei componenti del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita.
116.
Il valore d’uso di un’attività può diventare maggiore del valore contabile dell’attività semplicemente perché il valore attuale dei flussi finanziari in entrata aumenta allorché i flussi si avvicinano nel tempo. Tuttavia il servizio potenzialmente offerto dall’attività non è aumentato. Di conseguenza, una perdita per riduzione durevole di valore non viene eliminata a seguito del passare del tempo (alcune volte chiamato ammortamento o «unwinding» dell’attualizzazione), anche se il valore recuperabile dell’attività diviene maggiore rispetto al valore contabile.
Ripristino di valore di una singola attività
117.
L’accresciuto valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento attribuibile a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività negli anni precedenti.
118.
Qualsiasi incremento nel valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento che lo renda maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l’entità utilizza il Principio applicabile a tale attività.
119.
Un ripristino di valore di un’attività diversa dall’avviamento deve essere rilevato immediatamente nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quando previsto dal Principio contabile internazionale.
120.
Un ripristino di valore di un’attività rivalutata è accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, nella misura in cui una riduzione durevole di valore sulla stessa attività rivalutata era stata precedentemente rilevata nel conto economico anche un ripristino di valore è rilevato nel conto economico.
121.
Dopo aver rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell’attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la restante vita utile.
Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
122.
Un ripristino di valore per un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere allocato alle attività dell’unità, a eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività. Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 119.
123.
Nell’allocare l’importo derivante da un ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 122, il valore contabile di un’attività non può essere superiore al più basso tra:
(a)
il valore recuperabile (qualora determinabile);
e
(b)
il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell’ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività.
L’ammontare del ripristino di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all’attività deve essere allocato in base a un criterio proporzionale alle altre attività dell’unità eccetto per l’avviamento.
Ripristino di valore per l’avviamento
124.
Una perdita per riduzione durevole di valore rilevata per l’avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo.
125.
Lo IAS 38 Attività immateriali vieta la rilevazione dell’avviamento generato internamente. Qualunque incremento del valore recuperabile dell’avviamento in esercizi successivi alla rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore per tale avviamento è probabile che costituisca un aumento generato nell’avviamento internamente, piuttosto che una eliminazione della perdita per riduzione durevole rilevata per l’avviamento acquisito.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
126.
L’entità deve indicare per ciascuna classe di attività:
(a)
l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevate nel conto economico nel corso dell’esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali perdite per riduzione durevole di valore sono incluse.
(b)
l’ammontare dei ripristini di valore rilevati nel conto economico nel corso dell’esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti.
(c)
l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
(d)
l’ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
127.
Una classe di attività è un gruppo di attività similari per natura e utilizzo nell’attività dell’entità.
128.
L’informazione richiesta nel paragrafo 126 può essere esposta congiuntamente a un’altra informazione prevista per la classe di attività. Per esempio, questa informazione può essere inclusa in una riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all’inizio e alla fine dell’esercizio, come disposto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
129.
Un’entità che riporta l’informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14 Informativa di settore deve indicare quanto segue per ogni settore sulla base dello schema di riferimento primario dell’entità:
(a)
l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
(b)
l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
130.
Un’entità deve indicare quanto segue per ogni perdita per riduzione durevole di valore significativa rilevata o eliminata durante l’esercizio per ogni specifica attività, incluso l’avviamento, o un’unità generatrice di flussi finanziari.
(a)
i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione durevole di valore.
(b)
l’ammontare della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata.
(c)
per una attività singola:
(i)
la natura dell’attività;
e
(ii)
se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l’attività, basato sullo schema di riferimento primario dell’entità.
(d)
per una unità generatrice di flussi finanziari:
(i)
una descrizione dell’unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di produzione, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di informativa come definito nello IAS 14);
(ii)
l’importo della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14, per settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell’entità;
e
(iii)
se l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l’unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata.
(e)
se il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d’uso.
(f)
se il valore recuperabile corrisponde al fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la base utilizzata per determinare il fair value dedotti i costi di vendita (ovvero se il fair value era stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo).
(g)
se il valore recuperabile è il valore d’uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato(i) nella stima corrente e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d’uso.
131.
L’entità deve presentare la seguente informativa per il valore complessivo delle perdite per riduzione durevole di valore e dei ripristini di valore rilevati durante l’esercizio per i quali non viene data alcuna informazione secondo quanto previsto dal paragrafo 130:
(a)
le classi principali di attività interessate dalle perdite per riduzione durevole di valore e le classi principali di attività interessate dai ripristini di valore.
(b)
i fatti e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione di tali perdite per riduzione durevole di valore e i ripristini di valore.
132.
Si incoraggiano le entità a indicare i presupposti utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell’esercizio. Tuttavia, il paragrafo 134 prevede che un’entità fornisca informativa sulle stime utilizzate per valutare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari quando l’avviamento o un’attività immateriale dalla vita utile indefinita sono inclusi nel valore contabile di tale unità.
133.
Se, secondo quanto previsto dal paragrafo 84, qualunque parte dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio non è stata allocata a un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari alla data di riferimento del bilancio, l’importo dell’avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.
Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita
134.
Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:
(a)
il valore contabile dell’avviamento attribuito all’unità (gruppo di unità).
(b)
il valore contabile delle attività immateriali con vite utili indefinite attribuito all’unità (gruppo di unità).
(c)
il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità), ossia il valore d’uso o fair value (valore equo) (dedotti i costi di vendita).
(d)
se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul valore d’uso:
(i)
una descrizione di ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile.
(ii)
una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
(iii)
l’esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui più recenti budget/previsioni e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni, per un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo.
(iv)
il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti, e la giustificazione per l’utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l’entità opera, o per il mercato a cui l’unità (gruppo di unità) è rivolta.
(v)
il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.
(e)
se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinare il fair value dedotti i costi di vendita. Se il fair value dedotti i costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l’unità (gruppo di unità), devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:
(i)
una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile.
(ii)
una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è (sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
(f)
se un cambiamento, ragionevolmente possibile, in un assunto di base su cui la direzione ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore contabile dell’unità (gruppo di unità) superi il valore recuperabile:
(i)
l’eccedenza del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) rispetto al valore contabile.
(ii)
il valore assegnato agli assunti di base.
(iii)
l’importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) sia pari al valore contabile.
135.
Se parte o tutto il valore contabile dell’avviamento o di attività immateriali dalla vita utile indefinita è allocato a una molteplicità di unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari multiple, e l’importo così attribuito a ogni unità (gruppo di unità) non è significativo rispetto al valore contabile totale dell’entità dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita, tale fatto deve essere illustrato, insieme al valore contabile complessivo dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità). Inoltre se, in tali circostanze, gli importi recuperabili di parte di tali unità (gruppi di unità) si basano sullo(gli) stesso(i) assunto(i) di base e il valore contabile complessivo dell’avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita loro attribuito è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento dell’entità o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita un’entità deve indicare tale fatto, insieme a:
(a)
il valore contabile complessivo dell’avviamento attribuito a tali unità (gruppo di unità).
(b)
il valore contabile complessivo delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppo di unità).
(c)
una descrizione dell’(degli) assunto(i) di base.
(d)
una descrizione dell’approccio della direzione per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
(e)
se un cambiamento, ragionevolmente possibile, nell’(negli) assunto(i) di base potrebbe far sì che i valori contabili complessivi delle unità (gruppo di unità) superino il totale dei valori recuperabili:
(i)
l’eccedenza de i valori recuperabili delle unità (gruppo di unità) il rispetto al totale dei valori contabili.
(ii)
il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base.
(iii)
l’importo a cui il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base deve(ono) rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore complessivo recuperabile delle unità (gruppo di unità) sia pari al loro valore contabile complessivo.
136.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 24 o 99, il calcolo dettagliato più recente effettuato in un periodo precedente dell’importo recuperabile di un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari può essere rilevato e utilizzato nella verifica per riduzione durevole di valore per quell’unità (gruppo di unità) nell’esercizio corrente a condizione che siano soddisfatti i criteri specificati. Quando ciò si verifica, le informazioni per tale unità (gruppo di unità) che sono incluse nelle indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135 fanno riferimento al portare avanti il calcolo del valore recuperabile.
137.
L’Esempio illustrativo n. 9 mostra le indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
138.
Se un’entità sceglie, secondo quanto previsto dal paragrafo 85 dell’ IFRS 3 Aggregazioni aziendali di applicare lo IFRS 3 a partire da qualsiasi data antecedente le date di entrata in vigore esposte nei paragrafi 78-84 dell’ IFRS 3, deve anche applicare il presente Principio prospetticamente dalla stessa data.
139.
Diversamente, un’entità deve applicare il presente Principio:
(a)
all’avviamento e alle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali la cui data di accordo è il 31 marzo 2004 o successiva;
e
(b)
a tutte le altre attività prospetticamente dall’inizio del primo esercizio con inizio il, o dopo il, 31 marzo 2004.
140.
Le entità a cui si applica il paragrafo 139 sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 139. Comunque, se un’entità applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, deve anche applicare lo IFRS 3 e lo IAS 38 Attività immateriali (come rivisto nel 2004) alla stessa data.
ELIMINAZIONE DELLO IAS 36 (EMESSO NEL 1998)
141.
Il presente Principio sostituisce lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (emesso nel 1998).
(1) Nel caso di un’attività immateriale, il termine «ammortamento» è generalmente usato al posto di «svalutazione» («amortization»). I due termini vengono considerati sinonimi.
(2) Una volta che un’attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo destinato alla dismissione classificato come posseduto per la vendita), è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio ed è contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività destinate a cessare.
(3) Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati «currency units» (unità di moneta) (CU).
APPENDICE A
Utilizzo delle tecniche di attualizzazione per la determinazione del valore d’uso
Questa appendice costituisce parte integrante del Principio. Fornisce una guida sull’uso delle tecniche di attualizzazione nella determinazione del valore d’uso. Sebbene la guida utilizzi il termine «attività», essa si applica ugualmente a un gruppo di attività che formano un’unità generatrice di flussi finanziari.
I componenti di una determinazione del valore attuale
A1.
L’insieme dei seguenti elementi misurano le differenze economiche tra le attività:
(a)
una stima dei flussi finanziari futuri, o in casi più complessi, della serie di flussi finanziari futuri che l’entità prevede deriveranno dall’attività;
(b)
le aspettative di possibili variazioni dell’ammontare o della tempistica di tali flussi finanziari;
(c)
il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso di interesse corrente di mercato privo di rischio;
(d)
il prezzo di assumersi l’incertezza implicita nell’attività;
e
(e)
altri fattori, a volte non identificabili, (quali la mancanza di liquidità), che gli operatori del mercato rifletterebbero nella misurazione dei flussi finanziari futuri che l’entità prevede di ottenere dall’attività.
A2.
