Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11). (2)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68. ALLEGATO L’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue: a) al punto 3.4, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente: «— pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età,»; b) il testo del punto 3.5 è sostituito dal testo seguente: «3.5. La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo o dall’autorità di controllo.»; c) il testo del punto 3.6 è sostituito dal testo seguente: «3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall’organismo o dall’autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei seguenti casi: a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; b) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età; c) suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg. I casi di cui alla lettera c) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2006.»; d) il testo del punto 3.7 è sostituito dal testo seguente: «3.7. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.4 e 3.6, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni: — previa autorizzazione dell’autorità competente e — a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2254:oj#art-2