Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 10. (2)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 5).
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