Questa appendice è in contrasto con due approcci di calcolo del valore attuale, ciascuno dei quali può essere utilizzato per stimare il valore d’uso di un’attività, a seconda delle circostanze. Secondo l’approccio «tradizionale», le rettifiche per i fattori (b)-(e) descritti nel paragrafo A1 sono implicite nel tasso di sconto. Secondo l’approccio dei «flussi finanziari attesi», i fattori (b), (d) ed (e) causano rettifiche nel calcolare i flussi finanziari attesi rettificati in funzione del rischio. Qualsiasi approccio adotti un’entità per riflettere le aspettative di possibili variazioni dell’ammontare o della tempistica dei flussi finanziari futuri, il risultato dovrebbe essere di riflettere il valore attuale atteso dei flussi finanziari futuri, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili.
Principi generali
A3.
Le tecniche utilizzate per stimare i futuri flussi finanziari e i tassi di interesse varieranno da una situazione a un’altra a seconda delle circostanze che riguardano l’attività in questione. Tuttavia, i seguenti principi generali disciplinano ogni applicazione delle tecniche attuariali nella valutazione delle attività:
(a)
i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari dovrebbero riflettere ipotesi coerenti con quelle dei flussi finanziari stimati. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte oppure ignorati. Per esempio, un tasso di sconto del 12 per cento potrebbe essere applicato a flussi finanziari contrattuali di un finanziamento effettuato. Tale tasso riflette le previsioni di inadempienze future su finanziamenti con caratteristiche particolari. Il medesimo tasso del 12 per cento non dovrebbe essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari attesi perché quei flussi finanziari riflettono già ipotesi di future inadempienze.
(b)
i flussi finanziari stimati e i tassi di attualizzazione dovrebbero essere privi di distorsioni e di fattori non correlati all’attività in questione. Per esempio, sottostimare volutamente i flussi finanziari netti stimati per migliorare l’apparente redditività futura di un’attività introduce un effetto distorsivo nella valutazione.
(c)
i flussi finanziari o tassi di attualizzazione dovrebbero riflettere l’intervallo di risultati possibili piuttosto che un singolo valore, minimo o massimo, probabilmente possibile.
Approccio tradizionale e approccio dei flussi finanziari attesi nella attualizzazione
Approccio tradizionale
A4.
Le applicazioni contabili dell’attualizzazione hanno tradizionalmente utilizzato una singola serie di flussi finanziari stimati e un singolo tasso di attualizzazione, spesso descritto come «tasso commisurato al rischio». In sostanza, l’approccio tradizionale assume che un singolo tasso di attualizzazione convenzionale può raccogliere tutte le sulle previsioni di flussi finanziari futuri e un premio appropriato per il rischio. Quindi, l’approccio tradizionale pone la maggior enfasi sulla scelta del tasso di attualizzazione.
A5.
In alcune circostanze, come quelle in cui attività comparabili possono essere osservate sul mercato, un approccio tradizionale è relativamente facile da applicare. Per le attività con flussi finanziari contrattuali, è coerente con il metodo in cui gli operatori sul mercato descrivono le attività, come per esempio «obbligazione al 12 per cento».
A6.
Tuttavia, l’approccio tradizionale può non affrontare adeguatamente alcuni problemi di valutazione complessi, quali la valutazione di attività non finanziarie per le quali non esiste un mercato per l’elemento in esame, né un elemento paragonabile. Una adeguata ricerca del presente «tasso commisurato al rischio» richiede l’analisi di almeno due elementi un’attività presente sul mercato che ha un tasso di interesse noto e l’attività da valutare. Il tasso di attualizzazione appropriato per i flussi finanziari da valutare deve essere desunto dal tasso di interesse osservabile in quest’altra attività. Per misurare tale inferenza, le caratteristiche dei flussi finanziari dell’altra attività devono essere similari a quelle dell’attività da valutare. Quindi, chi effettua la valutazione deve:
(a)
identificare la serie di flussi finanziari da attualizzare;
(b)
identificare un’altra attività sul mercato che mostri caratteristiche similari di flussi finanziari;
(c)
confrontare le serie di flussi finanziari dei due elementi per accertare che siano similari (per esempio, sono le serie entrambe relative a flussi finanziari contrattuali, oppure uno è un flusso finanziario contrattuale e l’altro è stimato?);
(d)
valutare se vi sia un elemento in una voce non presente nell’altro (per esempio, uno è caratterizzato da minor liquidità dell’altro?);
e
(e)
valutare se è possibile che entrambe le serie di flussi finanziari possano comportarsi (cioè variare) in modo similare al cambiare delle condizioni economiche.
Approccio dei flussi finanziari attesi
A7.
L’approccio dei flussi finanziari attesi, è, in alcune situazioni, un più efficiente strumento di valutazione dell’approccio tradizionale. Nello sviluppare la valutazione, l’approccio dei flussi finanziari attesi utilizza tutte le previsioni sui possibili flussi finanziari invece di un singolo più probabile flusso finanziario. Per esempio, un flusso finanziario può essere CU100 o CU200 o CU300 rispettivamente probabile al 10 per cento, 60 per cento e 30 per cento. Il flusso finanziario atteso è CU220. L’approccio dei flussi finanziari attesi quindi differisce dall’approccio tradizionale concentrandosi sull’analisi diretta dei flussi finanziari in questione e su più ipotesi esplicite utilizzate nella valutazione.
A8.
L’approccio dei flussi finanziari attesi permette inoltre, di utilizzare le tecniche di attualizzazione quando i tempi dei flussi finanziari sono incerti. Per esempio, un flusso finanziario di CU1 000 può essere monetizzato in un anno, due anni, o tre anni rispettivamente con probabilità del 10 per cento, 60 per cento e 30 per cento. L’esempio che segue mostra il calcolo del valore attuale previsto in tale situazione.
Valore attuale del CU1 000 in 1 anno al 5 %
CU952,38
Probabilità
10,00 %
CU95,24
Valore attuale del CU1 000 in 2 anni al 5,25 %
CU902,73
Probabilità
60,00 %
CU541,64
Valore attuale del CU1 000 in 3 anni al 5,50 %
CU851,61
Probabilità
30,00 %
CU255,48
Valore attuale atteso
CU892,36
A9.
Il valore attuale atteso di CU892,36 differisce dalla nozione tradizionale della miglior stima, pari a CU902,73 (la probabilità del 60 per cento). Un calcolo tradizionale del valore attuale applicato a questo esempio richiede di scegliere quali possibili tempi dei flussi finanziari utilizzare e, di conseguenza, non riflette le probabilità degli altri tempi. Ciò perché il tasso di attualizzazione in un calcolo tradizionale del valore attuale non può riflettere incertezze nei tempi.
A10.
L’utilizzo delle probabilità è elemento essenziale dell’approccio dei flussi finanziari attesi. Alcuni si chiedono se l’assegnazione di probabilità a stime altamente soggettive suggerisca una precisione maggiore di quanto in realtà sia. Tuttavia, l’applicazione adeguata dell’approccio tradizionale (come descritto nel paragrafo A6) richiede le stesse stime e soggettività senza dare la trasparenza di calcolo dell’approccio dei flussi finanziari attesi.
A11.
Molte stime sviluppate nella prassi corrente contengono già informalmente gli elementi dei flussi finanziari attesi. Inoltre, i contabili spesso debbono valutare un’attività utilizzando informazioni limitate sulle probabilità di possibili flussi finanziari. Per esempio, un contabile può trovarsi di fronte alle seguenti situazioni:
(a)
l’importo stimato è un qualche valore tra CU50 e CU250, ma nessun importo nell’intervallo di valori ha più probabilità di un altro. Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU150 [(50+250)/2].
(b)
l’importo stimato è incluso tra CU50 e CU250, e l’importo più probabile è CU100. Tuttavia le probabilità di ogni importo sono sconosciute. Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU133,33 [(50+100 + 250)/3].
(c)
l’importo stimato sarà CU50 (probabilità del 10 per cento), CU250 (probabilità del 30 per cento), o CU100 (probabilità del 60 per cento). Sulla base di tali informazioni limitate, il flusso finanziario atteso stimato è CU140 [(50 × 0,10) + (250 × 0,30) + (100 × 0,60)].
In ogni caso, è probabile che lo stimato flusso finanziario atteso fornisca una stima migliore del valore d’uso rispetto al valore minimo, più probabile o a quello massimo, considerato individualmente.
A12.
L’applicazione dell’approccio dei flussi finanziari attesi ha un limite nel rapporto costo/beneficio. In alcuni casi, un’entità può disporre di una gran quantità di dati ed essere in grado di sviluppare diversi scenari di flussi finanziari. In altri casi, un’entità può essere in grado di sviluppare solo delle generali indicazioni sulla variabilità dei flussi finanziari senza sostenere costi rilevanti. L’entità necessita di bilanciare il costo di ottenere informazioni aggiuntive rispetto alla maggiore attendibilità che le informazioni daranno alla valutazione.
A13.
Alcuni affermano che le tecniche dei flussi finanziari attesi sono inadeguate per valutare un elemento singolo o un elemento con un limitato numero di possibili risultati. Citano a esempio un’attività con due possibili risultati: una probabilità del 90 per cento che il flusso finanziario sarà CU10 e un 10 per cento di probabilità che il flusso finanziario sarà CU1 000. Osservano che il flusso finanziario atteso in tale esempio è CU109 e criticano tale risultato poiché non rappresenta nessuno degli importi che possono effettivamente essere pagati.
A14.
Affermazioni come quella appena illustrata indicano un sottostante disaccordo con l’obiettivo della valutazione. Se l’obiettivo è l’accumulo dei costi da sostenere, i flussi finanziari attesi possono non produrre una stima fedelmente rappresentativa dei costi attesi. Tuttavia, il presente Principio riguarda la valutazione del valore recuperabile di un’attività. Il valore recuperabile dell’attività dell’esempio non è probabile che sia CU10, anche se quello è il flusso finanziario più probabile. Ciò perché la valutazione di CU10 non tiene conto dell’incertezza del flusso finanziario nel valutare l’attività. Al contrario, il flusso finanziario incerto è presentato come se fosse certo. Nessuna entità razionale venderebbe un’attività con queste caratteristiche per CU10.
Tasso di attualizzazione
A15.
Qualsiasi approccio un’entità adotti per valutare il valore d’uso di un’attività, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari non dovrebbero riflettere i rischi per cui i flussi finanziari stimati sono stati rettificati. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte.
A16.
Se il tasso specifico di un’attività non è reperibile direttamente sul mercato, l’entità uso di altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. La finalità è stimare, per quanto possibile, una valutazione di mercato:
(a)
del valore temporale del denaro per gli esercizi che vanno sino alla fine della vita utile dell’attività;
e
(b)
i fattori (b), (d) ed (e) descritti nel paragrafo A1, nella misura in cui tali fattori non hanno causato rettifiche nel calcolare i flussi finanziari stimati.
A17.
Come punto di partenza in tale stima, l’entità potrebbe prendere in considerazione i seguenti tassi:
(a)
il costo medio ponderato del capitale per l’entità determinato facendo uso di tecniche valutative quale il Capital Asset Pricing Model;
(b)
il tasso di finanziamento marginale dell’entità;
e
(c)
altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato.
A18.
