Art. 3 · Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 27 dic 2004
«3.   Le domande di titolo per tutti i prodotti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (11), il cui giorno di presentazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (12) è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (13) e all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (14), si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.».
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