Tuttavia, questi tassi devono essere rettificati:
(a)
per riflettere il modo in cui il mercato valuterebbe i rischi specifici associati ai flussi finanziari stimati dell’attività;
e
(b)
per escludere rischi che non sono per pertinenti ai flussi finanziari stimati dell’attività o per i quali i flussi finanziari stimati sono stati rettificati.
Debito conto si dovrebbe tenere per rischi quali quelli legati al paese, alla valuta e al prezzo.
A19.
Il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale di un’entità e dal modo in cui l’entità ha finanziato l’acquisto dell’attività poiché i flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno da un’attività non dipendono dal modo in cui l’entità ha finanziato l’acquisto dell’attività.
A20.
Il paragrafo 55 dispone che il tasso di attualizzazione utilizzato sia al lordo delle imposte. Quindi, quando il criterio utilizzato per stimare il tasso di attualizzazione è al netto degli effetti fiscali, esso è rettificato per riflettere un tasso al lordo delle imposte.
A21.
L’entità normalmente usa un unico tasso di attualizzazione per la stima del valore d’uso di un’attività. Tuttavia, l’entità usa tassi di attualizzazione distinti per esercizi successivi differenti quando il valore d’uso riflette una differenza di rischio per i diversi esercizi o condizioni differenti nella struttura dei tassi di interesse.
APPENDICE B
Emendamento allo IAS 16
L’emendamento della presente appendice deve essere applicato quando un’entità applica lo IAS 16 Immobili impianti e macchinari (come rivisto nella sostanza nel 2003). Esso è superato dal momento che lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (come rivisto nella sostanza nel 2004) entra in vigore. La presente appendice sostituisce gli emendamenti consequenziali apportati dallo IAS 16 (come rivisto nella sostanza nel 2003) allo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (emesso nel 1998). Lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) integra le disposizioni dei paragrafi nella presente appendice. Di conseguenza, gli emendamenti derivanti dallo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) non sono necessari una volta che un’entità è soggetta allo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004). Di conseguenza, questa appendice è applicabile esclusivamente alle entità che scelgono di applicare lo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) prima della data della sua entrata in vigore).
B1.
Lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari viene emendato come segue:
Nell’Appendice, il paragrafo A4 è modificato come segue:
A4.
Lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (emesso nel 1998) è rettificato come descritto di seguito.
Nel Principio, i paragrafi 4, 9, 34, 37, 38, 41, 42, 59, 96 e 104 sono rettificati come segue:
4.
Il presente Principio si applica, alle attività iscritte in bilancio al valore rivalutato (fair value (valore equo)) secondo le disposizioni di altri Principi, quale il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, la verifica per stabilire se un’attività possa aver subito una perdita per riduzione durevole di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):
…
9.
Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita per riduzione durevole di valore, l’entità deve considerare, al minimo, le seguenti indicazioni:
…
Fonti interne di informazione
…
(f)
si sono verificati nel corso dell’esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull’entità, oppure si suppone che questi si verificheranno nel futuro prossimo, nella misura in cui o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o si suppone sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono l’attività che diventa inattiva, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale un’attività appartiene e piani di dismissione di un’attività prima della data precedentemente prevista;
e
…
34.
Proiezioni di flussi finanziari in uscita includono quelli per la manutenzione ordinaria dell’attività, come quelli per le spese generali future che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all’uso dell’attività.
37.
I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere gli stimati flussi finanziari futuri in entrata o in uscita che ci si attende debbano derivare da:
…
(b)
il miglioramento o l’ottimizzazione dell’andamento dell’attività.
38.
Poiché i flussi finanziari futuri dell’attività sono stimati in funzione della sua condizione corrente, il valore d’uso non riflette:
…
(b)
flussi finanziari in uscita che miglioreranno o ottimizzeranno il rendimento dell’attività o i relativi flussi finanziari in entrata che ci si attende deriveranno da tali flussi finanziari in uscita.
41.
Fino a che un’entità sostiene flussi finanziari in uscita che migliorano o ottimizzano il rendimento dell’attività, le stime di flussi futuri non includono i flussi finanziari in entrata futuri stimati che ci si attende deriveranno dall’incremento dei benefici economici associati ai flussi finanziari in uscita (vedere Appendice A, Esempio 6).
42.
Le stime di flussi finanziari futuri includono i flussi finanziari in uscita necessari a mantenere il livello dei benefici economici che ci si attende derivino dall’attività nella sua corrente condizione. Quando un’unità generatrice di flussi finanziari consiste di attività con stimate vite utili differenti, le quali sono tutte essenziali per il normale funzionamento dell’unità, la sostituzione delle attività con vite più brevi è considerata essere parte della manutenzione ordinaria dell’unità nello stimare i flussi finanziari futuri associati all’unità. Similarmente quando un’attività singola include componenti con stimate vite utili differenti, la sostituzione dei componenti con vite utili più brevi è considerata essere parte della manutenzione ordinaria dell’attività quando si stimano i futuri flussi finanziari generati dall’attività.
59.
Una perdita per riduzione durevole di valore deve essere immediatamente rilevata come un costo nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quel Principio.
96.
Nel valutare se vi sia una qualche indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti possa non esistere più o possa essersi ridotta, l’entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:
…
Fonti interne di informazione
(d)
significativi cambiamenti con effetto favorevole sull’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o ci si attende abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l’attività è usata o ci si attende venga usata. Questi cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per migliorare o ottimizzare il rendimento dell’attività o ristrutturare il settore cui l’attività appartiene;
e
…
104.
Un ripristino di valore di un’attività deve essere rilevato come un provento nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come un aumento della rivalutazione secondo quel Principio.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 38
Attività immateriali
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni
Attività immateriali
Identificabilità
Controllo
Benefici economici futuri
Rilevazione e valutazione
Acquisizioni distinte
Attività acquisita come parte di un’aggregazione aziendale
Misurazione del fair value (valore equo) di attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale
Spese successive relative ad un progetto di ricerca e sviluppo in corso acquisito
Acquisizioni per mezzo di contributi pubblici
Permute di attività
Avviamento generato internamente
Attività immateriali generate internamente
Fase di ricerca
Fase di sviluppo
Costo di un’attività immateriale generata internamente
Rilevazione di un costo
Costi sostenuti in passato che non devono essere rilevati come attività
Valutazione dopo la rilevazione iniziale
Modello del costo
Modello della rideterminazione del valore
Vita utile
Attività immateriali con vita utile finita
Periodo e metodo di ammortamento
Valore residuo
Revisione del periodo e del metodo di ammortamento
Attività immateriali con vita utile indefinita
Revisione della stima della vita utile
Recuperabilità del valore contabile – perdite per riduzione durevole di valore
Cessazioni e dismissioni
Informazioni integrative
Generale
Attività immateriali valutate dopo la rilevazione iniziale utilizzando il modello della rideterminazione del valore
Spese di ricerca e sviluppo
Informazioni aggiuntive
Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore
Permuta di attività similari
Applicazione anticipata
Sostituzione dello IAS 38 (emesso nel 1998)
Il presente Principio rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 38 (1998) Attività immateriali e dovrebbe essere applicato:
(a)
all’acquisizione delle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali per le quali l’accordo è avvenuto in data 31 marzo 2004 o successiva.
(b)
a tutte le altre attività immateriali, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
E’ incoraggiata una applicazione anticipata.
FINALITÀ
1.
La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle attività immateriali non specificatamente trattate in altri Principi. Il presente Principio richiede che le entità rilevino un’attività immateriale se, e solo se, vengono soddisfatte specifiche condizioni. Il Principio precisa, inoltre, come determinare il valore contabile delle attività immateriali e richiede alcune informazioni specifiche in merito alle attività immateriali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2.
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di attività immateriali, eccetto che per:
(a)
le attività immateriali che rientrano nell’ambito di applicazione di un altro Principio;
(b)
le attività finanziarie, come definite nello IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione;
e
(c)
i diritti minerari e le spese di esplorazione o sviluppo ed estrazione di minerali, gas naturale e risorse naturali simili non rigenerabili.
3.
Se un altro Principio prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, l’entità applica quel Principio, invece che il presente Principio. Per esempio, il presente Principio non si applica a:
(a)
le attività immateriali possedute da un’entità e destinate a essere cedute nel normale svolgimento dell’attività (vedere IAS 2 Rimanenze e IAS 11 Commesse a lungo termine).
(b)
le attività fiscali differite (vedere IAS 12 Imposte sul reddito).
(c)
i contratti di locazione che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 17 Leasing;
(d)
le attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti).
(e)
le attività finanziarie come definite dallo IAS 39. La rilevazione e la valutazione di alcune attività finanziarie sono trattate dagli IAS 27 Bilancio consolidato e separato, IAS 28 Partecipazioni in società collegate e IAS 31 Partecipazioni in joint venture.
(f)
l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).
(g)
costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell’assicuratore in contratti assicurativi che rientrano nell’ambito dell’IFRS 4 Contratti assicurativi. L’IFRS 4 prescrive le informazioni integrative specifiche per quei costi di acquisizione differiti ma non per quelle attività immateriali. Quindi, le disposizioni per le informazioni integrative nel presente Principio si applicano a tali attività immateriali.
(h)
le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività attività cessate.
4.
Alcune attività immateriali possono essere contenute in oggetti di consistenza fisica quali per esempio possono essere un compact disc (nel caso di un software per computer), una documentazione legale (nel caso di una licenza o di un brevetto) o un filmato. Per determinare se un’attività che incorpora elementi sia immateriali che materiali debba essere trattata secondo le disposizioni dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o come un’attività immateriale secondo, invece, le disposizioni del presente Principio, l’entità usa un giudizio soggettivo per valutare quale sia l’elemento più significativo. Per esempio, un software per il controllo computerizzato di una macchina utensile che non può operare senza quello specifico software è una parte integrante dell’hardware cui è collegato e, quindi, è trattato come un elemento di immobili, impianti e macchinari. Nello stesso modo è trattato il sistema operativo di un computer. Quando il software non è parte integrante dell’hardware cui è collegato, il software viene trattato come un’attività immateriale.
5.
Il presente Principio si applica, fra l’altro, anche alle spese di pubblicità, formazione, avviamentoo, attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Perciò, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per es., un prototipo), la componente fisica dell’attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta.
6.
Nel caso di un’operazione di leasing finanziario, l’attività oggetto del contratto può essere sia materiale sia immateriale. Dopo l’iniziale rilevazione, il locatario contabilizza l’attività immateriale posseduta tramite leasing finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio. Diritti derivanti da accordi di licenze per oggetti quali film cinematografici, videocassette, opere letterarie, brevetti e diritti d’autore sono esclusi dall’ambito di applicazione dello IAS 17 e rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.
7.
Esclusioni dall’ambito di applicazione di un Principio possono verificarsi se le attività od operazioni sono così specifiche da dar luogo a problematiche contabili che potrebbero necessitare di un diverso trattamento. Tali problemi sorgono nella contabilizzazione delle spese di esplorazione, o sviluppo ed estrazione dei giacimenti di petrolio, gas e minerali per le industrie estrattive e nel caso di contratti assicurativi. Perciò, il presente Principio non si applica alle spese sostenute in tali attività e contratti. Tuttavia, si applica ad altre attività immateriali utilizzate (quali, per esempio, software per computer), e altre spese sostenute (quali, per esempio, costi di avvio), in industrie estrattive o dagli assicuratori.
DEFINIZIONI
8.
I termini seguenti sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:
(a)
gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;
(b)
acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento;
e
(c)
i prezzi sono disponibili al pubblico.
La data dell’accordo per un’aggregazione aziendale è la data in cui si raggiunge un accordo sostanziale tra i partecipanti e, nel caso di entità quotate l’accordo viene comunicato al pubblico. Nel caso di un’offerta di acquisto ostile, la prima data in cui si raggiunge un accordo sostanziale tra i partecipanti è la data in cui un numero sufficiente di soci dell’acquisita hanno accettato l’offerta dell’acquirente tale che l’acquirente detenga il controllo dell’acquisita.
L’ammortamento è la ripartizione sistematica delle quote di ammortamento di un’attività immateriale lungo il corso della sua vita utile.
L’attività è una risorsa:
(a)
controllata dall’entità in conseguenza di eventi passati;
e
(b)
dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l’entità.
Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività è rilevata nello stato patrimoniale dopo aver dedotto l’ammortamento e le connesse perdite per riduzione durevole di valore accumulati.
Il costo
è l’importo monetario o equivalente corrisposto o il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un’attività al momento dell’acquisto o della costruzione, o quando applicabile, l’importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per es. IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
Il valore ammortizzabile è il costo di un’attività o altro valore sostitutivo del costo, al netto del suo valore residuo.
Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.
Il valore specifico per l’entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di ottenere dall’uso continuato di un’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o prevede di sostenere quando estingue una passività.
Il fair value (valore equo) di un’attività è il corrispettivo al quale essa può essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
Una perdita per riduzione durevole di valore è l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività eccede il valore recuperabile.
Un’attività immateriale è un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.
Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività da incassarsi in ammontari di denaro prefissati o determinabili.
La ricerca è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche.
Il valore residuo di un’attività immateriale è l’ammontare stimato che l’entità otterrebbe attualmente dalla dismissione dell’attività, dopo avere dedotto i costi stimati della dismissione, qualora l’attività avesse già l’età e fosse nella condizione prevista alla fine della sua vita utile.
La vita utile è alternativamente:
(a)
il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sarà utilizzata dall’entità;
o
(b)
il numero delle unità prodotte o altrimenti ricavabili che l’entità si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività.
Attività immateriali
9.
Le entità frequentemente consumano risorse o contraggono debiti per l’acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento o il miglioramento di risorse immateriali quali, per esempio, le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l’attuazione di nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale, le conoscenze di mercato e i marchi (inclusi i nomi del prodotto e i titoli editoriali). Esempi comuni di elementi compresi in queste ampie voci sono i software per computer, i brevetti, i diritti d’autore, i filmati cinematografici, le anagrafiche clienti, i diritti ipotecari, le licenze di pesca, le quote di importazioni, le concessioni in franchising, le relazioni commerciali con clienti o fornitori, la fidelizzazione della clientela, le quote di mercato e i diritti di marketing.
10.
Non tutti gli elementi elencati nel paragrafo 9 soddisfano la definizione di attività immateriale, ossia l’identificabilità, il controllo della risorsa in oggetto e l’esistenza di benefici economici futuri. Se uno degli elementi che rientrano nell’ambito del presente Principio non soddisfa la definizione data di attività immateriale, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come un costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. Tuttavia, se l’elemento è acquisito tramite un’aggregazione aziendale, esso costituisce parte integrante dell’avviamento rilevato alla data dell’acquisizione (vedere paragrafo 68).
Identificabilità
11.
La definizione di un’attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere distinta dall’avviamento. L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente quale anticipazione di futuri benefici economici derivanti da attività che non sono in grado di essere identificate individualmente e rilevate separatamente. Questi possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio ma per le quali l’acquirente è pronto a sostenere egualmente un pagamento nell’ambito dell’aggregazione aziendale.
12.
Un’attività soddisfa il criterio di identificabilità nella definizione dell’attività immateriale quando questa:
(a)
è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività;
o
(b)
deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.
Controllo
13.
L’entità ha il controllo di un’attività se l’entità ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali benefici da parte di terzi. La capacità dell’entità di controllare i benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale trae origine, in genere, da diritti legali che sono tutelabili in sede giudiziale. In assenza di diritti legali, è più difficile dimostrare che esiste controllo. Tuttavia, la tutela giuridica di un diritto non è una condizione necessaria per il controllo poiché l’entità può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in qualche altra maniera.
14.
La conoscenza del mercato e la conoscenza tecnica possono dar luogo a benefici economici futuri. L’entità controlla questi benefici se, per esempio, tali conoscenze sono protette da diritti legali quali diritti di autore, restrizioni ad accordi commerciali (qualora permessi) o un obbligo legale da parte dei dipendenti di rispettare obblighi di riservatezza.
15.
L’entità può disporre di personale dotato di particolari competenze e può essere in grado di identificare ulteriori miglioramenti delle competenze che conducono a benefici economici futuri attraverso programmi di formazione. L’entità può inoltre aspettarsi che il personale continuerà a mettere a disposizione della stessa le proprie competenze. Tuttavia, solitamente un’entità non ha un controllo sufficiente sugli attesi benefici economici futuri derivanti da un gruppo di dipendenti con particolari competenze e dalla formazione affinché questi elementi soddisfino la definizione di attività immateriale. Per una simile ragione, non è verosimile che specifiche capacità direttive o elevate abilità tecniche soddisfino la definizione di attività immateriale, a meno che queste siano soggette a tutela giuridica in merito al loro utilizzo e all’ottenimento dei connessi benefici economici futuri attesi, e che soddisfino anche le restanti parti della definizione.
16.
L’entità può avere un portafoglio clienti o una quota di mercato e prevede che, grazie agli sforzi compiuti nel costruire le relazioni e la fedeltà commerciale con la clientela, i clienti continueranno a intrattenere rapporti commerciali con l’entità medesima. Tuttavia, in assenza di diritti legali a tutela, o altri mezzi di controllo, della fedeltà commerciale della clientela, l’entità solitamente non ha un sufficiente controllo sui benefici economici attesi derivanti dalle relazioni e dalla fedeltà commerciale perché tali elementi (per es. portafoglio clienti, quote di mercato, relazioni commerciali e fedeltà della clientela) soddisfino la definizione di attività immateriale. In assenza di diritti legali per proteggere i rapporti con la clientela, le operazioni di scambio per tutelare tali rapporti o altre simili relazioni non contrattuali con la clientela (se non rientranti nell’ambito di un’aggregazione aziendale) provarono evidenza che nonostante tutto l’entità è in grado di controllare i benefici economici futuri attesi derivanti dalle relazioni con la clientela. Poiché tali operazioni di scambio, inoltre. sono evidenza che i rapporti con la clientela sono separabili, tali relazioni con la clientela soddisfano la definizione di attività immateriale.
Benefici economici futuri
17.
I benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo od altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’entità. Per esempio, l’uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i proventi.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
18.
La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l’entità dimostri che detto elemento soddisfi:
(a)
la definizione di attività immateriale (vedere paragrafi 8-17);
e
(b)
i criteri di rilevazione (vedere paragrafi 21-23).
Questa disposizione si applica ai costi sostenuti inizialmente per acquistare o generare internamente un’attività immateriale e a quelli sostenuti successivamente per aggiungere, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione.
19.
I paragrafi 25-32 trattano l’applicazione dei criteri di rilevazione alle attività immateriali acquisite separatamente, e i paragrafi 33-43 trattano la loro applicazione alle attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale. Il paragrafo 44 tratta la valutazione iniziale di attività immateriali acquisite per mezzo di un contributo pubblico, i paragrafi 45-47 delle permute di attività, e i paragrafi 48-50 il trattamento dell’avviamento generato internamente. I paragrafi 51-67 trattano la rilevazione iniziale e la valutazione delle attività immateriali generate internamente.
20.
La natura delle attività immateriali è tale che, in molti casi, non ci sono incrementi a una tale attività o sostituzioni di una sua parte. Di conseguenza, la maggior parte delle spese successive sono probabilmente sostenute per il mantenimento dei benefici economici futuri attesi compresi in un’attività immateriale esistente piuttosto che soddisfare la definizione di attività immateriale e i criteri di rilevazione nel presente Principio. Inoltre, è spesso difficile attribuire spese successive direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, solo raramente una spesa successiva - sostenuta dopo l’iniziale rilevazione di un’attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un’attività immateriale generata internamente - sarà rilevata nel valore contabile di un’attività. Coerentemente con le disposizioni del paragrafo 63, le spese successive per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza (sia acquistati o generati internamente) sono sempre imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Ciò perché tale spesa non può essere distinta dalle spese per sviluppare l’attività aziendale nel suo complesso.
21.
Un’attività immateriale deve essere rilevata come tale se, e solo se:
(a)
è probabile che affluiranno all’entità benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività;
e
(b)
il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.
22.
L’entità deve valutare la probabilità che si verifichino benefici economici futuri usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima della direzione aziendale dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività.
23.
L’entità si comporta con discernimento nel valutare il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all’utilizzo dell’attività sulla base delle fonti d’informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle fonti d’informazione esterne.
24.
Un’attività immateriale deve essere misurata inizialmente al costo.
Acquisizioni distinte
25.
Normalmente, il prezzo che un’entità paga per acquisire separatamente un’attività immateriale riflette le aspettative circa la probabilità che i futuri benefici economici attesi incorporati nell’attività affluiranno all’entità. In altre parole, l’effetto della probabilità si riflette nel costo dell’attività. Quindi, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità nel paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite separatamente.
26.
Inoltre, il costo di un’attività immateriale acquisita separatamente generalmente può essere determinato attendibilmente. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui il corrispettivo dell’acquisto sia denaro liquido o altre attività monetarie.
27.
Il costo di un’attività immateriale acquisita separatamente include:
(a)
il suo prezzo di acquisto, inclusi eventuali dazi all'importazione e imposte su acquisti non recuperabili, dopo avere dedotto sconti commerciali e abbuoni;
e
(b)
qualunque costo diretto per predisporre l’attività per l’inteso utilizzo.
28.
Esempi di costi direttamente attribuibili sono:
(a)
i costi dei benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) sostenuti direttamente per portare l’attività in condizioni normali di funzionamento;
(b)
gli onorari professionali sostenuti direttamente per portare l’attività in condizioni normali di funzionamento;
e
(c)
i costi per verificare se l’attività sta funzionando adeguatamente.
29.
Esempi di costi che non sono parte del costo di un’attività immateriale sono:
(a)
i costi per introdurre un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività di promozione);
(b)
i costi per gestire l’impresa in una nuova località o con un nuovo tipo di clientela (inclusi i costi di formazione del personale);
e
(c)
le spese generali e amministrative ed altri oneri indiretti.
30.
La rilevazione dei costi nel valore contabile di un’attività immateriale cessa quando l’attività è nella condizione necessaria perché sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell’utilizzare o reimpiegare un’attività immateriale non sono inclusi nel valore contabile di tale attività. Per esempio, i seguenti costi non sono inclusi nel valore contabile dell’attività immateriale:
(a)
i costi sostenuti nel periodo in cui l’attività, pur potendo operare nel modo inteso dalla direzione aziendale non è stata ancora messa in uso;
e
(b)
le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute nel periodo in cui si forma la domanda per la produzione dell’attività.
31.
Alcune operazioni si verificano in connessione con lo sviluppo di un’attività immateriale, ma non sono necessarie per portare l’attività nella condizione necessaria per operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Queste operazioni secondarie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo. Poiché le operazioni secondarie non sono necessarie per portare un’attività nella condizione necessaria per operare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e gli oneri connessi a operazioni secondarie sono rilevati immediatamente nel conto economico e inclusi nelle rispettive voci del conto economico.
32.
Se il pagamento di un’attività immateriale viene differito oltre i normali termini di credito, il suo costo è il prezzo equivalente per contanti. La differenza tra questo importo e il pagamento complessivo è contabilizzata come onere finanziario lungo la durata del credito a meno che sia capitalizzata secondo il trattamento di capitalizzazione permesso previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari.
Attività acquisita come parte di un’aggregazione aziendale
33.
In conformità all’ IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se un’attività immateriale è acquisita in un’aggregazione aziendale, il suo costo è il fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale riflette le aspettative di mercato circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti l’attività affluiranno all’entità. In altre parole, l’effetto dell’elemento probabilità si riflette nella determinazione del fair value (valore equo) dell’attività immateriale. Quindi, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità nel paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali.
34.
Quindi, secondo quanto previsto dal presente Principio e dall’IFRS 3, un acquirente alla data di acquisizione rileva un’attività immateriale dell’acquisita separatamente dall’avviamento se il fair value (valore equo) può essere determinato attendibilmente, a prescindere dal fatto che l’attività sia stata rilevata dall’acquisita prima dell’aggregazione aziendale. Questo significa che l’acquirente rileva come attività separata dall’avviamento un progetto dell’acquisita di ricerca e sviluppo in corso se il progetto soddisfa la definizione di attività immateriale e il suo fair value (valore equo) può essere determinato attendibilmente. Il progetto di ricerca e sviluppo in corso della società acquisita soddisfa la definizione di attività immateriale quando:
(a)
soddisfa la definizione di attività;
e
(b)
è identificabile, ossia separabile o deriva da diritti contrattuali o legali.
Misurazione del fair value (valore equo) di attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale
35.
Il fair value (valore equo) di attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale può normalmente essere determinato con attendibilità sufficiente per essere rilevato separatamente dall’avviamento. Se, per le stime utilizzate per determinare il fair value (valore equo) di un’attività immateriale vi è un intervallo di risultati possibili con diverse probabilità, tale fattore di incertezza entra nella valutazione del fair value (valore equo) dell’attività, piuttosto che la stessa incertezza evidenzi un’incapacità di valutare il fair value (valore equo) attendibilmente. Se un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale ha una vita utile finita, sussiste una presunzione relativa che il fair value (valore equo) possa essere determinato attendibilmente.
36.
Un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale potrebbe essere separabile, ma soltanto insieme con una attività immateriale o materiale collegata. Per esempio, la testata di un giornale potrebbe non essere vendibile separatamente dal database degli abbonati, o il marchio di un’acqua minerale potrebbe essere connesso a una particolare sorgente e potrebbe non essere venduto separatamente dalla medesima. In tali casi, l’acquirente rileva il gruppo di attività come un’attività singola separata dall’avviamento se i singoli fair value (valore equo) delle attività dell’assieme non sono misurabili attendibilmente.
37.
Similarmente, i termini «marca» o «nome della marca» sono spesso utilizzati come sinonimi per i marchi di fabbrica e altri marchi. Tuttavia, i primi sono termini di marketing generici tipicamente utilizzati per riferirsi a un gruppo di attività complementari quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette e competenza tecnica. L’acquirente rileva come singola attività un gruppo di attività immateriali complementari che comprendono una marca se i singoli fair value (valori equi) delle attività complementari non sono misurabili attendibilmente. Se i singoli fair value (valori equi) individuali delle attività complementari sono attendibilmente valutabili, un acquirente può rilevare tali attività come un’attività singola a condizione che le attività individuali abbiano vite utili simili.
38.
Le uniche circostanze in cui potrebbe non essere possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) di un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale sono quelle in cui l’attività immateriale deriva da diritti legali o altri diritti contrattuali e, alternativamente:
(a)
non è separabile;
o
(b)
è separabile, ma non vi è esperienza o evidenza di operazioni di scambio per le stesse attività o attività simili, e stimare il fair value (valore equo) dipenderebbe da variabili non misurabili.
39.
I prezzi quotati in un mercato attivo forniscono la stima più attendibile del fair value (valore equo) di un’attività immateriale (vedere anche paragrafo 78). Il prezzo di mercato corretto è solitamente il prezzo corrente d’offerta. Se i prezzi correnti di offerta non sono disponibili, il prezzo della più recente operazione simile può fornire una base da cui stimare il fair value (valore equo), purché non vi sia stato alcun cambiamento rilevante nelle circostanze economiche tra la data dell’operazione e la data alla quale è stimato il fair value (valore equo) dell’attività.
40.
Se non esiste alcun mercato attivo per un’attività immateriale, il suo fair value (valore equo) è l’importo che l’entità avrebbe pagato per l’attività alla data dell’acquisizione in una transazione normale tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nel determinare tale importo, l’entità tiene conto del risultato di operazioni recenti per attività similari.
41.
Entità che sono regolarmente coinvolte nell’acquisto e nella vendita di attività immateriali particolari possono avere sviluppato tecniche per stimare i loro fair value (valori equi) in via indiretta. Queste tecniche possono essere usate per la misurazione iniziale di un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale se la loro finalità è quella di stimare il fair value (valore equo) e se queste riflettono le operazioni e le prassi correntemente utilizzate nel settore industriale cui appartiene l’attività. Tali tecniche comprendono, laddove appropriato:
(a)
l’applicazione di multipli in grado di ricondurre le operazioni correnti di mercato a indicatori guida della redditività dell’attività (quali il ricavo, quote di mercato e utile operativo) o al flusso di royalty che si potrebbe ottenere dando in licenza l’attività immateriale a un’altra parte in una libera transazione (come nell’approccio «ritorno dalle royalty»);
o
(b)
l’attualizzazione dei futuri flussi finanziari netti stimati dell’attività.
Spese successive relative ad un progetto di ricerca e sviluppo in corso acquisito
42.
Le spese di ricerca o sviluppo che:
(a)
sono connesse a un progetto di ricerca o di sviluppo in corso acquisito separatamente o in un’aggregazione aziendale rilevato come un’attività immateriale;
e
(b)
sono sostenute dopo l’acquisizione di tale progetto
devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dai paragrafi 54-62.
43.
L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 54-62 comporta che le spese successive relatie ad un progetto di ricerca o sviluppo in corso acquisito separatamente o in un’aggregazione aziendale e rilevato come un’attività immateriale sono:
(a)
rilevate come un onere quando sostenute se trattasi di spese di ricerca;
(b)
rilevate come un onere quando sostenute se sono spese di sviluppo che non soddisfano le condizioni previste dal paragrafo 57 per la rilevazione come attività immateriale;
e
(c)
rilevate ad incremento del valore contabile del progetto di ricerca o sviluppo in corso se sono spese di sviluppo che soddisfano le condizioni previste dal paragrafo 57 per la rilevazione.
Acquisizioni per mezzo di contributi pubblici
44.
In alcune circostanze, un’attività immateriale può essere acquisita senza dover sostenere oneri, o per un corrispettivo nominale, tramite un contributo pubblico. Ciò può verificarsi nel caso in cui un governo trasferisca o assegni all’entità attività immateriali quali diritti aeroportuali, licenze per l’attivazione di stazioni radio o televisive, licenze di importazione, quote o diritti per accedere ad altre risorse limitate. Secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica, l’entità può scegliere se rilevare inizialmente sia l’attività immateriale sia il contributo al fair value (valore equo). Se l’entità opta per non rilevare inizialmente l’attività al fair value (valore equo), essa rileva inizialmente l’attività al valore nominale (secondo l’altro trattamento permesso dallo IAS 20) maggiorato di qualsiasi spesa direttamente attribuibile per predisporre l’attività al suo inteso utilizzo.
Permute di attività
45.
Una o più attività immateriali possono essere acquisite in permuta di una o più attività non monetarie o in cambio di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente discussione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L’attività acquisita è misurata in questo modo anche se un’entità non può stornare immediatamente l’attività scambiata. Se l’attività acquisita non è misurata al fair value (valore equo), il suo costo è determinato dal valore contabile dell’attività scambiata.
46.
Un’entità determina se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si prevede che i suoi flussi finanziari futuri cambino come risultato dell’operazione. Un’operazione di scambio ha sostanza commerciale se:
(a)
la configurazione dei flussi finanziari (ossia, rischi, tempistica e importi) dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita;
o
(b)
il valore specifico per l’entità della parte delle sue operazioni interessata dalla permuta si modifica per effetto della permuta;
e
(c)
la differenza in (a) o (b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività permutate.
Al fine di determinare se un’operazione di permuta ha sostanza commerciale, il valore specifico per l’entità della parte delle sue operazioni interessate dall’operazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente senza che un’entità debba elaborare calcoli dettagliati.
47.
Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un’attività immateriale è che il costo dell’attività possa essere determinato attendibilmente. Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale per la quale non esistono operazioni comparabili di mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità nell’intervallo di stime ragionevoli del fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o (b) se le probabilità delle varie stime rientranti nell’intervallo possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se un’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) sia dell’attività ricevuta che dell’attività scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.
Avviamento generato internamente
48.
L’avviamento generato internamente non deve essere rilevato come un’attività.
49.
In alcune circostanze, viene sostenuta una spesa con il proposito di generare benefici economici futuri, ma ciò non si concretizza nella creazione di un’attività immateriale che soddisfa i criteri di rilevazione previsti nel presente Principio. Tale spesa è spesso descritta come un contributo all’avviamento generato internamente. L’avviamento generato internamente non è rilevato come un’attività perché non è una risorsa identificabile (ossia non è separabile, né può derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali) controllata dall’entità che può essere attendibilmente misurata al costo.
50.
Le differenze tra il valore di mercato dell’entità e il valore contabile delle sue attività nette identificabili possono risultare in un qualsiasi momento da una serie di fattori che condizionano il valore dell’entità. Tuttavia, tali differenze non rappresentano il costo di attività immateriali controllate dall’entità.
Attività immateriali generate internamente
51.
Talvolta, è difficile valutare se un’attività immateriale generata internamente abbia le caratteristiche richieste per essere rilevata a causa di problemi nel:
(a)
identificare se e quando vi sia un’attività identificabile che genererà benefici economici futuri attesi;
e
(b)
determinare il costo dell’attività in modo attendibile. In alcune circostanze, il costo per generare internamente un’attività immateriale non può essere distinto dal costo per mantenere o migliorare l’avviamento generato internamente dall’entità o dal costo delle operazioni di gestione ricorrenti.
Di conseguenza, oltre a conformarsi alle disposizioni generali previste per la rilevazione e per la valutazione iniziale di un’attività immateriale, l’entità applica le disposizioni e le istruzioni contenute nei paragrafi 52-67 a tutte le attività immateriali generate internamente.
52.
Per valutare se un’attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio, l’entità classifica il processo di formazione dell’attività in:
(a)
una fase di ricerca;
e
(b)
una fase di sviluppo.
Sebbene i termini «ricerca» e «sviluppo» abbiano già una definizione, i termini «fase di ricerca» e «fase di sviluppo» nel contesto del presente Principio hanno un significato più ampio.
53.
Se un’entità non è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un’attività immateriale, tratta contabilmente il costo derivante da questo progetto come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca.
Fase di ricerca
54.
Nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.
55.
Nella fase di ricerca di un progetto interno, un’entità non può dimostrare che esista un’attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa è rilevata come costo quando viene sostenuta.
56.
Esempi di attività di ricerca sono:
(a)
l’attività finalizzata all’ottenimento di nuove conoscenze;
(b)
l’indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze;
(c)
la ricerca di alternative per materiali, progetti, processi, sistemi o servizi;
e
(d)
l’ideazione, la progettazione, la valutazione e la selezione finale di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o migliorati.
Fase di sviluppo
57.
Un’attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l’entità può dimostrare quanto segue:
(a)
la fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere disponibile per l’uso o per la vendita.
(b)
la sua intenzione a completare l’attività immateriale per usarla o venderla.
(c)
la sua capacità di usare o vendere l’attività immateriale.
(d)
in quale modo l’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Tra le altre cose, l’entità può dimostrare l’esistenza di un mercato per il prodotto dell’attività immateriale o per l’attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l’utilità di tale attività immateriale.
(e)
la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l’utilizzo o la vendita dell’attività immateriale.
(f)
la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il suo sviluppo.
58.
Nella fase di sviluppo di un progetto interno, l’entità può, in alcuni casi, identificare un’attività immateriale e dimostrare che l’attività genererà probabili futuri benefici economici. Ciò perché la fase di sviluppo di un progetto è più avanzata della fase di ricerca.
59.
Esempi di attività di sviluppo sono:
(a)
la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l’utilizzo degli stessi;
(b)
la progettazione di attrezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
(c)
la progettazione, la costruzione e l’attivazione di un impianto pilota di dimensioni non economicamente idonee per la produzione commerciale;
e
(d)
la progettazione, la costruzione e la prova di prestabilite alternative per materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o migliorati.
60.
Per dimostrare come un’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri, l’entità valuta i benefici economici futuri ottenibili dall’attività utilizzando i principi dello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività. Se le attività genereranno benefici economici solo in combinazione con altre attività, l’entità applica il concetto delle unità generatrici di flussi finanziari dello IAS 36.
61.
La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un’attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano aziendale che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità dell’entità di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, l’entità dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto.
62.
I sistemi di contabilità analitica dell’entità possono spesso misurare in modo attendibile il costo da sostenere per generare internamente un’attività immateriale, come per esempio, i costi del personale e altre spese sostenute per garantirsi diritti d’autore o licenze o per sviluppare software.
63.
Marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza, se generati internamente non devono essere rilevati come attività immateriali.
64.
Le spese sostenute per generare internamente marchi, testate giornalistiche, diritti editoria, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, tali elementi non vengono rilevati come attività immateriali.
Costo di un’attività immateriale generata internamente
65.
Ai fini del paragrafo 24 il costo di un’attività immateriale generata internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l’attività immateriale soddisfa i criteri previsti per la rilevazione contabile contenute nei paragrafi 21, 22 e 57. Il paragrafo 71 vieta la successiva capitalizzazione di costi precedentemente rilevati come spese.
66.
Il costo di un’attività immateriale generata internamente comprende tutti i costi direttamente attribuibili necessari per creare, produrre e preparare l’attività affinché questa sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Esempi di costi direttamente imputabili sono:
(a)
le spese per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l’attività immateriale;
(b)
i costi per i benefici per i dipendenti(come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) derivanti dalla realizzazione delle attività immateriali;
(c)
imposte per registrare un diritto legale;
e
(d)
l’ammortamento dei brevetti e delle licenze che sono utilizzati per realizzare l’attività immateriale.
Lo IAS 23 Oneri finanziari specifica i criteri per poter rilevare gli interessi come un elemento di costo di un’attività immateriale generata internamente.
67.
I seguenti non sono componenti del costo di un’attività immateriale generata internamente:
(a)
spese di vendita, amministrative e altre spese generali, a meno che tali spese possano essere direttamente attribuite alla fase di preparazione dell’attività per l’uso;
(b)
inefficienze chiaramente identificate e costi operativi iniziali sostenuti prima che l’attività raggiunga l’efficienza programmata;
e
(c)
spese sostenute per addestrare il personale a gestire l’attività.
Esempio illustrativo del paragrafo 65Un’entità sta sviluppando un nuovo processo produttivo. Nel corso del 20X5, le spese sostenute erano CU1 000 (1) di cui CU900 sostenute prima dell’1 dicembre 20X5 e CU100 tra l’1 ed il 31 dicembre 20X5. L’entità è in grado di dimostrare che, all’1 dicembre 20X5, il processo produttivo soddisfaceva le condizioni per essere rilevato come un’attività immateriale. Il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i flussi finanziari in uscita per completare il processo prima di essere disponibile per l’uso) è stimato pari a CU500.Alla fine del 20X5, il processo produttivo è rilevato come attività immateriale a un costo di CU100 (spesa sostenuta dalla data in cui le condizioni per la rilevazione sono state per la prima volta soddisfatte, ossia all’1 dicembre 20X5). La spesa di CU900 sostenuta prima dell’1 dicembre 20X5 è rilevata come un costo in considerazione del fatto che le condizioni poste per la rilevazione non erano soddisfatte prima dell’1 dicembre 20X5. Questa spesa non forma parte del costo del processo produttivo rilevato nello stato patrimoniale.Nel corso del 20X6, la spesa sostenuta è pari a CU 2 000. Alla fine del 20X6, il valore recuperabile del know-how contenuto nel processo (inclusi i flussi finanziari in uscita per completare il processo prima che sia disponibile per l’uso) è stimato in CU 1 900.Alla fine del 20X6, il costo del processo di produzione è CU 2 100 (CU100 spesa rilevata alla fine del 20X5 più CU 2 000 spesa rilevata nel 20X6). L’entità rileva una perdita per riduzione durevole di valore di CU200, equivalente alla rettifica necessaria per adeguare il valore contabile del processo (CU 2 100) al valore recuperabile (CU 1 900). Tale perdita per riduzione durevole di valore sarà eliminata in un esercizio successivo se sono soddisfatte le disposizioni previste per lo storno di una perdita per riduzione durevole di valore contenute nello IAS 36.
RILEVAZIONE DI UN COSTO
68.
Le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come costo nell’esercizio in cui sono state sostenute a meno che:
(a)
siano parte del costo di un’attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione in bilancio (vedere paragrafi 18-67);
o
(b)
l’elemento sia acquisito in un’aggregazione aziendali e non possa essere rilevato come attività immateriale. In tal caso, la spesa (incluso il costo dell’aggregazione aziendale) deve costituire parte integrante dell’importo attribuito all’avviamento alla data di acquisizione (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).
69.
In alcune circostanze, la spesa viene sostenuta per procurare futuri benefici economici all’entità, ma non può essere rilevata come un’attività immateriale o altra attività acquistata o creata. In queste circostanze, la spesa è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. Per esempio, ad eccezione di quando essa costituisce parte del costo di un’aggregazione aziendale, la spesa per la ricerca viene rilevata come costo quando viene sostenuta (vedere paragrafo 54). Altri esempi di spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute sono:
(a)
spese di impianto di attività (ossia costi di avvio), a meno che tali spese siano incluse nel costo da attribuire, secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, a un elemento rientrante nella categoria di Immobili, impianti e macchinari. Le spese di impianto possono essere composte da spese di costituzione di un’entità legale, spese per aprire un nuovo impianto o attività (costi precedenti all’apertura) o spese per intraprendere nuove attività o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre – operativi)
(b)
spese per la formazione del personale.
(c)
spese pubblicitarie e attività promozionali.
(d)
spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell’entità.
70.
Il paragrafo 68 non preclude la rilevazione contabile di un pagamento anticipato tra le poste dell’attivo nel caso in cui il pagamento per la consegna di beni o per la prestazione di servizi sia avvenuto prima della consegna dei beni o della prestazione dei servizi.
Costi sostenuti in passato che non devono essere rilevati come attività
71.
Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate come costi di periodo non devono essere ad una data successiva rilevate come parte del costo di un’attività immateriale.
VALUTAZIONE DOPO LA RILEVAZIONE INIZIALE
72.
Un’entità deve scegliere quale principio contabile tra la contabilizzazione al costo del paragrafo 74 e il modello della rideterminazione del valore del paragrafo 75.Se un’attività immateriale è contabilizzata con il modello della rideterminazione del valore, tutte le altre attività nella sua classe devono inoltre essere contabilizzate utilizzando lo stesso modello, salvo l’assenza di un mercato attivo per tali attività.
73.
Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività aventi natura e uso simile nell’attività dell’entità. La valutazione degli elementi contenuti nella classe di attività immateriali è rideterminata simultaneamente per evitare valutazioni selettive di attività ed evitare che gli importi rilevati in bilancio siano composti da una combinazione di costi e valori riferiti a date differenti.
Modello del costo
74.
Dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati.
Modello della rideterminazione del valore
75.
Dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all’importo rideterminato, cioè al fair value (valore equo) alla data di rideterminazione del valore e al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati. Per l’applicazione delle rideterminazioni del valore in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value (valore equo) deve essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo. Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da far sì che alla di riferimento del bilancio il valore contabile dell’attività non si discosti significativamente dal suo fair value (valore equo).
76.
Il modello della rideterminazione del valore non permette:
(a)
la rideterminazione del valore delle attività immateriali che non sono state precedentemente rilevate come attività;
o
(b)
la rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi da quelli del costo.
77.
Si applica il modello della rideterminazione del valore dopo che un’attività è stata inizialmente rilevata al costo. Tuttavia, se solo parte del costo di un’attività immateriale è rilevata come attività poiché questa solo soddisfaceva i criteri previsti per la rilevazione fino a un certo momento del processo (vedere paragrafo 65), il modello di rideterminazione del valore può essere applicato all’intera attività. Inoltre, il modello della rideterminazione del valore può essere applicato a un’attività immateriale ottenuta per mezzo di un contributo pubblico e rilevata a un valore nominale (vedere paragrafo 44).
78.
È insolito che esista un mercato attivo con le caratteristiche descritte nel paragrafo 8 per un’attività immateriale, sebbene ciò si possa verificare. Per esempio, in alcune giurisdizioni, possono esistere mercati attivi per il libero trasferimento di licenze per taxi, licenze di pesca o quote di produzione. Tuttavia, non possono esistere mercati attivi per marchi, giornali, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, sebbene attività immateriali siano acquistate e vendute, i contratti sono negoziati tra compratori e venditori individuali, e le transazioni sono relativamente infrequenti. Per le citate motivazioni, il prezzo pagato per un’attività potrebbe non essere evidenza sufficiente del fair value (valore equo) di un’altra attività. Inoltre, i prezzi sono spesso non disponibili al pubblico.
79.
La frequenza delle rideterminazioni del valore dipende dalla volatilità dei fair value (valore equo) delle attività immateriali oggetto di rideterminazione. Se il fair value (valore equo) di un’attività differisce in maniera rilevante dal valore contabile, si rende necessaria un’ulteriore rideterminazione. Alcune attività immateriali possono subire movimentazioni significative e volatili nel fair value (valore equo) e perciò necessitano di rideterminazioni annuali. Rideterminazioni così frequenti non sono, invece, necessarie per le attività immateriali con variazioni di fair value (valore equo) irrilevanti.
80.
Se il valore di un’attività immateriale è rideterminato, ogni ammortamento accumulato alla data della rideterminazione è alternativamente:
(a)
rideterminato proporzionalmente alla rettifica nel valore contabile lordo dell’attività così che il valore contabile netto dell’attività dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato; oppure
(b)
eliminato a fronte del valore contabile lordo dell’attività e il valore contabile netto dell’attività è allineato al valore rideterminato dell’attività.
81.
Se un’attività immateriale, compresa in una classe di attività immateriali il cui valore è rideterminato, ed il valore dell’attività non può essere rideterminaoa in assenza di un mercato attivo per la stessa, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati.
82.
Se il fair value (valore equo) di un’attività immateriale rideterminata non può più essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell’attività deve essere il valore rideterminato alla data dell’ultima rideterminazione fatta con riferimento al mercato attivo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati.
83.
Il fatto che un mercato attivo di un’attività immateriale rideterminata non esista più può indicare che l’attività ha subito una riduzione durevole di valore e che ciò deve essere verificato applicando quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività.
84.
Se il fair value (valore equo) dell’attività può essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il modello della rideterminazione del valore viene applicato a partire da quella data.
85.
Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione, l’incremento deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto alla voce eccedenza (surplus) di rivalutazione. Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato a conto economico nella misura in cui esso annulla una rideterminazione in diminuzione del valore della stessa attività rilevata precedentemente a conto economico.
86.
Se il valore contabile di un’attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione del valore, la diminuzione deve essere rilevata a conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere addebitata direttamente al patrimonio netto come riserva di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività.
87.
L’ammontare complessivo dell’eccedenza (surplus) di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferito direttamente alla voce utili a nuovo quando l’eccedenza (surplus) viene realizzata. L’intera eccedenza (surplus) può essere realizzata quando l’attività è dismessa o ceduta. Tuttavia, parte dell’eccedenza (surplus) può essere realizzata anche in quanto l’attività è utilizzata dall’entità; in tal caso, l’importo realizzato dell’eccedenza (surplus) è rappresentato dalla differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato dell’attività e l’ammortamento che sarebbe stato rilevato ove basato sul costo storico dell’attività. Il giroconto dall’eccedenza di rivalutazione (surplus) agli utili portati a nuovo non transita dal conto economico.
VITA UTILE
88.
Un’entità deve valutare se la vita utile di un’attività immateriale è finita o indefinita e, se finita, la sua durata, o la quantità di prodotti o simili misure che costituiscono la vita utile. Un’attività immateriale deve essere considerata dall’entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un’analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si prevede che l’attività generi flussi finanziari netti in entrata per l’entità.
89.
La contabilizzazione di un’attività immateriale si basa sulla sua vita utile. Un’attività immateriale con una vita utile finita è ammortizzata (vedere paragrafi 97-106), e un’attività immateriale con una vita utile indefinita non lo è (vedere paragrafi 107-110). Gli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio spiegano come determinare la vita utile per le diverse attività immateriali, e quale deve essere la conseguente contabilizzazione per tali attività in base alle determinazioni della vita utile.
90.
Nel determinare la vita utile di un’attività immateriale sono presi in considerazione molti fattori, inclusi:
(a)
l’utilizzo atteso dell’attività da parte dell’entità e se l’attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell’impresa;
(b)
i cicli di vita produttiva tipici dell’attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di simili attività che sono utilizzate in un modo simile;
(c)
l’obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
(d)
la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall’attività;
(e)
le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
(f)
il livello delle spese di mantenimento necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall’attività e la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello;
(g)
il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali o similari all’utilizzo dell’attività, quali le scadenze dei relativi contratti di locazione;
e
(h)
se la vita utile dell’attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell’entità.
91.
Il termine «indefinito» non significa «infinito». La vita utile di un’attività immateriale riflette soltanto il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere l’attività al livello di rendimento stimato al tempo della valutazione della vita utile dell’attività nonché la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello. La conclusione che la vita utile di un’attività immateriale è indefinita non dovrebbe dipendere da spese future pianificate eccedenti quanto richiesto per mantenere l’attività a tale livello di rendimento.
92.
Data l’esperienza passata di rapidi cambiamenti tecnologici, i software e molte altre attività immateriali sono soggetti a obsolescenza tecnologica. Perciò, è verosimile che la loro vita utile sia breve.
93.
La vita utile di un’attività immateriale può essere molto lunga o anche indefinita. L’incertezza giustifica la stima della vita utile di un’attività immateriale secondo criteri prudenziali, ma non giustifica la scelta di una vita che è irrealisticamente breve.
94.
La vita utile di ‘un’attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve a seconda del periodo durante il quale l’entità prevede di utilizzare tale attività. Se i diritti contrattuali o altri diritti legali sono conferiti per un periodo limitato che può essere rinnovato, la vita utile dell’attività immateriale deve includere il periodo(i) di rinnovo soltanto qualora vi sia evidenza a sostegno del rinnovo da parte dell’entità, senza costi significativi.
95.
Vi possono essere sia fattori economici che legali che influenzano la vita utile di un’attività immateriale. I fattori economici determinano il periodo in cui i benefici economici futuri saranno ricevuti dall’entità. I fattori legali possono limitare il periodo durante il quale l’entità controlla l’accesso a tali benefici. La vita utile è il più breve periodo determinato sulla base di questi fattori.
96.
L’esistenza dei seguenti fattori, tra gli altri, indica che un’entità sarebbe in grado di rinnovare diritti contrattuali o altri diritti legali senza il sostenimento di costi significativi:
(a)
vi è evidenza, possibilmente basata su esperienze passate, che i diritti contrattuali o altri diritti legali saranno rinnovati. Se il rinnovo è potenziale in base al consenso di una terza parte, questo include l’evidenza che la terza parte darà il proprio consenso;
(b)
vi è evidenza che eventuali condizioni necessarie per ottenere un rinnovo saranno soddisfatte;
e
(c)
il costo che l’entità deve sostenere per il rinnovo non è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all’entità dal rinnovo.
Se il costo del rinnovo è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all’entità dal rinnovo, il costo del «rinnovo» rappresenta, in sostanza, il costo per acquisire una nuova attività immateriale alla data del rinnovo.
ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE FINITA
Periodo e metodo di ammortamento
97.
Il valore ammortizzabile di un’attività immateriale con una vita utile finita deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. L’ammortamento deve iniziare quando l’attività è disponibile all’uso, per esempio quando è nella posizione e nella condizione necessaria perché sia in grado di operare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L’ammortamento deve cessare alla prima data disponibile in cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate e la data in cui l’attività è stata eliminata contabilmente. Il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere l’andamento in base al quale i benefici economici futuri del bene si suppone siano consumati dall’entità. Se tale andamento non può essere determinato attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nel conto economico, a meno che il presente o altro Principio permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un’altra attività.
98.
Possono essere utilizzati più metodi di ammortamento per allocare sistematicamente il valore ammortizzato di un’attività lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo utilizzato è selezionato in base alla attesa modalità di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella attesa modalità di consumo di tali benefici economici futuri. Raramente, al limite mai, vi è evidenza probatoria a sostegno di un metodo di ammortamento delle attività immateriali con vita utile finita che risultano in un ammortamento accumulato inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del metodo a quote costanti.
99.
L’ammortamento è normalmente rilevato nel conto economico. Tuttavia, a volte i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altro bene ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (vedere IAS 2 Rimanenze).
Valore residuo
100.
Il valore residuo di un’attività immateriale con una vita utile finita deve essere assunto pari a zero, a meno che:
(a)
vi sia un impegno formale da parte di terzi ad acquistare l’attività alla fine della vita utile della stessa;
o
(b)
vi sia un mercato attivo dell’attività e:
(i)
il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato;
e
(ii)
è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell’attività.
101.
Il valore ammortizzabile di un’attività con una vita utile finita è calcolato al netto del valore residuo. Un valore residuo diverso da zero sottintende che l’entità si aspetta di cedere l’attività immateriale prima della fine della sua vita economica.
102.
La stima del valore residuo di un’attività si basa sull’importo recuperabile dalla dismissione al prezzo in vigore alla data della stima per la vendita di un’attività similare giunta alla fine della sua vita utile e che ha operato in condizioni similari a quelle in cui l’attività sarà utilizzata. Il valore residuo è rivisto almeno a ogni chiusura d’esercizio. Un cambiamento nel valore residuo dell’attività è contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
103.
Il valore residuo di un’attività immateriale può aumentare sino a raggiungere un importo pari a o maggiore del valore contabile dell’attività. Se questo accade, la quota di ammortamento dell’attività è zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo successivamente diminuisce a un importo inferiore al valore contabile dell’attività.
Revisione del periodo e del metodo di ammortamento
104.
Il periodo e il metodo di ammortamento per un’attività immateriale con una vita utile finita devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell’attività si rivela differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nell’andamento degli utilizzi dei benefici economici futuri derivanti dall’attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.
105.
Nel corso della vita di un’attività immateriale, può divenire palese che la stima della vita utile non è appropriata. Per esempio, la rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore può indicare che è necessario modificare il periodo di ammortamento.
106.
Nel tempo, l’andamento dei benefici economici futuri che si suppone affluiranno all’entità da un’attività immateriale può cambiare. Per esempio, può divenire evidente che il metodo scalare decrescente sia più appropriato del metodo a quote costanti. Un altro esempio riguarda il caso in cui l’utilizzo dei diritti contenuti in una licenza sia differito in attesa dell’attuazione di altre fasi del piano aziendale. In questa circostanza, i benefici economici che affluiscono dall’attività possono essere ricevuti solo in esercizi successivi.
ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE INDEFINITA
107.
Un’attività immateriale con una vita utile indefinita non deve essere ammortizzata.
108.
Secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività, un’entità deve verificare se un’attività immateriale con una vita utile indefinita ha subito una riduzione durevole di valore confrontando il suo valore recuperabile con il suo valore contabile.
(a)
annualmente,
e
(b)
ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’attività immateriale possa avere subito una riduzione durevole di valore.
Revisione della stima della vita utile
109.
La vita utile di un’attività immateriale che non è ammortizzata deve essere rivista ad ogni periodo di riferimento per determinare se i fatti e le circostanze continuano a supportare una della determinazione di vita utile indefinita per tale attività. Se ciò non avviene, il cambiamento nella determinazione di vita utile da indefinita a finita deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
110.
Secondo quanto previsto dallo IAS 36, la rideterminazione della vita utile di un’attività immateriale come finita piuttosto che indefinita indica che l’attività può avere subito una riduzione durevole di valore. Ne deriva che l’entità verifica l’attività per riduzione durevole di valore confrontando il suo valore recuperabile, determinato secondo quanto previsto dallo IAS 36, con il suo valore contabile, e rilevando eventuali eccedenze del valore contabile rispetto al valore recuperabile come una perdita per riduzione durevole di valore.
RECUPERABILITÀ DEL VALORE CONTABILE – PERDITE PER RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE
111.
Per determinare se un’attività immateriale ha subito una riduzione durevole di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività. Tale Principio spiega quando e come l’entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un’attività e quando rileva o storna una perdita per riduzione durevole di valore.
CESSAZIONI E DISMISSIONI
112.
Un’attività immateriale deve essere eliminata contabilmente:
(a)
alla dismissione;
o
(b)
quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
113.
L’utile o la perdita derivante dall’eliminazione contabile di un’attività immateriale deve essere determinato per differenza tra il ricavo netto dalla dismissione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell’attività. Esso deve essere rilevato nel conto economico quando l’attività è eliminata contabilmente (a meno che lo IAS 17 Leasing disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.
114.
La dismissione di un’attività immateriale può verificarsi in vari modi (per es. tramite vendita, stipula di un contratto di leasing finanziario, o una donazione). Nel determinare la data della dismissione di tale attività, un’entità applica i criteri nello IAS 18 Ricavi per la rilevazione dei ricavi dalla vendita dei beni. Lo IAS 17 si applica alla dismissione con operazioni di vendita e retrolocazione.
115.
Se secondo quanto previsto dal principio di rilevazione nel paragrafo 21 un’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di una sostituzione per una parte di un’attività immateriale, in tal caso storna il valore contabile della parte sostituita. Se per un’entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come un’indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui essa fu acquistata o generata internamente.
116.
Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un’attività immateriale è rilevato inizialmente al fair value (valore equo). Se il pagamento dell’attività immateriale è differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente del prezzo per contanti. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse secondo quanto previsto dallo IAS 18, riflettendo l'effettivo rendimento originato dal credito.
117.
L’ammortamento di un’attività immateriale con una vita utile finita non cessa se l’attività immateriale non è più utilizzata, a meno che essa sia stata pienamente ammortizzata o sia classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto previsto dall’IFRS 5.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Generale
118.
Un’entità, nel distinguere tra attività immateriali generate internamente e altre attività immateriali, deve evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:
(a)
se le vite utili sono indefinite o finite e, se finite, le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati;
(b)
i metodi di ammortamento utilizzati per attività immateriali con vite utili finite;
(c)
il valore contabile lordo ed ogni ammortamento accumulato (insieme alle perdite per riduzione durevole di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio;
(d)
la voce (voci) di conto economico in cui è incluso ogni ammortamento delle attività immateriali;
(e)
una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:
(i)
gli incrementi, indicando separatamente quelli derivanti da sviluppo interno, quelli acquisiti separatamente, e quelli acquisiti tramite aggregazioni aziendali;
(ii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita secondo quanto previsto dagli IFRS 5 e altre dismissioni;
(iii)
gli incrementi o i decrementi dell’esercizio derivanti da rideterminazioni del valore secondo quanto previsto dai paragrafi 75, 85 e 86 e dalle perdite per riduzione durevole di valore rilevate o eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività;
(iv)
le perdite per riduzione durevole di valore (qualora esistano) rilevate al conto economico nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36;
(v)
le perdite per riduzione durevole di valore stornate al conto economico nel corso dell’esercizio (qualora esistano) secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36;
(vi)
ogni ammortamento rilevato nel corso dell’esercizio;
(vii)
le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio nella moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;
e
(viii)
le altre variazioni di valore contabile avvenute nel corso dell’esercizio.
119.
Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività di natura e utilizzo simile per l’attività dell’entità. Esempi di classi separate possono includere:
(a)
marchi;
(b)
testate giornalistiche e diritti di editoria;
(c)
software;
(d)
licenze e diritti di franchising;
(e)
diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi e operativi;
(f)
ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi;
e
(g)
attività immateriali in via di sviluppo.
Le classi sopra menzionate possono essere scomposte (aggregate) in classi più piccole (più grandi) se ciò comporta un grado di informazione più utile per gli utilizzatori del bilancio.
120.
L’entità evidenzia l’informativa sulle attività immateriali che hanno subito una riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 118 (e)(iii) a (v).
121.
Lo IAS 8 richiede che l’entità indichi la natura e l’ammontare di una variazione in una stima contabile che abbia un effetto significativo nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto significativo nei periodi successivi. Tale informativa può originare da cambiamenti avvenuti:
(a)
nella valutazione della vita utile di un’attività immateriale;
(b)
nel metodo di ammortamento;
o
(c)
nei valori residui.
122.
Un’entità deve inoltre indicare:
(a)
per un’attività immateriale valutata come avente una vita utile indefinita, il valore contabile di tale attività e le ragioni a supporto della determinazione di una vita utile indefinita. Nel fornire queste motivazioni, l’entità deve descrivere il(i) fattore (fattori) che ha(hanno) svolto un ruolo nel determinare che l’attività ha una vita utile indefinita.
(b)
la descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento rimanente di ogni attività immateriale che è significativa per il bilancio dell’entità.
(c)
per le attività immateriali acquisite tramite contributo pubblico e inizialmente rilevate al fair value (valore equo) (vedere paragrafo 44):
(i)
il fair value (valore equo) inizialmente rilevato per queste attività;
(ii)
il valore contabile;
e
(iii)
se sono valutate dopo la rilevazione iniziale secondo il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore.
(d)
l’esistenza e i valori contabili delle attività immateriali il cui diritto di utilizzo è vincolato e i valori contabili delle attività immateriali date in garanzia a fronte di passività.
(e)
l’importo degli impegni contrattuali per l’acquisizione di attività immateriali.
123.
Nel descrivere il(i) fattore (fattori) che ha (hanno) svolto un ruolo significativo nel determinare che la vita utile di un’attività immateriale è indefinita, l’entità considera la lista di fattori contenuta nel paragrafo 90.
Attività immateriali valutate dopo la rilevazione iniziale utilizzando il modello della rideterminazione del valore
124.
Se le attività immateriali sono contabilizzate agli importi rideterminati, un’entità deve indicare quanto segue:
(a)
per classe di attività immateriali:
(i)
la data in cui è avvenuta la rideterminazione del valore;
(ii)
il valore contabile delle attività immateriali per le quali si è rideterminato il valore;
e
(iii)
il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rideterminata di attività immateriali fosse stata valutata dopo la rilevazione utilizzando la il modello del costo del paragrafo 74;
(b)
l’importo della riserva di rivalutazione (surplus) che fa riferimento alle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio e qualsiasi restrizione relativa alla distribuzione agli azionisti;
e
(c)
i metodi e le significative assunzioni applicate nella stima dei fair value (valore equo) delle attività.
125.
Può essere necessario aggregare le classi delle attività rideterminate in classi più ampie per finalità informative. Tuttavia, le classi non possono essere aggregate se ciò provoca una combinazione di una classe di attività immateriali che include gli importi valutati sia secondo il modello del costo che secondo il modello della rideterminazione del valore.
Spese di ricerca e sviluppo
126.
L’entità deve evidenziare gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo imputate a conto economico nel corso dell’esercizio.
127.
Le spese di ricerca e sviluppo comprendono tutte le spese che sono direttamente attribuibili alle attività di ricerca e sviluppo (vedere paragrafi 66 e 67 per una guida sul tipo di spesa da includere ai fini dell’informativa richiesta nel paragrafo 126).
Informazioni aggiuntive
128.
L’entità è incoraggiata, ma non è tenuta, ad indicare le seguenti informazioni:
(a)
una descrizione di tutte le attività immateriali totalmente ammortizzate che sono ancora in uso;
e
(b)
una breve descrizione delle attività immateriali significative controllate dall’entità ma non rilevate come attività perché non soddisfacevano i criteri per la rilevazione nel presente Principio o perché sono state acquisite o generate prima che la versione dello IAS 38 Attività immateriali emesso nel 1998 entrasse in vigore.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
129.
Se un’entità sceglie, secondo quanto previsto dal paragrafo 85 dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali di applicare l’IFRS 3 a partire da qualsiasi data antecedente le date di entrata in vigore esposte nei paragrafi 78-84 dell’ IFRS 3, deve inoltre applicare il presente Principio prospetticamente da tale medesima data. Quindi, l’entità non deve rettificare il valore contabile delle attività immateriali rilevate in tale data. Tuttavia, l’entità deve, in tale data, applicare il presente Principio per rivedere le vite utili delle attività immateriali rilevate. Se, come risultato di tale revisione, l’entità cambia la sua valutazione della vita utile di un’attività, tale cambiamento deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
130.
Diversamente, un’entità deve applicare il presente Principio:
(a)
alla contabilizzazione delle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali la cui data di accordo è il 31 marzo 2004 o data successiva;
e
(b)
alla contabilizzazione di tutte le altre attività immateriali prospetticamente dall’inizio del primo esercizio che inizi il 31 marzo 2004 o in data successiva. Quindi, l’entità non deve rettificare il valore contabile delle attività immateriali rilevate in tale data. Tuttavia, l’entità deve, in tale data, applicare il presente Principio per rivedere le vite utili di tali attività immateriali. Se, come risultato di tale revisione, l’entità cambia la sua valutazione della vita utile di un’attività, tale cambiamento deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.
Permuta di attività similari
131.
La disposizione dei paragrafi 129 e 130(b) di applicare il presente Principio prospetticamente implica che, se uno scambio di attività era stato valutato prima della data di entrata in vigore del presente Principio sulla base del valore contabile dell’attività ceduta, l’entità non ridetermina il valore contabile dell’attività acquisita per riflettere il suo fair value (valore equo) alla data di acquisizione.
Applicazione anticipata
132.
Le entità a cui il paragrafo 130 si applica sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 130. Tuttavia, se un’entità applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, deve inoltre applicare anche l’IFRS 3 e lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (come rivisto nella sostanza nel 2004) allo stesso tempo.
SOSTITUZIONE DELLO IAS 38 (EMESSO NEL 1998)
133.
Questo Principio sostituisce lo IAS 38 Attività immateriali (emesso nel 1998).
(1) Nel presente Principio, gli importi monetari sono espressi in unità di valuta (CU).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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